| forme dell'appello penale |
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ARTICOLO 581 Forma dell'impugnazione. 1. L'impugnazione si propone con atto scritto [109] nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data [111] del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati [591]: a) i capi o i punti [597] della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. ARTICOLO 582 Presentazione dell'impugnazione. 1. Salvo che la legge disponga altrimenti [123], l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato [583] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [164 att.]. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive [110], lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione [591]. 2. Le parti private e i difensori [96, 97, 100] possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato [163-ter att.] (1). (1) Comma modificato dall'art. 201 d.lgs.. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 6 e successivamente dall'art. 452l. 16 dicembre 1999, n. 479. ARTICOLO 583 Spedizione dell'atto di impugnazione. 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno [111] della ricezione e la propria sottoscrizione [110]. 2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [591]. ARTICOLO 584 Notificazione della impugnazione. 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato [153] al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato [164, 165, 166 att.] alle parti private senza ritardo [595].
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