Duplicazione dei software violazione dei diritti d'autore, condanna penale e multa |
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, il 15 febbraio 2012, con sentenza n. 5879 ha condannato e multato un'imprenditore per aver duplicato dei software contestando la violazione dei diritti d'autore. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico L'imputato della vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio di legittimità, veniva chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 171 – bis, I comma, della legge 633/1941, per avere abusivamente duplicato per fini di profitto, 9 programmi per elaborare dati che successivamente venivano installati su alcuni p.c. aziendali, senza avere acquistato la licenza. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 5879 depositata il 15 febbraio 2012 ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 10 giugno 2010 che confermando la sentenza del Tribunale di Forlì del 2 novembre 2007 aveva condannato un imprenditore alla pena di 4 mesi di reclusione ed a 1.000 euro di multa per aver abusivamente duplicato programmi per elaboratore che aveva installato su più personal computer della propria azienda senza aver acquistato le relative licenze.
I giudici hanno ricostruito che l'imprenditore aveva acquistato una sola copia deiprogrammi informatici e di ciascun originale avesse, poi, effettuato plurime copie per installarle su più computer.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione e precisa che sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie. |