| le misure cautelari interdittive |
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Le misure cautelari interdittive, i presupposti relativi alla gravità del reato in generale e per le singole misure, la sospensione della potestà dei genitori, dall'esercizio di una professione o impresa e dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio Argomenti correlati
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ARTICOLO 287 Condizioni di applicabilità delle misure interdittive. 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari [288 2, 289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [217 coord.; 250 4 trans.].
ARTICOLO 288 Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [316 c.c.; 34 c.p.], il giudice [279] priva temporaneamente l'imputato [60, 61], in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (1), ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 (2) e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [307 4 c.p.], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1. (1) L'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 ha abrogato il capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la libertà sessuale), inserendo le fattispecie di cui agli artt. 609-bis-609-decies. (2) L'art. 530 c.p. è stato abrogato dall'art. 1 l. n. 66, cit. La fattispecie di corruzione di minorenne è ora prevista dall'art. 609-quinquies c.p., introdotto dall'art. 6 l. n. 66, cit. ARTICOLO 289 Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio [28, 29, 31 c.p.], il giudice [279] interdice temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le attività a essi inerenti (1). 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione [314-360 c.p.], la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale [357 c.p.] o dell'incaricato di un pubblico servizio [358 c.p.], anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (2). 3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. (1) Relativamente ai reati ministeriali, l'art. 104l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, stabilisce che «nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio». Attesa l'abrogazione dell'art. 140 c.p. (v. art. 217 coord.), il divieto di cui sopra deve intendersi riferito alla corrispondente misura interdittiva. (2) Comma così modificato dall'articolo 21l. 16 luglio 1997, n. 234. ARTICOLO 290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [30, 31, 32-bis, 35, 35-bis c.p.], il giudice [279] interdice temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [422-452 c.p.] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [499-518 c.p.] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi [2621-2642 c.c.] o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1. Argomenti correlati
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