Sostituzione di persona |
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Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Istituti processuali: Procedibilità: UFFICIO Competenze: TRIBUNALE monocratico Arresto: NON CONSENTITO Fermo: NON CONSENTITO Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITI
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