|
Cassazione Penale Sez. Un. del 12 luglio 2005 n. 33748 - sentenza MANNINO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Nicola MARVULLI Presidente
dott. Pasquale TROJANO Componente
dott. Giorgio LATTANZI "
dott. Renato L. CALABRESE "
dott. Carlo G. BRUSCO "
dott. Nicola MILO "
dott. Giovanni CANZIO " (Relatore)
dott. Aldo FIALE "
dott. Franco FIANDANESE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. C., nato ad Asmara (Etiopia) il ..omissis..
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11
maggio 2004.
Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Giovanni Canzio;
Sentito l'Avvocato Generale dott. Antonio Siniscalchi, che ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata;
Sentito il difensore della parte civile Comune di Palermo, avv.
Salvatore Modica, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentiti i difensori dell'imputato, avv. prof. Carlo Federico Grosso e
avv. Grazia Volo, che hanno concluso chiedendo l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
1. - C. M. deve rispondere del delitto di concorso eventuale
nell'associazione mafiosa Cosa nostra, "per avere - avvalendosi del
potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di
esponente di rilievo della D. C. siciliana, di esponente principale di
una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale
del partito nonché di membro del consiglio nazionale dello stesso -
contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al
raggiungimento degli scopi criminali di Cosa nostra, mediante la
strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle
attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area,
collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali,
provinciali e regionali) e sub - istituzionali (enti pubblici e
privati) onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni,
licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di
membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Con le aggravanti
costituite dall'essere Cosa nostra un'associazione armata volta a
commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di
attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza
delittuosa. In territorio di Agrigento, Trapani, Palermo e altrove,
fino al 28/9/1982 (art. 110 e 416 cod. pen.) e poi fino al marzo 1994
(art. 110 e 416 bis cod. pen.)".
Il Tribunale di Palermo, dopo avere postulato per la configurabilità
della fattispecie criminosa la necessità di individuare concrete,
positive e sistematiche condotte aventi rilevanza causale in ordine al
rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, accompagnate dalla
consapevolezza e volontà del contributo apportato, e avere esaminato
analiticamente, in successione cronologica, una serie di episodi di cui
il M. era stato protagonista per un arco temporale di quasi un
ventennio dal 1974 al 1994, è pervenuto con sentenza del
5/7/-29/12/2001 all'assoluzione dell'imputato con la formula di cui
all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. "perché i fatti non sussistono",
non essendo emersi all'esito dell'istruzione dibattimentale certi e
sufficienti elementi di prova di responsabilità a carico dello stesso.
Le condotte dell'imputato, esaminate seguendo la cronologia degli
eventi, pur non essendo esenti da censurabili legami e rapporti non
occasionali fin dalla seconda metà degli anni '70 con esponenti delle
famiglie mafiose agrigentina e palermitana di Cosa nostra, sarebbero
interpretabili in chiave di "vicinanza" e "disponibilità", secondo una
casuale di tipo elettorale - clientelare o anche corruttiva, ma non
quali contributi di favore destinati al consolidamento
dell'organizzazione mafiosa, sì che in esse, non essendo espressione di
un sistematico rapporto sinallagmatico fra M. e Cosa nostra, non
sarebbero configurabili gli elementi costitutivi del concorso esterno.
Specificamente:
a) I rapporti con N. e I. S.. L'episodio più risalente nel tempo
riguardava la pretesa condotta agevolatrice nei confronti dei S.,
gestori di numerose esattorie comunali, della cui collocazione mafiosa
l'imputato sarebbe stato a conoscenza, al fine di contribuire al
rafforzamento di Cosa nostra. I fatti individuati dal P.M. come
espressione di "appoggio" ai S. (anche sulla base delle generiche e
indirette dichiarazioni dei collaboratoti di giustizia P., S. e L., per
i quali il M. avrebbe aiutato i S. quando rivestiva la carica di
assessore regionale alle finanze) risalirebbero al 1974 e
consisterebbero: nell'avere affidato ai S. la gestione della ricca
esattoria di Siracusa, un tempo concessa alla L. s.r.l., mediante un
surrettizio accorpamento ad essa delle esattorie vacanti e più povere,
sparse su tutto il territorio regionale e distanti da Siracusa, così da
dissuadere il L., non munito di adeguato apparato organizzativo, dal
riconfermare la richiesta di aggiudicazione; nonché nel non avere
promosso una riforma legislativa in campo esattoriale che, consentendo
di affidare il servizio di riscossione delle imposte a enti pubblici o
a istituti bancari, privasse i S. della egemonia posseduta con aggi
superiori al resto d'Italia.
