| Circonvenzione incapace |
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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Usurpazione
Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni. |















