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Calunnia: le questioni di giurisprudenza

Art. 368 Calunnia

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave. La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1). (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Sulla configurabilità del reato di calunnia in caso di difetto di condizioni di procedibilità o in caso si sopravvenute cause estintive del reato

Cassazione penale  sez. VI del 17 febbraio 2003 n. 18359
La calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l'esercizio dell'azione penale.

Cassazione penale  sez. VI del 29 marzo 2007 n. 35800
Il reato di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il reato deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa ovvero risulti coperto da causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia.

Sulla configurabilità del delitto di calunnia in caso di falsa denuncia di smarrimento dell'assegno

Cass Pen Sez VI, 24 gennaio 2008, n 3922 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. AGRO'     Antonio Stefan -  Presidente   -                    
Dott. SERPICO   Francesco      -  Consigliere  -                    
Dott. COLLA     Giorgio        -  Consigliere  -                    
Dott. DOGLIOTTI Massimo        -  Consigliere  -                    
Dott. CARCANO Domenico         -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA


sul ricorso proposto da:
PROCURATORE  GENERALE  DELLA REPUBBLICA  PRESSO  CORTE  D'APPELLO  di NAPOLI;
PROCURATORE della REPUBBLICA presso Tribunale di Napoli;

nei confronti di:
B.F., N. IL (OMISSIS);
avverso  SENTENZA del 04/11/2005 del G.U.P. presso  il  Tribunale  di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO FRANCESCO;
sentite   le   conclusioni   del  P.G.  Dr.   E.   DELEHAYE,   intese  all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

OSSERVA

Avverso la sentenza in data 4-11-2005 con la quale il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva dichiarato non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di B.P. in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. per avere, con falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario, incolpato, pur sapendolo innocente,il giratario del titolo del reato di furto o ricettazione di tale assegno, il PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ed il P.M. presso il locale Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione, dopo che i rispettivi appelli erano stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Appello napoletana L. n. 46 del 2006, ex art. 10, con ordinanza del 11-10-06, deducendo a monocorde motivo di gravame la violazione dell'art. 606 c..p.p., lett. b) e c), per erronea applicazione dell'art. 568 c.p. avuto riguardo anche al costante indirizzo del giudice di legittimità in materia, pacifico essendo che,con la falsa denuncia di smarrimento del titolo, si incolpi taluno, ancorchè non identificato ma identificabile, del reato di furto o ricettazione dell'assegno falsamente denunciato smarrito e, pertanto, nella consapevolezza dell'incolpazione di taluno di un delitto, pur sapendolo innocente.
I ricorsi sono fondati e,proponendo censure di mero diritto, impongono, una rivisitazione della questione da parte dell'A.G. procedente in sede di giudizio di merito.
Ed invero, come del resto lo stesso decidente ha sottolineato nella propria consapevole dissonanza rispetto al consolidato indirizzo di questo giudice di legittimità, la questione impone una corretta valutazione dell'idoneità o meno della denuncia di smarrimento di un assegno bancario acostituire presupposto di un reato perseguibile di ufficio a carico del prenditore e/o giratario del titolo denunciato smarrito, agli effetti della configurabilità, in pregiudizio del detto soggetto, del delitto di calunnia stante l'accertata falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno, con conseguente consapevolezza della innocenza dell'incolpato.
Sul punto, com'è noto, questa Corte di legittimità ha sottolineato ripetutamente che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno costituisce ipotesi di rappresentazione di un valido espediente per bloccare la circolazione del titolo e/o del suo pagamento ed il denunciente non può che essere consapevole di simulare una circostanza idonea a far si che il soggetto,al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo presenterà all'incasso, potrà essere perseguibile d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione, sicchè la simulazione in parola non si esaurisce in tracce di un reato meramente perseguibile a querela (ad es. ex art. 647 c.p. appropriazione di cose smarrite), che, ove non proposta, non fa sorgere, comunque, a carico della persona implicitamente individuataile, la procedibilità per detto reato e quindi un procedimento penale, con la conseguente esclusione del delitto di calunnia, come erroneamente ritenuto dal GIP con la sentenza impugnata. Non è pertanto il reato di cui all'art. 647 c.p. quello di cui si incolpa "falsamente e scientemente" il giratario per l'incasso di un assegno falsamente denunciato smarrito,quanto piuttosto il reato di ricettazione del titolo, ove, come nella specie, il reato presupposto può essere alternativamente o congiuntamente altra ipotesi delittuosa, a prescindere dall'incolpazione anche indiretta di una persona che, ancorchè espressamente non indicata, sia tuttavia individuabile, come nella specie, in modo implicito, quanto inequiveco (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. 6, 16-9-03 n. 37017, Russo; idem, 18-6-03, h.
26110,Monachino,ibidem, 1-6-01, n. 22636, Macrì).
S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli, in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata, ex art. 623 c.p.p., lett. d).

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008

Sui rapporti tra la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa e il delitto di calunnia

Cass Pen n 42719 del 22 novembre 2005

il delitto di calunnia richiede il dolo intenzionale?

Cassazione Penale  Sez. VI del 29 gennaio 2009 n. 10972
Chi denuncia una persona col dubbio circa la commissione del fatto-reato da parte dello stesso non può, poi, essere punito per calunnia se il soggetto accusato è innocente. Perché tecnicamente manca l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 368 c.p. Il dolo del reato di calunnia, infatti, va escluso nel caso in cui un soggetto abbia plausibilmente e ragionevolmente agito nella consapevolezza di incolpare qualcuno senza, però, avere la certezza dell'innocenza della persona accusata.


Link correlati

Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)

Omessa denuncia reato

Omissione di referto

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Simulazione di reato


Autocalunnia

False informazioni al pubblico ministero

Falsa testimonianza

Frode processuale

Ritrattazione

Favoreggiamento

Patrocinio o consulenza infedele

Evasione

Procurata evasione

Colpa del custode

Esercizio arbitrario ragioni

Subornazione





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