La sentenza di primo grado, riassunta la situazione normativa
riguardante il servizio di riscossione dei tributi affidato in Sicilia
ad esattori privati e considerato che nel regolamentare la materia la
Regione, con l. 21/12/1974 n. 40 proposta dal M. e approvata quasi
all'unanimità, deliberò l'accorpamento delle esattorie povere e vacanti
a quelle ricche e la riduzione graduale della misura degli aggi secondo
il d.p.R. 29/9/1973 n. 603 (decreto Visentini), concludeva che la
disciplina regionale, anziché configurarsi come agevolatrice dei S.,
fosse finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico. Si sarebbe
potuto individuare una condotta di favore nel conferimento ai S. della
gestione dell'esattoria di Siracusa, in forza del criterio di
aggregazione delle esattorie povere e vacanti a quelle ricche, ma tale
favore non aveva peso determinante, mancando all'epoca la
consapevolezza dell'organica appartenenza dei S. a Cosa nostra (secondo
la significativa testimonianza dell'on. M.) e sembrando l'episodio
ascrivibile ad una logica di mediazione tra gli interessi del gruppo
imprenditoriale e l'interesse pubblico. Sarebbero ancora riconducibili
alla logica dei rapporti "istituzionali" e alla generale e deprecabile
prassi "clientelare" di relazioni tra pubblico amministratore e
imprenditori le assunzioni di tre soggetti "raccomandati" dal M. nelle
aziende dei S..
b) I rapporti con Cosa nostra di Agrigento. Nella roccaforte
agrigentina (giusta le convergenti dichiarazioni dei collaboratori V.,
L., D. C., S. e B. B.) non sarebbero mancati fin dalla metà degli anni
'70 i contatti del M. con esponenti di vertice della locale cosca
mafiosa quali S., S., C., D. C., V.. Ma, in assenza di prova di
specifiche condotte intese a favorire Cosa nostra, detti rapporti e i
singoli episodi di partecipazione a taluni incontri con questi
personaggi (il 10/9/1977 testimone alle nozze C.; nel dicembre 1978
ospite ad un pranzo di ufficiali medici presso la T. M. cui era
presente S.; tra il 1979 e il 1980 incontro con S. a Roma, per la
concessione di un subappalto dalla soc. I. alla soc. S. facente capo al
primo, per il quale non erano emersi elementi idonei a corroborare la
veridicità dell'assunto indiretto di V. di un interessamento del
politico; il 29/8/1988 testimone alle nozze della figlia di D. M., già
segretario provinciale della D. e imparentato con esponenti mafiosi
agrigentini, giustificata dalla comune militanza nello stesso partito),
andavano tutti letti in chiave elettorale - clientelare e valutati in
termini di "vicinanza" politica a M. delle famiglie mafiose in quel
contesto provinciale che costituiva la base del suo elettorato.
c) Il patto elettorale politico - mafioso risalente al 1980 - 1981. In
relazione agli incontri con G. P. (segretario della sezione D. di
Palermo - Brancaccio, della corrente C., e uomo d'onore "riservato"
della famiglia di Brancaccio) e con A. V. (esponente della cosca
agrigentina), che secondo l'attendibile e riscontrata versione di P.
sarebbero serviti per gettare le basi di un accordo elettorale diretto
all'espansione del M. dal feudo di Agrigento al territorio palermitano,
fino ad allora dominato dalle correnti degli on. L. e C., la sentenza
riconosce al patto una precisa connotazione mafiosa per la genesi degli
incontri e per i ruoli e gli atteggiamenti dei protagonisti. V.,
accompagnato da S. L., uomo di rango della famiglia agrigentina, aveva
incontrato P. prima presso l'abitazione di G. D. M., capo della
famiglia di Brancaccio, e poi presso il suo studio, al fine di metterlo
in contatto col M.; al di fuori dell'esigenza di implicare l'avallo di
esponenti di Cosa nostra non vi era alcuna necessità di intermediazione
per organizzare l'incontro, stante la pregressa conoscenza e vicinanza
politica da parte del M. sia di P. che di V.; nel corso dell'incontro
svoltosi tra i tre personaggi presso l'abitazione del M., questi aveva
chiesto esplicitamente a P. un "aiuto elettorale" nell'area palermitana
in vista delle successive competizioni politiche, ricevendone la
promessa di attivarsi in suo favore, mentre a sua volta egli sarebbe
stato "disponibile" nei confronti dei suoi sostenitori; altri incontri
tra i tre sarebbero seguiti nel medesimo arco temporale per ribadire
l'accordo, in esecuzione del quale P. s'era attivato nella competizione
elettorale del 1983, fornendo ai compagni di partito della zona di
Brancaccio, anche secondo la deposizione del collaborante C.,
l'indicazione di sostenere la candidatura del M. e spostando "alcune
migliaia di voti" di preferenza (che passavano da n. 38593 a n. 55069).
