| L'estradizione |
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LE SINGOLE NORME SULL'ESTRADIZIONE
Articolo 26 Cost
[I] L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.[II] Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici Art 13 cp Estradizione. [I]. L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana [697-722 c.p.p.], dalle convenzioni e dagli usi internazionali [696 c.p.p.] (1). [II]. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. [III]. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. [IV]. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [261 Cost.].
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