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applicazione provvisoria misure di sicurezza
L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nel codice di procedura penale artt 312 e 313 cpp



Art. 312 cpp

Condizioni di applicabilità.

1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza [206 c.p.; 658] è disposta dal giudice [279], su richiesta del pubblico ministero [291], in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273, comma 2 [300 2].

Art. 313 cpp

Procedimento.

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale [203 c.p.; 679] dell'imputato [60, 61]. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, ai fini dell'articolo 206, comma 2, del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.
3. Ai fini delle impugnazioni [309, 311], la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione [314, 315].





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