La sentenza di primo grado ha escluso tuttavia che in questo episodio,
collocabile intorno agli anni 1980 - 1981, potessero ravvisarsi, di per
sé, gli estremi del concorso esterno, sul rilievo che non vi era prova
che l'accordo di natura elettorale, stipulato dal M. con esponenti
mafiosi delle famiglie agrigentina e palermitana, sconoscendosene il
preciso contenuto, avesse avuto ad oggetto, oltre la generica
"vicinanza" e "disponibilità", la promessa dell'imputato di svolgere
specifiche attività di rilevanza causale per il rafforzamento del
sodalizio criminoso, anziché l'esecuzione di prestazioni di interesse
personale di singoli mafiosi quale corrispettivo dell'appoggio
elettorale ricevuto. Si è sottolineato che, pur volendo accedere alla
tesi secondo cui la semplice promessa basterebbe a configurare il
reato, mancherebbe la prova relativa all'effettivo contenuto della
promessa, elemento decisivo per valutarne la serietà e l'intrinseca
rilevanza causale. Il significato meramente indiziario dell'episodio
comportava dunque l'esigenza di individuare ulteriori e successive
condotte dell'imputato e di accertare se esse potessero interpretarsi
come consapevolmente dirette a offrire un contributo per il
rafforzamento di Cosa nostra in esecuzione del patto, si da poterne
inferire elementi chiarificatori del suo contenuto.
d) La vicenda M.. Circa l'assunzione nel luglio 1983 di A. M.,
esponente della famiglia di Palermo centro, presso un ufficio
periferico del Ministero dell'agricoltura, la sentenza di primo grado,
facendo leva sulla circostanziata deposizione di P. che aveva
presentato M. a M. come possessore di un pacchetto di voti nell'area
palermitana, ha sottolineato come l'immediata attivazione del politico
per trovare un posto di lavoro a M., importante collettore di voti in
contatto con un rilevante numero di persone, fosse legata al ruolo che
lo stesso aveva svolto nel 1983 e avrebbe potuto in futuro svolgere a
suo favore nelle competizioni elettorali. Di talché, attesa anche la
non accertata consapevolezza da parte del M. dello spessore mafioso di
M., non vi era prova che l'assunzione di questi, al di fuori dello
schema della raccomandazione legata alla causale elettorale -
clientelare posta a base del patto M. - P. - V., avesse agevolato il
rafforzamento di Cosa nostra.
e) Gli appalti di opere pubbliche. All'imputato è stato contestato di
avere tenuto condotte di favore nei confronti di esponenti della
imprenditoria siciliana, agevolando sistematicamente l'aggiudicazione
di finanziamenti o comunque interagendo nel corso delle procedure
relative agli appalti di opere pubbliche, consapevole del beneficio
economico che Cosa nostra traeva in un settore in cui esercitava
l'imposizione mafiosa attraverso la "messa a posto" e la "protezione"
oppure, a partire dalla seconda metà degli anni '80, mediante accordi
di vertice con gli imprenditori di maggior rilievo. Il ruolo attribuito
dall'accusa all'imputato non era quello di avere concretamente gestito
singoli appalti insieme con l'imprenditore agevolato e con
l'associazione mafiosa (S. ha escluso di avere mai incontrato il M., il
quale non sarebbe entrato in rapporti diretti con Cosa nostra), bensì
di avere presieduto "a monte" ad una generale politica di indirizzo,
programma e gestione dei finanziamenti, statali e regionali, sì da
canalizzare l'aggiudicazione degli appalti a singoli imprenditori
compiacenti, nella comune consapevolezza dei componenti dell'accordo
dei reciproci vantaggi economici e in particolare degli enormi benefici
che Cosa nostra traeva, direttamente o indirettamente, dal sistema
"generalizzato" di spartizione degli appalti di opere pubbliche.
L'ipotesi accusatoria, prospettata alla stregua di tale modello
totalizzante di accordi tra politici, imprenditori (che, a fronte
dell'aggiudicazione dei lavori, versavano una quota ai politici e
un'altra a Cosa nostra) e mafiosi, nei termini descritti negli aspetti
d'assieme dai collaboranti S. e B. (i quali, incaricati di occuparsi
degli appalti per conto di Cosa nostra, hanno distinto l'"accordo
provincia" di Palermo dagli "accordi in campo regionale", gestiti
quest'ultimi dall'imprenditore agrigentino F. S. per investitura
diretta della mafia), è stata sottoposta a severo vaglio critico da
parte del Tribunale. Ritenuta l'inidoneità probatoria delle
dichiarazioni di L. e S. per la genericità del racconto circa le linee
del sistema, oltre l'ammissione di rapporti a tenore corruttivo tra
politici e imprenditori, sono state attentamente analizzate le singole
vicende oggetto di contestazione, al fine di identificare il tenore dei
legami dell'imputato con i singoli imprenditori, in particolare con S.
e A. V., e di quest'ultimi con Cosa nostra, e quindi di verificare se
specifiche condotte compiacenti del M. potessero configurare,
direttamente o indirettamente, al di là dei connotati corruttivi
connessi alle tangenti asseritamente versategli per l'aggiudicazione
degli appalti, consapevoli contributi di agevolazione della mafia
tramite i favori fatti agli imprenditori collusi con la stessa.
