| Ingresso abusivo nel fondo altrui |
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Art. 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila. |















