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La confisca per equivalente nel diritto penale

 

L'art. 200 del cp stabilisce, con riferimento alle misure di sicurezza, che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, è sufficiente che essa esista al momento dell'esecuzione.

Quando si parla di misure di sicuerzza ci si riferisce sia a quelle personali che a quelle patrimoniali. Con riferimento alle misure di sicurezza patrimoniali, si è aperta una problematica considerevole in tema di confisca in quanto il Legislatore è di recente intervenuto ampliando i casi di ricorso alla confisca prevedendo fattispecie di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente.

Invero, con riferimento alla misura della confisca per equivalente, si è posto un delicato problema in materia di individuazione del discrimine tra pena e misura di sicurezza, al di là della concreta qualificazione assegnata alla misura stessa dal legislatore.
 
La tendenza della giurisprudenza, con riferimento alle confisca per equivalente, è quella di attribuire alla stessa il valore di pena.
 
La confisca per equivalente, infatti, non incide su una cosa intrinsecamente pericolosa in quanto non colpisce il profitto del reato nella sua unicità. In tal senso, è evidente che difetta il presupposto per la sua qualificazione in termini di misura di sicurezza, risultando assente la funzione preventiva e prevalente quella sanzinatoria ed afflittiva.

 
Con riferimento alla misura della confisca per equivalente, ci sono, poi, delle ulteriori difficoltà nella determinazione dell'equivalente del profitto conseguito (si pensi, ad esempio, con riferimento ad un reato di corruzione produttivo di profitto, al dubbio se individuare il valore del profitto nel il valore dell'appalto nel reddito al netto dei costi).

 

 

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