e 1) La vicenda S.. Il primo episodio in materia di appalti riguardava
la soc. S., che s'era occupata della costruzione di un insediamento
alberghiero in territorio di Sciacca. L'iniziativa, partita da un
gruppo di imprenditori di Abano Terme nel 1973, si era conclusa nel
1988 rivelandosi finanziariamente disastrosa per gli imprenditori e per
l'erario regionale. La sentenza di primo grado, alla luce delle
deposizioni dei testi R., V., M., V. e della documentazione acquisita,
ha riconosciuto una forte ingerenza dell'imputato, all'epoca assessore
regionale alle finanze, nella scelta dei mediatori, dei notai e del
legale, per le assunzioni e i corsi di addestramento del personale,
nonché per l'affidamento a trattativa privata dei lavori alle imprese
S., V., B. e P. (le prime due, secondo l'accusa, colluse con Cosa
nostra), facenti parte di un consorzio temporaneo di imprese. Ma questo
comportamento è stato letto in chiave politico - clientelare e
corruttiva, non di contributo all'organizzazione mafiosa, essendo
finalizzato alla promozione dell'immagine del M. nella sua roccaforte
elettorale. S. e V. non erano d'altra parte negli anni '70 in rapporti
di collusione ma di vessazione estorsiva con la mafia, essendo
documentati attentati intimidatori ai loro cantieri finalizzati al
"pizzo", alla "messa a posto" o alla "protezione", proseguiti
nonostante l'intervento del M. presso il capomafia C. (teste S.).
Appariva dunque verosimile che la causale giustificativa
dell'interessamento a favore delle imprese consorziate fosse di tipo
corruttivo, emergendo dalle deposizioni di R. e S. la figura del M.
come percettore di tangenti dagli imprenditori favoriti
nell'affidamento dei lavori, tanto che egli aveva opposto un netto
rifiuto alla partecipazione della famiglia C. all'affare S., pure
sollecitata dal capomafia D. C. tramite il canale S. - V..
e 2) I rapporti con F. S. e A. V.. Partendo dall'ipotesi accusatoria
che M. avrebbe favorito Cosa nostra attraverso condotte agevolatrici
nei confronti dei singoli imprenditori, consapevole della loro
collusione con il sodalizio criminoso, la sentenza passava ad esaminare
i rapporti del M. con S. e V., figure originarie dell'agrigentino, non
inserite organicamente in Cosa nostra ma imputate in altri procedimenti
di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla gestione
degli appalti pubblici in Sicilia dalla metà degli anni '80 all'inizio
degli anni '90.
Dall'analisi della vicenda S. emergeva che i rapporti dei due
imprenditori con la mafia erano strutturati fino alla metà degli anni
'80 in termini di protezione - estorsione e non di contiguità. Nel
1988-89 secondo S. o nel 1991 secondo B. si sarebbe invece verificato
un salto di qualità nei rapporti fra mafia e imprenditoria nel campo
dei lavori pubblici, rappresentato dal c.d. accordo del tavolino,
concluso tra S., A. B., boss di Passo di Rigano, P. L. e l'ing. G. B.
del gruppo F.. Il sistema spartitorio prevedeva vere e proprie
percentuali dall'imprenditoria alla politica a titolo di tangenti, da
cui veniva decurtata una subpercentuale di spettanza della mafia. S.,
divenuto referente di Cosa nostra, avrebbe svolto funzioni di raccordo
consentendo a B. ed alle imprese da costui controllate di aggiudicarsi
gli appalti di volta in volta richiesti, acquisendone le garanzie
mafiose e trasmettendogli mediante B. una somma di denaro (la "messa a
posto" preventiva) destinata alle casse di Cosa nostra, pari allo 0,80%
del finanziamento ottenuto dagli imprenditori vincitori delle gare;
ogni impresa avrebbe poi regolato "a valle" i rapporti con le famiglie
locali mediante il pagamento del "pizzo" o "zona". Essendo stato
arrestato S. nel 1991, l'accordo avrebbe avuto peraltro applicazione
solo per i lavori nel settore idrico gestiti dal Consorzio Basso Belice
Carboj.
Circa il grado di consapevolezza che i politici e in particolare M.
potevano avere del patto mafioso in cui sarebbe stato coinvolto alla
fine degli anni '80 S., ha sottolineato la sentenza di primo grado come
questi, S. e B. abbiano fatto esplicito riferimento a "tangenti"
percepite dal M. almeno a partire dal 1986 e S., sia pure
indirettamente e sul punto non riscontrato da altri elementi di prova,
anche a lamentele del M. e dell'on. N. per la sopravvenuta decurtazione
delle percentuali delle tangenti ("portava meno soldi nelle casse dei
politici"). Mancava tuttavia la prova diretta e specifica che
l'imputato, al di fuori della causale corruttiva, fosse al corrente del
nuovo ruolo assunto da S. e dell'accordo del tavolino, risultando
carenti i riscontri alla sua asserita consapevolezza che la
decurtazione dell'importo delle tangenti, a favore della componente
mafiosa, fosse conseguenza di un'intesa di vertice e dell'attribuzione
a S. della funzione di raccordo fra politici, imprenditori e mafia e
quindi di agevolazione dei fini di Cosa nostra.
