Il decreto legge n. 211/2011, contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario. |
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penalista in Roma
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diffusione di materiale pedopornografico, riabilitazione penale, le possibili varianti dell'ingiuria le misure cautelari (personali e reali) e precautelari
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Il decreto legge n. 211/2011: la battaglia del sovraffollamento carcerario passa attraverso il divieto di conduzione della persona arrestata alla casa circondariale.
Il decreto legge n. 211 del 2011 contiene delle modifiche sia al codice di procedura penale che a quello penitenziario.
Il fine è limitare la, nota, condizione di sovraffollamento delle carceri italiane. In primo luogo ex art. 1 lett. a) del suddetto decreto viene soppressa, per fini acceleratori, la disposizione che consente di fissare l’udienza di convalida entro le quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero qualora il Giudice non tenga udienza; ovvero, si è sostituito de plano il comma 4 dell’art. 558 c.p.p. che ora testualmente recita: "«4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida e disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.».
Si è dunque eliminata la variante dell'udienza di convalida entro le quarantotto ore successive alla richiesta del P.m., da quest'ultimo avanzata, come previsto nel testo ormai riformato, qualora entro le prime quarantotto ore dall'arresto non fosse prevista nessuna udienza.
Ancora, la lettera b) del medesimo articolo, apporta una successiva modifica all’art. 558 del codice di procedura penale “convalida dell’arresto e giudizio direttissimo” poiché introduce il divieto di conduzione della persona arrestata nella casa circondariale.
Gli ufficiali e agenti di polizia potranno derogare a ciò solo quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell’arrestato (ovvero per indisponibilità di locali idonei, per ragioni di salute o per ogni altra ragione di necessità, quali ragioni di sicurezza o di ordine pubblico). In tali casi, il p.m. qualora non decida di disporre la custodia presso l’abitazione del soggetto dovrà con decreto motivato disporre, stante la mancanza o l’indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia, la carcerazione dell’arrestato all’interno della casa circondariale. Medesimo comportamento qualora sia manifesta la pericolosità o l’incompatibilità della stesso nelle camere di sicurezza. Stando ai dati riportati da documenti e siti istituzionali, tali interventi limiteranno significativamente il numero dei detenuti condotti nelle case circondariali per periodi di tempo brevissimi. Invero, nel 2010 ben 21.093 persone sono state trattenute in carcere per un massimo di tre giorni (e si tratta di persone delle quali, all’esito della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, il giudice molto spesso dispone la scarcerazione).
L’articolo 2 del decreto modifica l’articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale stabilendo che “l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito” e che “nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione”.
Solo qualora sussistano eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato potrà disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.
L’art. 3 modifica, innalzando il termine massimo, la detenzione presso il domicilio, poiché testualmente sancisce la sostituzione dal precedente termine di dodici mesi a quello di diciotto mesi. Questi sei mesi di differenza permetteranno a circa 3.500 di poter avvalersi di una forma alternativa alla carcerazione.
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