| Favoreggiamento personale e reale |
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Art. 378 Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione (1). Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2) .
(1) Comma cosi' modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
Sulla configurabilità del favoreggiamento a carico dell’acquirente di modica quantità di sostanze stupefacenti in caso di rifiuto di informazioni in relazione allo spacciatore.
Cassazione Penale Sez. Un. del 22 febbraio 2007 n. 21832 Relativamente al reato di favoreggiamento personale che commette l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, il quale, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possono determinare nei suoi confronti un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, anche se determinato dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato d.P.R.). Cassazione Penale Sez. Un. del 22 febbraio 2007 n. 21832 Sul reato di favoreggiamento nell’ambito dei delitti associativi sulla distinzione con la partecipazione all’associazione
Cassazione Penale Sez. VI del 03 marzo 2004 n. 17704
Cassazione penale sez. VI del 15 novembre 2004 n. 112
a) per la tesi della configurabilità del favoreggiamento solo dopo la cessazione della permanenza:
Cassazione Penale Sez. V del 03 settembre 2004 n. 29887 L'elemento soggettivo dei delitti di favoreggiamento, personale e reale, è costituito esclusivamente dalla volontà di aiutare l'autore di un reato a frustrare l'attività di investigazione o di ricerca dell'autorità ovvero ad assicurarsi il prodotto, o il prezzo o il profitto della sua attività criminosa, ed è incompatibile con la finalità di perseguimento di un ulteriore profitto, per sè o per altri b) per la tesi della configurabilità del favoreggiamento durante la permanenza
Cassazione Penale Sez. I del 18 dicembre 2006 n. 2802 Link correlati Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)
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