Altro elemento di distonia rispetto alla prospettazione accusatoria era
costituito dall'accertato deterioramento dei rapporti tra il M. e S.
dopo il 1988, nella stagione culminante della relazione collusiva
dell'imprenditore con la mafia secondo il racconto di S., e più in
generale dalla circostanza, risultante dalla vicenda R. di cui si dirà
appresso, che l'imputato, pur considerato il referente politico nella
zona interessata e fino ad allora partecipe, sulla base della causale
corruttiva, dei proventi derivati dall'affidamento delle opere idriche
ad un'associazione di imprese di cui facevano parte S. e V., in
relazione al lasso temporale successivo al 1988 non era più al corrente
delle vicende gestionali del Consorzio di bonifica Basso Belice Carboj:
unico esempio, questo, di applicazione dell'accordo del tavolino.
Quanto ai rapporti personali e di amicizia tra M. e V., il giudice di
primo grado ha evidenziato come l'imprenditore non fosse entrato in
causa nel citato accordo del tavolino, essendo ricollegabile a tale
contesto solo per i rapporti di amicizia e societari con S., mentre,
secondo S., egli si sarebbe limitato a svolgere un ruolo di mediazione
tra lo stesso collaboratore e l'imputato in una serie di episodi
ritenuti scarsamente significativi ai fini della configurabilità del
reato, quali: l'acquisto di un terreno in Licata; la vicenda S.; la
vicenda R. di cui si dirà appresso; la campagna elettorale del 1991 a
favore di C.; la sollecitazione per l'inserimento nelle liste
elettorali di M. M., legato al gruppo F. - I.; gli attentati di Sciacca
del 1990-1991, per i quali l'imputato, con l'intermediazione di V.,
avrebbe chiesto a S. se potesse fare qualcosa. Per quest'ultima vicenda
S. si sarebbe rivolto a G. B., insieme al quale si sarebbero recati dal
capomafia saccense D. G. che aveva risposto di non saperne nulla (la
responsabilità dell'attentato, in un colloquio in carcere con S.,
sarebbe stata poi assunta da G. G. per conto della Stidda). La sentenza
ha evidenziato la carenza del riscontro di B. alle dichiarazioni di S.
circa l'incontro con D. G., la possibilità di una causale autonoma che
avrebbe determinato V. a muoversi verso S., cioè la preoccupazione che
si alterassero situazioni consolidate nell'esecuzione dei lavori nella
zona di Sciacca, e comunque la mancanza di prova di qualsiasi condotta
di favore del M. verso la famiglia saccense, dimostrata dall'ignoranza
dell'imputato circa l'esatta provenienza degli atti intimidatori, che
non si coniugava con una pretesa contiguità mafiosa, e dall'attivazione
di ulteriori canali istituzionali.
e 3) I rapporti con L. R.. L'episodio, concernente la concessione di un
subappalto a R. per la fornitura di apparecchiature elettroniche per
gli impianti idrici del Consorzio Basso Belice Carboj, costituiva uno
dei casi di intermediazione di V. tra M. e S., indicativo, secondo
l'accusa, di una vicinanza dell'imputato al collaboratore. R., che
intendeva aggiudicarsi un subappalto in quel settore, su suggerimento
di C. aveva invitato il M. alla cerimonia di inaugurazione della
propria azienda nel 1989; questi aveva prospettato a R. la possibilità
di fargli ottenere un subappalto nell'ambito dei lavori affidati al
Consorzio mettendolo in contatto con il direttore tecnico ing. V.,
senza richiedergli come contropartita alcuna tangente, tanto che C.,
richiesto delle ragioni di tale interessamento, aveva rilevato che il
M. era rimasto deluso dal comportamento di alcuni imprenditori
agrigentini, in particolare di S. che aveva appoggiato in passato e che
ora gli aveva voltato le spalle. I successivi incontri di R. con V. e
S. si rivelarono negativi essendosi entrambi mostrati ostili alla
realizzazione del progetto; seguirono, con l'intermediazione di V., gli
incontri con S., ma dopo l'arresto di questi la trattativa non fu
conclusa. Il giudice di primo grado riteneva provato che V. avesse
avuto incarico dal M. di perorare la causa di R., ma non anche di
contattare S., col quale non aveva alcun rapporto. Da quest'episodio si
desumeva inoltre che in relazione alle attività del Consorzio si era
formato un gruppo di potere, costituito da S., V. e A., direttore del
raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori, rispetto alle cui
scelte operative il potere di interferenza del M. era minimo. Il che
avrebbe confermato l'esclusione dell'imputato dagli equilibri sanciti
con l'accordo del tavolino e l'avvenuto distacco dalle recenti logiche
imprenditoriali, segnate dal salto di qualità di S. in favore
dell'organizzazione mafiosa, nonostante il persistere di versamenti a
favore del politico in un'ottica meramente corruttiva.
f) I rapporti con i "C." e con P. F. e V. I.. Nel contesto degli anni
1985/1991 erano addebitate al M. talune scelte di natura correntizia,
dalle quali l'accusa intendeva trarre argomenti interpretativi della
volontà di agevolare Cosa nostra: in particolare, la cooptazione nella
corrente M. del gruppo palermitano facente capo a V. C., compromesso
con la giustizia per la sua contiguità con la mafia e l'utilizzo, al
fine di intensificare la sua presenza in Palermo e Trapani, di
personaggi di spessore mafioso quali il notaio F. e il politico I..
Premesso che da nessuno dei collaboratori di giustizia (D. C., C., C.,
P., M., D., M., S. e B.) erano pervenute indicazioni circa rapporti
personali o di conoscenza ovvero circa specifiche condotte per favorire
esponenti della famiglia palermitana di Cosa nostra, il giudice di
primo grado, sulla base del racconto di P., ha posto in rilievo la
natura esclusivamente correntizia del transito dei C. nella corrente M.
in occasione delle elezioni regionali del 1991; all'interno del gruppo,
nei confronti del quale anche l'on. D. C. aveva manifestato un certo
interesse, militavano personaggi esenti da sospetti di contiguità
insieme ad altri di spessore mafioso, come L. J. e Z., con i quali però
non vi era prova di contatti personali né tanto meno della
consapevolezza da parte dell'imputato della loro valenza mafiosa.
Per quanto riguardava i rapporti con F. e I., in particolare nel
periodo della campagna elettorale del 1992, P. riferisce dell'esistenza
di un comitato di affari composto da F., I., Z. e M., basato su accordi
di natura clientelare rispetto ai quali non vi era tuttavia prova che
il M. avesse interagito.
Il notaio F., imputato dello stesso reato per un'asserita disponibilità
nei confronti di Cosa nostra e legato da rapporti di amicizia con I.,
assessore comunale e poi senatore, aveva attivamente sostenuto a
Palermo e nel trapanese la candidatura M. cui era politicamente vicino;
ma, al di là del sostegno elettorale e di contatti di tipo clientelare,
non erano emerse condotte di favore compiute dal notaio per agevolare
l'organizzazione mafiosa che fossero indirettamente riferibili alla
posizione dell'imputato. Da un lato, il tentativo di aggiustamento del
processo B. sarebbe stato eseguito da F. nei confronti del dott. S.,
presidente della Corte di assise, per conto non di M. ma di un
"deputato dell'area M. trombato" o di "E." I.; dall'altro,
l'intermediazione di F. nei primi anni '90 per un finanziamento di sei
miliardi da parte del Ministero dell'agricoltura diretto da M., per
agevolare la vendita di una cantina agricola di B. P. (per la quale era
stabilita una tangente di cinquecento milioni, di cui i primi cinquanta
versati subito alla consegna di un nulla osta ministeriale), pure a
prescindere dall'archiviazione del relativo procedimento instaurato
sulla base delle dichiarazioni del collaboratore B., della cui valenza
mafiosa il M. non poteva dirsi consapevole, non aveva visto come
protagonisti l'imputato né l'associazione mafiosa.
Quanto ai rapporti fra il M. e I., la sentenza di primo grado ha
evidenziato la funzione di raccordo svolta da F. tra i due esponenti
democristiani con l'avvicinamento delle posizioni politiche culminato
nella candidatura e successiva elezione nel 1992 di I. al Senato nella
corrente M.. Sulla pretesa mafiosità di quest'ultimo si sottolineavano
la non definitività della sentenza di condanna e la dubbia
consapevolezza da parte del M. della sua caratura mafiosa, atteso che
anche altri qualificati esponenti democristiani, come gli on. O. e M.,
avevano escluso ogni sospetto di collusione mafiosa. Si rammentava
anche il contenuto di una conversazione riferita da P., nel corso della
quale il M. gli aveva chiesto se I. poteva conquistare il seggio
senatoriale, domanda alla quale P. aveva risposto cercando di sminuire
la forza elettorale di I. già compromesso con Cosa nostra, per indurre
il M. a non candidarlo, evitando così il suo coinvolgimento in
eventuali problemi giudiziari: il dubbio esternato a P. sarebbe
incompatibile con la volontà di favorire Cosa nostra attraverso la
candidatura di I. e dimostrerebbe che i rapporti tra il M. e P. erano
ispirati solo a ragioni clientelari - elettorali. Circa l'episodio
riguardante l'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto la
metanizzazione della città di Palermo, per il quale S. era entrato in
contatto con I. per acquisirne la disponibilità, quale espressione
della corrente M., se ne è esclusa ogni valenza per la persona
dell'imputato, proprio perché rimasto estraneo alla vicenda.
g) I rapporti con la famiglia mafiosa di Sciacca. Le intercettazioni
ambientali eseguite tra il 1992 e il 1993 di conversazioni tra alcuni
personaggi (A., D., L. e M.) appartenenti alla cosca di Sciacca,
cittadina cui M. era legato da motivi familiari ed elettorali, con
riferimento a episodi coevi o riferibili agli anni precedenti,
consentivano di accertare la "vicinanza" dell'imputato ad esponenti di
quella famiglia capeggiata da D. G.. Mancavano tuttavia elementi di
prova certi per l'individuazione di specifici "favori" e della
rilevanza causale degli stessi per il rafforzamento di Cosa nostra,
evidenziandosi anzi dalle intercettazioni un distanziamento di
posizioni tra l'imputato e la famiglia saccense nei primi anni '90,
rispetto alla maggiore "disponibilità" e "vicinanza" manifestate in
passato. E tale ricostruzione probatoria era confortata dalle
dichiarazioni di S., che aveva fatto generico riferimento ad
"acquisizioni di posti o qualche favore" senza alcuna nota
significativa per gli interessi dell'associazione, e di B., il quale,
nonostante il ruolo di vertice di Cosa nostra e gli stretti contatti
con la mafia agrigentina e saccense per la materia degli appalti, non
aveva saputo indicare se vi fossero stati rapporti tra D. G. e
l'imputato ed anzi aveva affermato, più in generale, di non essere a
conoscenza di eventuali favori fatti da M. a Cosa nostra.
h) Gli atti intimidatori del 1992. Oltre l'attentato incendiario alla
segreteria di Sciacca del dicembre 1990, riferito nell'ambito dei
contatti V. - S. e di cui si dirà ancora a proposito dei rapporti con
la Stidda, il M. ebbe a subire nel 1992 una serie di atti intimidatori
che, ad avviso dell'accusa, erano da riconnettere alla strategia
stragista di Cosa nostra diretta a punire i politici che avevano fatto
promesse poi non mantenute, com'era avvenuto per I. S. e per l'on. L..
La sentenza di primo grado, alla luce delle propalazioni di B., uno dei
principali protagonisti di quella strategia, ha ritenuto provato che
l'attentato dinamitardo al comitato elettorale fosse finalizzato a
depistare le indagini, nel senso di far ritenere che quello che stava
avvenendo in Sicilia in quegli anni avesse a che fare con la politica e
non con la mafia, mentre la causale del progetto di sopprimere il M.
veniva individuata nella esigenza di punire un politico che nel corso
della sua carriera aveva avversato pubblicamente Cosa nostra,
dimenticando di possedere anch'egli un'oscura dimensione illecita,
costituita dal clientelismo e dalle corruzioni riferibili al mondo
dell'imprenditoria: dichiarazioni queste collimanti con l'altra del
medesimo collaboratore, secondo cui il M. non aveva mai posto in essere
specifiche, concrete e precise condotte di favore per Cosa nostra.
i) I rapporti con la "Stidda". Secondo l'accusa (sostenuta sulla base
delle dichiarazioni dei collaboranti B. C., C., S. P. e G., C., S. e
S.) il M., per il tramite di E. L., avrebbe tenuto nei primi anni '90
rapporti con esponenti di vertice della Stidda, organizzazione mafiosa
capeggiata da G. G. e operante nell'agrigentino, ottenendo l'appoggio
elettorale per sé e per suo fratello P. nelle competizioni del
1991-1992 e favorendo, come contropartita, il sodalizio
nell'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche.
Il giudice di primo grado, premesso che la Stidda - formata da vari
soggetti, anche fuoriusciti da Cosa nostra, e costituitasi nella
Sicilia sud - orientale a seguito della strage di Porto Empedocle del
21/9/1986 dopo l'alleanza di G. con il clan gelese P. - era
un'organizzazione di stampo mafioso autonoma e antagonista rispetto a
Cosa nostra (a proposito della feroce guerra di mafia tra le due
associazioni almeno fino a tutto il 1992 e a contestazione della tesi
accusatoria per cui la Stidda, prima antagonista, si sarebbe poi
omologata a Cosa nostra, sono state citate le relative sentenze di
merito e di legittimità), ha escluso che eventuali condotte del M. in
favore di G., arrestato nel novembre del 1992, o di altri esponenti di
quel sodalizio fossero sussumibili nell'imputazione contestata come
concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa nostra. Si è anche
ricordato che S., riferendo del colloquio avuto in carcere con G. nel
1994 circa l'attentato di Sciacca del dicembre 1990, ha affermato che
lo stesso non era riconducibile al boss saccense D. G., bensì allo
stesso G., che intendeva far credere all'imputato che la colpa fosse di
Cosa nostra e così orientarlo contro questa organizzazione ed a favore
della propria. D'altra parte, S., B. C. e S., pur ammettendo che si
fosse realizzata una sorta di pace armata tra i due sodalizi nella fase
di disarticolazione della Stidda per l'arresto nel 1993 di molti suoi
componenti, ne hanno escluso ogni ipotesi di integrazione o fusione in
Cosa nostra.
