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Art. 628 Rapina

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'. La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (1).

(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3 e' stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. La multa e' stata aumentata dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419





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