| Le misure cautelari tipi e natura |
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Le misure cautelari sono previste e disciplinate dagli artt. 272 e ss del cpp rispondono al principio di tassatività e possono essere irrogate solo dal giudice penale cui il PM deve rivolgere specifica istanza. I caratteri essenziali delle misure cautelari sono dunque: la cautelarità, nel senso che esse assolvono alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cpp; la tassatività, essendo soggette al principio della reiserva di legge; la giurisdizionalità, formando oggetto di provvedimenti di competenza esclusiva del giudice; la discrezionalità, non essendo mai obbligatoria la loro applicazione ma essendo demandata alla discrezionalità del giudice la scelta del tipo e della durata della misura cautelare. Le misure cautelari possono essere reali o personali, quelle personali si distinguono in coercitive (in quanto limitanti la libertà personale) e interdittive (in quanto limitano solo l'esercizio di determinate facoltà). I presupposti generali per l'applicazione delle misure cautelari sono: la gravità del delitto (ergastolo o delitto punibile con pena superiore a tre anni o, in caso di misura carceraria, a quattro anni); i gravi indizi di colpevolezza; la sussistenza di una delle seguenti esigenze cautelari: pericolo di inquinamento delle prove (durata massima della misura 90 gg); pericolo concreto e attuale di fuga (se la pena prevista come applicabile è superiore a due anni); pericolo di reiterazione di gravi delitti (cfr. art.274, lett c cpp). Prevalgono sulle esigenze cautelari, le esigenze personali dell'indagato o dell'imputato nelle seguenti ipotesi: donna in cinta o con infante convivente minore di tre anni; padre in supplenza per l'ipotesi di cui sopra; età superiore a 70 anni; soggetti affetti da AIDS; gravi condizioni di salute. Le misure cautelari personali possono essere di tipo custodiale o non custodiale, le prime implicano la soppressione della libertà fisica le seconde solo la sua limitazione. Le misure custodiali sono: la custodia in carecere (cfr. art. 285 cpp); gli arresti domiciliari (cfr. art. 284 cpp); la custodia in luogo di cura (in caso di gravi malattie psichiatriche o comuni, AIDS conclamata ecc).
Le misure non custodiali sono:
il divieto di espatrio (cfr. art. 281 cpp); la presentazione periodica alla PG (art. 282 cpp); l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis cpp); il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter cpp); il diveito di dimora (art. 283 c.1 cpp); l'obbligo di dimora in un Comune (art. 283, c. 2 cpp).
Le misure cautelari interdittive sono:
la sospensione dalla potestà genitoriale (art. 288 cpp) la sospensione da un pubblico ufficio o servizio (art. 289 cpp) l'interdizione dalla professione o impresa privata (art. 290 cpp). |















