ordine espulsione: lo straniero che si trattiene commette reato? |
Ordine espulsione: lo straniero che si trattiene commette reato? - la abolizione del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter d lgs 286 98 a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia
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La Corte di Giustizia Europea, in relazione ad eventuali ordini di espulsione emessi da uno dei Paesi Membri nei confronti di cittadini extracomunitari, ha affermato che: "la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".
La Corte di Giustizia Europea ha, altresì, precisato che Spetta perciò al giudice nazionale "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo", tenendo altresì nel debito conto il principio "dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri".
La direttiva 2008/115 prevede, infatti, una sequenza di fasi attraverso le quali il procedimento di rimpatrio deve essere attuato e la misura della restrizione in un centro d'accoglienza deve considerarsi come la maggiormente limitativa della libertà personale.
In tale prospettiva, secondo la Corte di Giustizia, gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo conformemente all'art. 8, n. 4 della direttiva, una pena detentiva quale quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter "solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale", dovendo "essi Stati invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti".
L'effetto della pronuncia della Corte di Giustizia è paragonabile a quello della legge sopravvenuta con portata abolitrice della norma incriminatrice.
In conclusione, per effetto della direttiva 2008/115 così come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E., 28 aprile 2011, El Dridi, C - 61/11PPU, si è verificata l'abolitio criminis dell'ipotesi di reato p. e p. dall'art. 14, comma 5 ter, d.lg. n. 286/1998, già prima della sua formale abrogazione e sostituzione con la nuova e diversa ipotesi di reato.
art. 14, comma 5 ter testo DL 241/2004 "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell' articolo 13 , comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di' espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
art. 14, comma 5 ter testo legge 94 del 2009 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
Cassazione penale sez. I 29 aprile 2011 n. 20130
La condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, non è più prevista dalla legge come reato, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia che ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lg. n. 286/1998 con la predetta normativa comunitaria, determinando la sostanziale "abolitio criminis" della preesistente fattispecie, con la conseguente applicazione, per via di interpretazione estensiva, della previsione di cui all'art. 673 c.p.p. (cfr. Corte di Giustizia U.E., 28 aprile 2011, El Dridi, C - 61/11PPU).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Rileva il Collegio che il 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d'appello di Trento nell'ambito del procedimento a carico di H. E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Con tale sentenza la Corte europea afferma che "la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Spetta perciò al giudice nazionale "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo", tenendo altresì nel debito conto il principio "dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri". A ragione della decisione, la Corte di giustizia ha osservato: - che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 risponde a una esigenza di "gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato - la concessione di un termine per la sua partenza volontaria - alla misura che maggiormente limita la sua libertà - il trattenimento in un apposito centro -, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità"; - che, in quest'ottica, persino il trattenimento, che rappresenta la misura più restrittiva della libertà consentita dalla direttiva, è strettamente regolamentato, quanto a durata e modalità, "allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi" e di "limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo" entro termini ragionevoli - vale a dire non superiori al tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito - e i più brevi possibili - in conformità all'ammonizione già impartita dall'ottavo dei "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato" adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; - che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo conformemente all'art. 8, n. 4 della direttiva, una pena detentiva quale quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter "solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale", dovendo "essi Stati invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti"; - che una regolamentazione nazionale quale quella oggetto d'esame finisce per ostacolare la stessa applicazione delle misure di cui all'art. 8, n. 1, della direttiva medesima (in base alla quale "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'art. 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'art. 7") e ritardare l'esecuzione della decisione di rimpatrio. 4. - La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell'Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L'effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005 secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice. Non può a tale proposito ingenerare incertezze il riferimento contenuto, nella sentenza E.D., alla applicabilità della "pena più mite". Nell'ordinamento non residuano ipotesi residuali di reato che possano ritenersi interamente contenute nella contestazione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art 14, comma 5-quater, idonee a riespandersi senza necessità alcuna di integrazione a fronte della disapplicazione della fattispecie in esame. Il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni e ai diritti fondamentali rende per altro evidente che i principi evocati sono quelli elaborati, anche dalla Corte EDU, in tema di art. 7 della Convenzione, mentre la sentenza della CtGUE lager, pure richiamata (e che tratta di sanzioni amministrative), palesa come nel linguaggio della Corte il termine "pene" si riferisca a qualsivoglia regime sanzionatorio o afflittivo, non necessariamente corrispondente ad un trattamento "penale" secondo l'ordinamento italiano. 5. - In relazione a fattispecie quale quella in esame, realizzata prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva, deve per conseguenza affermarsi che il fatto non è più preveduto dalla legge come reato. La formula è in linea con quanto già ritenuto, in relazione a ipotesi in qualche modo simile, da questa Corte, sez. 1 sentenza del 20 gennaio 2011, Titas Luca, allorchè ha osservato che la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l'incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo (si trattava del caso Schwibbert) "si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata" (cfr. Corte Cost. nn. 13 del 1985, 389 del 1989,168 del 1991), così producendo "una sorta di abolitio criminis" che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell'art. 673 c.p.p..
