| Abusivo esercizio di una professione |
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Art. 348 Abusivo esercizio di una professione Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro. LA GIURISPRUDENZA
Sulla natura di norma penale in bianco del delitto di esercizio abusivo della professione
Cassazione Penale Sez. VI del 10 ottobre 2007 n. 42790 Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un’unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell’autore o l’eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l’interesse leso, essendo di carattere pubblico, è indisponibile.
È sufficiente anche un solo atto tipico ad integrare il reato di esercizio abusivo della professione e il giudice di merito deve verificare se la natura della prestazione effettuata dall'imputato sia eventualmente inquadrabilità tra gli atti propri della professione (nella fattispecie di ragioniere).
Sulla nozione di atti della professione ai fini del delitto di esercizio della professione - ATTI TIPICI E NON TIPICI
Cassazione Penale Sez. VI del 24 ottobre 2005 n. 7564 Affinché la condotta integri il delitto di cui all'art. 348 c.p., il contrassegno essenziale dell'atto di esercizio della professione deve essere l'esclusività, nel senso che il suo compimento deve essere riservato ai soggetti abilitati dalla legge. Poiché soltanto la commissione dell'atto tipico riservato è punibile, spetta al giudice stabilire se l'atto compiuto rientri o meno tra quelli professionali riservati, valutando se esso sia espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta.
Cassazione Penale Sez. IV del 06 febbraio 2008 n. 22144 È ammissibile la costituzione di parte civile da parte di un ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l'ordine stesso è preposto, quando la costituzione non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto.
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello StatoMalversazione a danno dello Stato Concussione Corruzione atti ufficio Corruzione in atti giudiziari Istigazione alla corruzione Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Usurpazione di funzioni pubbliche Turbata liberta' degli incanti Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture |















