Cass. Penale Sez. I n. 4353/2006 su detenzione abusiva di armi |
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristin - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE; nei confronti di: 1) C.B., N. IL (OMISSIS); avverso SENTENZA del 16/03/2005 G.I.P. TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE; visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/03/2005 il G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava C.B. alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in concorso di attenuanti generiche e con sospensione condizionale della pena, per la detenzione illegale di due pistole trovate nella sua abitazione. Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo la violazione di legge nella determinazione della pena, sull'assunto che non è stato calcolato l'aumento per il concorso formale, trattandosi della detenzione di due pistole e quindi di due violazioni della stessa disposizione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Invero questa Corte, dopo avere ripetutamente affermato che la detenzione di più armi in un unico contesto costituisce un unico reato e non un reato continuato e che il numero delle armi può rilevare soltanto ai fini della determinazione della pena ( Sez. 1^, n. 12616 del 27/06/1986, Agostini, rv. 174245; Sez. 1^, n. 10683 del 21/06/1995, Giuffrida, rv. 202539), recentemente si è reiteratamente pronunciata nel senso di ritenere che la detenzione di più armi, ove non sia frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione, determina comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, unificabili ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 1 (Sez. 5^, n. 1353 del 13/03/2000, Fastoso, rv. 216610; Sez. 2^, n. 15402 del 26/02/2004, Chiruzzi, rv. 228827). Il predetto nuovo orientamento non appare condivisibile. Invero sembra trascurare la differenza tra atti ed azione e la possibilità che una condotta sia costituita da più atti, quando essi siano caratterizzati dalla convergenza verso un unico scopo e dalla loro contestualità. Nel caso di specie la condotta di detenzione era unica, pur avendo contemporaneamente ad oggetto due armi, e costituisce un unico reato, così come avviene, ad esempio, per la detenzione di più dosi di sostanza stupefacente. Peraltro la stessa norma incriminatrice, cioè la L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2, prevede la detenzione di "armi", usando il plurale indeterminativo per indicare che il reato può avere ad oggetto indifferentemente una sola o più armi; circostanza, quindi, che lungi dal configurare altrettanti reati autonomi può soltanto influire sulla determinazione concreta della pena, come ripetutamente affermato da questa Sezione con le sentenze già citate. Nel caso di specie, peraltro, è stata inflitta per il reato ascritto - pur contestato come unico - una pena notevolmente superiore al minimo irrogabile, tenuto conto delle attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato, di talchè la sentenza impugnata appare in linea con l'indirizzo giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, che ritiene che la pluralità di armi detenute non valga a realizzare più reati, ma debba essere valutata ai fini della determinazione concreta della pena.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006 |