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L'estradizione
Indice articolo
L'estradizione
Pagina 2

 
 
LE SINGOLE  NORME SULL'ESTRADIZIONE
 
Articolo  26 Cost
[I] L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
[II] Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici

Art 13 cp
Estradizione.
[I]. L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana [697-722 c.p.p.], dalle convenzioni e dagli usi internazionali [696 c.p.p.] (1).
[II]. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
[III]. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
[IV]. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [261 Cost.].
 
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