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Ingiuria

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Art. 594 Ingiuria

[I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro [341-344] (1).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
[III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (2).
[IV]. Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599] (2).

(1) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit.
(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104. In tema di competenza penale del giudice di pace v. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

 

Istituti processuali:

 
Procedibilità:
A QUERELA DI PARTE

Competenze: Giudice di pace; TRIBUNALE monocratico (aggravanti ex art. 43 d.lgs. n. 274 del 2000);

Arresto: NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE





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