| Il furto semplice con strappo e nei supermercati |
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Il furto è previsto e disciplinato dall'art. 624 cp e punisce chiunque, per trarre per sè o per altri un ingiusto profitto, s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; la pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e quella della multa da Euro 154 a 516.
L'inserimento di un autonomo titolo di reato denominato furto con strappo e in abitazione ad opera della Legge n 128 del 2001 ha determinato un sostanziale svuotamento dei fatti astrattamente riconducibili nella sfera d'applicazione dell'art. 624 cp. Si discute se il bene protetto dal reato di furto sia la situazione possessoria ex se (con la conseguenza che sarebbe configurabile il reato di furto di cosa propria del proprietario ai danni del ladro) o il diritto di proprietà e i diritti reali limitati sulla cosa oggetto di sottrazione. Questa seconda tesi argomenta dal riferimento contenuto nella norma all'altruità della cosa mobile oggetto dell'attività d'impossessamento; sotto il profilo sistematico poi si osserva come la presenza di un autonomo titolo di reato per la sottrazione di cosa in parte propria e in parte altrui (art 626 cp) renderebbe illogica la pena più rigorosa contemplata dall'art. 624 cp per l'ipotesi del furto di cosa propria. Il soggetto passivo del furto è, in ogni caso, individuato, dalla prevalente giurisprudenza, nel detentore spossessato che può solo occasionalmente coincidere con il proprietario il quale, ove non sia anche detentore, sarà configurato solo come soggetto danneggiato dal reato e non come soggetto passivo dello stesso. Con riferimento alla situazione di detenzione che contraddistingue la posizione del soggetto passivo del furto essa si configura come possibilità di disposizione materiale immediata della cosa; la detenzione può essere in contatto o in vicinanza, nel secondo caso, però, è necessario che il detentore possa, sol che lo voglia, insaurare immediatamente un rapporto materiale con la res. Solo una parte minoritaria della dottrina ritiene estensibili anche al furto le nozioni civilistiche di possesso e detenzione. La condotta del soggetto attivo si articola nella sottrazione e nell'impossessamento della cosa altrui; al riguardo, sono state sviluppate diverse tesi in ordine al momento consumativo del furto. In sostanza ci si chiede se la sottrazione e l'impossessamento costituiscano due momenti concettualmente distinti e solo occasionalmente coincidenti o due facce della stessa medaglia. Ove s'acceda alla prima impostazione il delitto di furto si consumerà solo allorchè si sia verificato l'impossessamento allorchè, cioè, il soggetto attivo abbia instaurato un rapporto autonomo con la cosa altrui al di fuori della sfera di vigilanza del soggetto passivo. Diversamente, aderendo alla seconda delle due delineate impostazioni, il delitto di furto si consumerà nel momento della sottrazione. La questione ha particolare rilievo nella vicenda del furto nei supermercati, laddove si sono posti numerosi problemi nell'individuare il momento consumativo del reato e la distinzione tra la fattispecie tentata e quella consumata; in particolare è dubbio se la già avvenuta sottrazione di merce non ancora portata al di fuori della sfera di vigilanza del soggetto passivo costituisca furto consumato o tentato. Sotto il profilo psicologico il furto richiede il dolo specifico di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto. Tra le ulteriori questioni che si sono poste con riferimento al reato di furto, vi è stata quella relativa ai suoi rapporti con l'illecito amministrativo del prelievo abusivo di acque pubbliche di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999 che, per l'appunta, sanziona, solo a livello amministrativo, la condotta di impossessamento abusivo di acque pubbliche. L'art. 23 si pone, infatti, rispetto al reato di furto, in una situazione di specialità in astratto con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 15 cp, dovrebbe escludersi la punibilità del fatto ex art. 624 cp (norma generale rispetto all'ipotesi particolare per specificazione di cui al richiamato art. 23). E, tuttavia, il dibattito ha riguardato il significato da attribuire al riferimento alla stessa materia contenuto nell'art. 15 cp in quanto parte della dottrina ha ritenuto che tale riferimento postuli l'identità dell'interesse protetto e, nel caso di specie, tale identità non sussiste. Secondo la dottrina prevalente, invece, stessa materia indicherebbe solo identità della situazione di fatto senza alcun riferimento ai beni giuridici protetti dalle norme . A favore della tesi della specialità si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo, con la sentenza n 25548 del 4 luglio 2007.
Art. 624 Furto Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
La pena per il fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a 1032,00:
(*)Numero soppresso dall'art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit.
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila e il delitto e' punibile a querela della persona offesa: (1) Con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Link correlati
Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Usurpazione |















