decreto irreperibilitą PM |
P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A
PRESSO LA IL TRIBUNALE DI..................... DECRETO DI IRREPERIBILITA' EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO
alla persona sopra indicata poichè questi è irreperibile nei luoghi risultanti dagli atti;
poichè anche le ricerche del predetto, successivamente disposte in particolare nel luogo di nascita, in quello dell'ultima residenza anagrafica e dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita o ha esercitato la sua attività lavorativa e presso l'Amministrazione carceraria hanno dato esito negativo, come risulta dalla documentazione allegata;
Visto l'art. 151 co. 4 c.p.p. in relazione all'art. 159 c.p.p.
D E C R E T A
la irreperibilità di __________________________________________________________________ [ ] difeso di fiducia dall’avv. _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ [ ] nomina difensore di ufficio con il presente atto, con le modalità di cui all'art. 97 c.p.p., l'Avv. ________________________________________________________________________________ con conseguente avviso ai sensi dell'art. 30 D. Lv. 271/89;
D I S P O N E
che le notificazioni non potute effettuare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante consegna di copia al suddetto difensore. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. __________, li____________________ IL PUBBLICO MINISTERO Art. 151 cpp Notificazioni richieste dal pubblico ministero.
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (1).
2. La consegna di copia [54 att.] dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione [148 4]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta [153 2]. 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi [360 1, 364, 366 1, 388 1] che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale [1485] (2).
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza [43 c.c.] anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale [156; 61 att.]. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità [460 4] con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (1). |