la protezione sussidiaria: condizioni e requisiti |
La protezione sussidiaria nell'ambito del quadro delle misure di protezione internazionale offerte dall'ordinamento italiano Argomenti correlati
In assenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della qualifica di rifugiato, il cittadino straniero è ammesso a beneficiare dello status di protezione sussidiaria qualora “sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007).
Al contrario, l’elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto.
Quanto alla nozione di “conflitto armato”, cui va ricondotto l’uso massivo della violenza, questo va inteso nell’accezione assunta nel lessico comune, procedendo ad un’interpretazione sistematica e teleologica del sintagma nello specifico contesto normativo in cui si iscrive, a prescindere dalle definizioni coniate in materia di diritto internazionale umanitario.
A questo riguardo, la Corte di Giustizia ha evidenziato come possa ritenersi sussistente un conflitto armato quando le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati o due o più gruppi armati si scontrino tra loro, “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, §35). Ne deriva che la violazione sistematica e generalizzata dei diritti umani, in assenza dei menzionati presupposti integranti fattispecie di conflitto armato, non vale di per sé a giustificare la concessione della misura della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, comma 1, l. c). Argomenti correlati
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