decreto svuota carceri DL 211/2011 |
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 n. 211 (in Gazz. Uff.,
22 dicembre, n. 297). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge
17 febbraio 2012 n. 9. - Interventi urgenti per il contrasto della
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (DECRETO
SVUOTA CARCERI). (DECRETO SEVERINO) (1).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare
le attivita' di traduzione delle persone detenute da parte delle forze
di polizia;
Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre
modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio
direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone
detenute;
Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare
il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno
e della difesa;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art.1
Modifiche al codice di procedura penale
01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto
dall'articolo 558" (1).
1. All'articolo 558 del codice
di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se
il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto
a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto
ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni
dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi
di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito
in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza,
indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando essi sono ubicati
fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita'
dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee
strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In
caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono
altre specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico ministero
dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale
del luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere
e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito
presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.
Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo (2).
(1) Comma inserito dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
(2) Lettera sostituita dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
Art.2
Modifiche al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo
123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di svolgimento dell'udienza
di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto
previsto dall'art.121, nonche' dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice,
l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato
e' custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro
luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio
della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di urgenza
il giudice con decreto motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato,
del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. Il procuratore
capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare
il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice » (1).
[b) dopo l'art.123, e' inserito il seguente:
«Art. 123-bis (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558
del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui
e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato
venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato
eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e
agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosita'
della persona arrestata o l'incompatibilita' della stessa con la
permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano
l'utilizzo di esse.».] (2)
b-bis) all'articolo
146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione
al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di
detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo
41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona
a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario,
salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice (3).
1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo
necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al
Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
30 maggio 2008 (4).
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e' individuata
la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero
della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini
del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.
(1) Lettera modificata dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
(2) Lettera soppressa dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
(3) Lettera aggiunta dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
(4) Comma aggiunto dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
Art.2 bis
Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari
e alle camere di sicurezza
1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
67, primo comma, dopo la lettera l-bis), e' inserita la seguente:
«l-ter) i membri del Parlamento europeo»;
b) dopo l'articolo
67, e' aggiunto il seguente: «Art. 67-bis. - (Visite alle camere
di sicurezza). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano
anche alle camere di sicurezza.».
(1) Articolo inserito dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
Art.2 ter
Modifica all'articolo
2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti
disciplinari dei magistrati
1. All'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo
la lettera gg), e' aggiunta la seguente: "gg-bis) l'inosservanza dell'articolo
123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
(1) Articolo inserito dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
Art.3
Modifiche alla legge
26 novembre 2010 n. 199
1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo
1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto" e, nel comma 1, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza
ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo
5, comma 1, dopo le parole: "condannati in esecuzione penale esterna",
sono inserite le seguenti: "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia
dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della
pena detentiva" (1).
(1) Comma sostituito dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
Art.3 bis
Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione
1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione
della domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione
resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato
dalla inammissibilita' della stessa in ragione della definizione del procedimento
in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura
penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e'
comunque trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il
periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo
315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma
1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica.
(1) Articolo inserito dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
Art.3 ter
Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari
1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate
ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e
custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna,
ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere
nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti,
di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa
di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture
sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese
in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese
anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari,
previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato
da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero
e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali
psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione
del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle
strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse, in deroga alla
procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all' articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67 , sono ripartite tra le regioni [e province autonome],
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed
assegnate alla singola regione [o provincia autonoma] con decreto del Ministro
della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto
dalla medesima regione [o provincia autonoma], che deve consentire la realizzabilita'
di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse
si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome
di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all' articolo
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012,
utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge
n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 (2).
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti
dal comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della
giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23
marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente
articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva
al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la
destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e'
determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli
stessi sono ubicati.
(1) Articolo inserito dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall'articolo
6, comma 3, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
Art.4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento,
la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie
1. Al fine di fronteggiare il sovrappopolamento
degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e' autorizzata
la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento
e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie (1).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente
alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche.
(1) Comma modificato dall'articolo
1 della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, in sede di conversione.
Art 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente
decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni
di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art.6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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