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Simulazione di reato: la giurisprudenza

Art. 367 Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.


Sulla configurabilità del delitto di simulazione di reato in caso di dichiarazioni spontanee ex art.350 c.p.p.

Cassazione Penale  Sez. VI del 15 febbraio 2005 n. 10089
La inutilizzabilità processuale, prevista dall'art. 350 comma 7 c.p.p., delle dichiarazioni spontanee rese da soggetto sottoposto a indagini non impedisce che il medesimo soggetto possa essere chiamato a rispondere dei reati che proprio con tali dichiarazioni egli abbia commesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la penale responsabilità, per simulazione di reato, di un soggetto il quale, nel rendere dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p., aveva falsamente affermato essere avvenuto, ad opera di ignoti, il furto di un'autovettura).
Sui rapporti tra simulazione di reato e condotta di ritrattazione


Sulla capacità astratta della simulazione di reato a determinare l'apertura di un procedimento penale ad esempio per la mancanza di una condizione di procedibilità- IL PROBLEMA DELLA COMPATIBILITA' CON IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA'

Cassazione Penale  Sez. VI del 18 marzo 2005 n. 13971
Non è configurabile il delitto di simulazione di reato (art. 367 c.p.) qualora la falsa denuncia di reato abbia ad oggetto un fatto che si assuma commesso in territorio estero.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 367 c.p. la condotta dell'agente deve essere idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale. Ciò non si verifica quando la denuncia riguardi un reato commesso all'estero, per il quale difettino le necessarie condizioni di procedibilità.

Sulla rilevanza della ritrattazione nell'ambito della simulazione di reato e della calunnia - reato di pericolo e reato impossibile

Cassazione Penale  Sez. VI del 05 marzo 2009 n. 20045
Solo quella condotta simulatoria effettivamente caratterizzata dall'idoneità a determinare l'inizio di un procedimento penale (a partire dagli atti di polizia giudiziaria diretti all'acquisizione delle prove e all'identificazione del colpevole) vale ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 367 c.p. Pertanto, il giudice chiamato a delibare sull'esistenza di tale fattispecie ha il dovere di verificare, in base alla complessiva denuncia, se la "notitia criminis" sia idonea in concreto, e non in base ad un'astratta possibilità, a provocare l'inizio di un procedimento penale (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha annullato il verdetto di condanna nei confronti di un giovane che prima aveva denunciato falsamente una rapina ai suoi danni, ma poi aveva ritrattato subito).

 

Cassazione Penale  Sez. VI del 12 maggio 2009 n. 32838
L'accertamento del movente nel delitto di calunnia può avere un rilievo decisivo ai fini del giudizio di responsabilità in presenza di un quadro probatorio costituito esclusivamente da dati logici, come la mutevolezza delle accuse, e su dati meramente negativi, come l'assenza di riscontri.

Link correlati

Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)

Omessa denuncia reato

Omissione di referto

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Calunnia

Autocalunnia

False informazioni al pubblico ministero

Falsa testimonianza

Frode processuale

Ritrattazione

Favoreggiamento

Patrocinio o consulenza infedele

Evasione

Procurata evasione

Colpa del custode

Esercizio arbitrario ragioni

Subornazione





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