| Simulazione di reato: la giurisprudenza |
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Art. 367 Simulazione di reato Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Cassazione Penale Sez. VI del 15 febbraio 2005 n. 10089
Sulla capacità astratta della simulazione di reato a determinare l'apertura di un procedimento penale ad esempio per la mancanza di una condizione di procedibilità- IL PROBLEMA DELLA COMPATIBILITA' CON IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA'
Cassazione Penale Sez. VI del 18 marzo 2005 n. 13971 Sulla rilevanza della ritrattazione nell'ambito della simulazione di reato e della calunnia - reato di pericolo e reato impossibile
Cassazione Penale Sez. VI del 05 marzo 2009 n. 20045
Solo quella condotta simulatoria effettivamente caratterizzata dall'idoneità a determinare l'inizio di un procedimento penale (a partire dagli atti di polizia giudiziaria diretti all'acquisizione delle prove e all'identificazione del colpevole) vale ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 367 c.p. Pertanto, il giudice chiamato a delibare sull'esistenza di tale fattispecie ha il dovere di verificare, in base alla complessiva denuncia, se la "notitia criminis" sia idonea in concreto, e non in base ad un'astratta possibilità, a provocare l'inizio di un procedimento penale (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha annullato il verdetto di condanna nei confronti di un giovane che prima aveva denunciato falsamente una rapina ai suoi danni, ma poi aveva ritrattato subito).
Cassazione Penale Sez. VI del 12 maggio 2009 n. 32838 Link correlati Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)
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