| Delitti d'oltraggio |
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Link correlati Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Malversazione a danno dello Stato Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Usurpazione di funzioni pubbliche Turbata liberta' degli incanti Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture Frode nelle pubbliche forniture Esercente servizio pubblica necessita'
Art. 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. |















