| Rivelazioni di segreti di Stato |
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Link correlati Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313)
Lo spionaggio politico o militare Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale Attentato contro il Presidente della Repubblica
Attentato per finalita' terroristiche o di eversione Art. 261 Rivelazione di segreti di Stato Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo (1). Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso. (1) Il testo originario comminava la pena di morte. |