art. 14, comma 5 ter testo DL 241/2004 "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell' articolo 13 , comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di' espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
art. 14, comma 5 ter testo legge 94 del 2009 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
artt 13 e 14 commi 5 così come risultanti dal DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 n. 89
Espulsione amministrativa.
Art. 13
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11).
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso,
quando lo straniero (1):
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza
della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno
e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu'
di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se
lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68 (2);
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646 (3).
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato
il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto,
ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività
dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine (4).
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti
dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante
i controlli di polizia alle frontiere esterne (5).
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa
fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione
con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 (6).
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391,
comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 (7).
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia
stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice,
con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione.
Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (7).
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis
e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non
è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle
cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14 (7).
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato
più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato
per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima
è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale (7).
[ 3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo
12 del presente testo unico.] (8)
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera
c), del presente articolo ovvero all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di
cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno
e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria,
di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una
delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16
e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. (9)
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui
al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze
da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero
possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche'
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di
cui al comma 5.2. (10)
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento
immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto,
ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo
per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato
il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo
straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato,
ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze
specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri
legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita
la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,avvisa l'autorita'
giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo
10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni
del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario
di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10 (11).
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5,
la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione
e' eseguita ai sensi del comma 4 (12).
5.2. Laddove sia concesso un termine per
la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti
lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra
una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,
altresi', una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente
in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta
ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso
che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio.
Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida
nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito
il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la
multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione
dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi
del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14 (13).
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale
e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento
del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge
in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato
e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero
e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito
di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare
in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.
In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero
espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione,
di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida
e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine
per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento
dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (14).
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento
di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all' articolo 14
, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo
(15).
[ 6. Negli altri casi l'espulsione contiene l'intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni,
e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio
di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma
2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma
1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.]
(16)
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione
delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese
o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui
al presente comma sono disciplinate dall'articolo
18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (17).
[ 9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento
impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che
ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
semprechè sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'art. 14, provvede
il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie
o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.]
(18)
[ 10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato
il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art.
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
e successive modificazioni, nonchè, ove necessario da un interprete. ] (19)
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo (20).
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento
di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero
è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale
è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29 (21).
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da
uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni (22).
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede
con rito direttissimo (23).
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo
caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera
c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore
a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione
di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza
del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato,
a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale
entro il termine di cui al comma 5 (24).
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere
giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo
è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1998 (25).
(1) Alinea modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 1), lettera a), del D.L. 23 giugno 2011, n.
89.
(2) Lettera inizialmente sostituita dall'articolo
5 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 e successivamente dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 1), lettera b), del D.L. 23 giugno 2011, n.
89.
(3) Vedi le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(4) Comma inserito dall'articolo
2, comma 1, del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5.
(5) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 2), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(6) Comma sostituito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall' articolo 5, comma 1-bis del
D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Per la deroga alle disposizioni di cui
al presente comma vedi articolo
3, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(7) Comma aggiunto dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(8) Comma aggiunto dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente
abrogato dall'articolo
3, comma 7, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 .
