2016 ancora la Cassazione sul contributo di solidarietà di ragionieri e commercialisti |
La Cassazione torna a pronunciarsi sul contributo di solidarietà imposto ai pensionati ragionieri e commercialisti e ne ribadisce l'illegittimità a nulla rilevando l'art. 1 comma 488 della l 147/13
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La Cassa di previdenza dei ragionieri e la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, nell'ambito delle riforme dei rispettivi sistemi previdenziali che hanno approvato tra il 2003 e il 2004, hanno stabilito di trattenere, secondo diverse modulazioni, una quota dei trattamenti pensionistici, trattenuta, questa, che ha assunto, in entrambi i sistemi, la denominazione di contributo di solidarietà.
Più nello specifico, il contributo di solidarietà è previsto dall'art. 13 del regolamento di previdenza della Cassa Ragionieri e dall'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Commercialisti.
In ordine a tale prelievo, si è aperto un contenzioso vasto che ha conosciuto una prima tappa nel 2009 quando la S.C., interessata della questione, ha dichiarato l'illegittimità delle norme regolamentari che, nel corso degli anni, avevano previsto il contributo di solidarietà e, conseguentemente, l'illegittimità delle trattenute effettuate dalle Casse a tale titolo (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sez. Lav. 25212/09 secondo cui "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del pro rata - che è stabilito in relazione «alle anzianità già maturate», le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati").
Nel frattempo, vi sono state modifiche normative che hanno indirettamente riguardato anche la questione della legittimità del contributo di solidarietà. Con l'art. 1 comma 763 della l. n. 296/06 e con l'art. 1 comma 448 della l. n. 143/2013, infatti, il Legislatore è intervenuto sull'ambito dei poteri regolamentari riconosciuti agli enti previdenziali privatizzati ed ha disposto, con un inciso, la salvezza degli atti e dei regolamenti emanati dagli enti previdenziali privatizzati prima del 2007 laddove diretti a salvaguardare l'equilibrio di lungo periodo.
Le Sezioni Unite della S.C., nel corso del 2015, nell'ambito di un parallelo ma diverso filone di contenzioso avente ad oggetto domande di riliquidazione dei trattamenti pensionistici di commercialisti e ragionieri, domande proposte sulla premessa dell'illegittimità di altre norme regolamentari contenute nei medesimi regolamenti di previdenza, hanno affrontato la questione dell'incidenza della normativa sopravvenuta sulle norme regolamentari controverse nell'ambito di tale contenzioso.
Avendo, le Sezioni Unite, abbracciato una soluzione mediana sostenendo l'illegittimità delle norme regolamentari per le pensioni attuate sino al 2007 e la legittimità di tali norme per i pensionamenti successivi, si poneva il dubbio se tale soluzione potesse incidere anche sul contenzioso avente ad oggetto il contributo di solidarietà.
La S.C. ha, invece, ribadito l'illegittimità del contributo di solidarietà con una recente pronuncia del 2016 evidenziando come tale conclusione non sia mutata per effetto dell'art. 1, comma 488 della l. n. 147 del 2013.
Con la pronuncia n. 6702 del 2016, in conformità con il pregresso consolidato assetto giurisprudenziale la S.C. ha affermato che “In tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'art. 40 del regolamento della Cassa dei Ragionieri e Periti commerciali, di cui alla delibera del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati; né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio.(conf cass. Civ. Sez. Lav. n. 26943/2014)
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