| l'esame delle parti private nel processo penale |
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L'esame delle parti nel processo penale, presupposti per disporre l'esame e modalità dell'esame, l'esame delle parti imputate in procedimenti connessi o collegati Argomenti correlati ricognizioni confronti ed esperimenti giudiziali
Articolo 208 Richiesta dell'esame. 1. Nel dibattimento [503], l'imputato [392 1c], la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono. Articolo 209 Regole per l'esame. 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198, comma 2, e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale [136]. Articolo 210 Esame di persona imputata in un procedimento connesso. 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso [192, 363, 392 1d] a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio TESTIMONI INDICATI IN TESTIMONIANZA INDIRETTA(1). 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice [198], il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo [132, 513 2]. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni [468; 142, 147-bis att.] (2). 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio [97]. 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1 GENERALITA', esse hanno facoltà di non rispondere [64 3b]. 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500 (3). 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone [377-bis c.p.]. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497 (4) (5). (1) Comma così modificato dall'art. 81 lett. a)l. 1° marzo 2001, n. 63. (2) Comma così sostituito dall'art. 2 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. (3) Comma così modificato dall'art. 8 1 lett. b) l. n. 63, cit. (4) Comma così sostituito dall'art. 8 1 lett. c) l. n. 63, cit. (5) La Corte cost., con sentenza 2 novembre 1998, n. 361 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 «nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero». |















