| Estorsione |
|
Link correlati
Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)
Usurpazione
Art. 629 Estorsione Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni (1). La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2).
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. |