(9) Comma inizialmente sostituito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), numero 3), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(10) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 4), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(11) Comma inizialmente sostituito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), numero 5), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(12) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 6), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(13) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 6), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(14) Comma aggiunto dall'articolo
2 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51, sostituito dall'articolo
1, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, successivamente modificato
dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 7), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89 e
da ultimo sostituito dall'articolo
34, comma 19, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
(15) Comma aggiunto dall'articolo
1, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(16) Comma abrogato dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(17) Comma sostituito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente
modificato dall'articolo
1 del D.L. 14 settembre 2004, n. 241. La Corte Costituzionale, con
sentenza 16 luglio 2008 , n. 31 (in Gazz. Uff., 23 luglio 2008, n. 31) ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta,
da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione,
quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della
normativa vigente. Da ultimo il presente comma e' stato sostituito dall'articolo 34, comma
19, lettera b), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
(18) Comma sostituito dall'articolo
3 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, e successivamente abrogato dall'articolo 12, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
(19) Comma modificato dall'articolo
299 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e successivamente abrogato dall'articolo 12, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
(20) Comma sostituito dall' articolo
3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2
luglio 2010, n. 104.
(21) Comma sostituito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'articolo 1, comma 2-ter, del
D.L. 14 settembre 2004, n. 241, dall'articolo
2 del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5 e dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 8), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(22) Comma inserito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente
modificato dall'articolo
1, comma 2-ter, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241. La Corte costituzionale,
con sentenza 28 dicembre 2005, n. 466, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
del secondo periodo del presente comma, nel testo precedente le modifiche
introdotte dall'articolo
1, comma 2-ter, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(23) Comma inserito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente
sostituito dall'articolo
1, comma 2-ter, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(24) Comma inizialmente sostituito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), numero 9), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(25) Per la competenza sui provvedimenti di convalida di
cui al presente articolo e i relativi ricorsi vedi articolo
1, comma 2-bis, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
Esecuzione dell'espulsione.
Art. 14
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12).
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio
o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro
di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati
o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano
il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13,
comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso
allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo (1).
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in
possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita'
e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e
2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento
di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente
in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le
misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato,
che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso
ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice,
se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito
il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con
la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione
dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo (2).
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della
sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è
assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette
copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida,
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento
(3).
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo
in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza
legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale.
Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da
un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un
interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il
giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso
il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione
di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della
convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (4).
5. La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti
per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del
questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora
permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere al
giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di
sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo,
il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo'
essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino
del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al
giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta,
per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo
di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire
l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace (5).
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro
di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura
non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale.
L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in
caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore
puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta,
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile,
nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio (6).
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa
da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione
e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso
e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del
presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1
e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle
di cui all'articolo 13, comma 3 (7).
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con
la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni
di cui al comma 5-ter, quarto periodo (8).
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi
5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato
della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa
dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione (9).
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (10).
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da
parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato (11).
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale (12).
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede , nel caso la misura sia violata, a
ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento
di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento
e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5
(13).
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività
di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione
e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta
i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree,
strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza
di altri Ministri.
(1) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(2) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 2), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(3) Comma modificato dall'articolo
1, comma 4, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(4) Comma sostituito dall'articolo
1, comma 5, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241e successivamente dall'articolo 34, comma
19, lettera d), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
(5) Comma sostituito dall'articolo
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, successivamente modificato
dall'articolo
1, comma 22, lettera l), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo,
sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 3), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(6) Comma aggiunto dall'articolo
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, successivamente sostituito
dall'articolo
1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo,
sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 4), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(7) Comma aggiunto dall'articolo
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, successivamente sostituito
dall'articolo
1 del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, dall'articolo
1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 5), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(8) Comma aggiunto dall'articolo
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente
sostituito dall'articolo
1 del D.L. 14 settembre 2004, n. 241 e dall'articolo
1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94. La Corte
Costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2010, n. 359 (in Gazz. Uff., 22 dicembre,
n. 51), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
come modificato dall'art.
1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza
all'ordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per la condotta
di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo
«senza giustificato motivo». Da ultimo, il presente comma è stato sostituito
dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 6), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(9) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 7), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(10) Comma aggiunto dall'articolo
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente
sostituito dall'articolo
1 del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, dall'articolo
1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 8), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(11) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 9), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(12) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 9), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(13) Comma modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 10), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
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