| nullitą delle notificazioni penali |
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Le ipotesi di nullità delle notificazioni penali previste dall'art. 171 del codice di procedura
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ARTICOLO 171 Nullità delle notificazioni. 1. La notificazione è nulla [177 s.]: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto [1483]; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione [168] della copia notificata manca la sottoscrizione [110] di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161, commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore (1); f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157, comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione [110] della persona indicata nell'articolo 157, comma 3; h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario. (1) Lettera così modificata dall'art. 7 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. |















