Esercizio arbitrario ragioni |
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Evasione
Art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione. Si ha altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (1) . (1)Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila. La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi. |