Si è aggiunto che, anche a voler ritenere provata la "disponibilità" o
"vicinanza" dell'imputato al clan G. e in particolare alla persona di
quest'ultimo sulla base delle propalazioni dei collaboranti e
dell'esame dei tabulati del cellulare in uso allo stesso (da cui
sarebbero partite numerose telefonate alla segreteria palermitana del
politico quando questi era però fuori sede), sarebbe mancata la prova
di effettive controprestazioni all'appoggio elettorale degli stiddari
nei primi anni '90, non essendo state evidenziate condotte concrete di
aggiudicazione di appalti a persone o imprese legate al sodalizio o a
G.. Anche in relazione ad alcuni, modesti favori a beneficio di singoli
esponenti, le indicazioni dei collaboratori si erano rivelate confuse e
non riscontrate, mentre, per l'episodio narrato da B. C. del preteso
avvicinamento del M. da parte di G. per l'aggiustamento del processo
L., si è puntualizzato che il M. avrebbe comunque dato una risposta
negativa all'interlocutore.
l) Le dichiarazioni dei collaboratori S., S. e M.. Secondo S. il M., a
quel tempo Ministro, si sarebbe attivato sfruttando le sue amicizie
istituzionali (il procuratore della Repubblica di Sciacca, M., ed il
generale S., comandante del Ros) per l'archiviazione delle indagini
scaturite dalle rivelazioni del collaboratore, il quale nel 1991 aveva
accusato l'imputato di avere tenuto relazioni collusive con Cosa
nostra. La sentenza di primo grado ha escluso la valenza indiziante di
queste dichiarazioni sul rilievo che il P.M. non aveva neppure chiesto
che S., il quale aveva poi indirizzato al M. una lettera di scuse,
fosse esaminato al dibattimento, mentre restava incensurabile
l'interesse dell'imputato ad attivare i canali istituzionali per
tutelare la propria immagine e far emergere la verità dei fatti.
Parimenti inattendibili, e in contrasto con le altre fonti probatorie
anche interne ai vertici di Cosa nostra, sono state considerate le
propalazioni indirette di S., associato alla Stidda, il quale avrebbe
appreso da altri stiddari che le imprese S. e V. sarebbero state
imposte sul mercato degli appalti dai vertici corleonesi di Cosa nostra
mediante un diretto coinvolgimento del M., organicamente inserito nel
sodalizio mafioso.
In riferimento alle dichiarazioni de relato di Messina, il quale aveva
affermato di aver saputo da due elementi di spicco della mafia
agrigentina, D. C. e G., che il M. era un "mafioso", "vicino alle
posizioni" di Cosa nostra, esse, non essendo accompagnate da
indicazioni volte a specificarne il contenuto in termini di condotte
dirette ad agevolare il rafforzamento del sodalizio, non potevano esser
valorizzate come prova del reato contestato.
m) I risultati elettorali. Anche per quanto riguardava i risultati
elettorali conseguiti dal M. nel corso della sua lunga carriera
politica, la sentenza di primo grado ha messo in rilievo come,
nonostante i comprovati contatti con esponenti mafiosi agrigentini e
palermitani, non vi era prova di alcuna controprestazione da parte
dell'imputato all'appoggio eventualmente fornitogli dall'organizzazione
mafiosa, che da sempre votava e faceva votare per il partito di
maggioranza relativa, mentre non era affatto verificabile in termini
concreti la misura dell'incidenza delle scelte della mafia sulle
fortune elettorali dell'uomo politico. Avuto riguardo ai tabulati delle
preferenze riportate nelle diverse circoscrizioni in cui dal 1967 al
1992 era stato candidato, risultava invalidata la tesi di matrice
sociologica di una corrispondenza tra successo elettorale e appoggio
mafioso, essendosi rilevato ad esempio che il M. consegui un
apprezzabile successo nelle elezioni del 1987 nonostante che, sulla
scorta di varie dichiarazioni di collaboratori, proprio in quell'anno
Cosa nostra avesse dato indicazione di votare per il partito
socialista, per avere la componente democristiana tradito le
aspettative della mafia.
Il Tribunale, attraverso la puntuale analisi delle risultanze
processuali, perveniva pertanto alla conclusione che la prova della
fondatezza dell'ipotesi accusatoria non era stata raggiunta. Non era
emerso con sufficiente margine di certezza che l'imputato dall'esterno
avesse realizzato condotte consapevoli di contributo materiale che, al
di là dell'interesse personale di singoli personaggi mafiosi, fossero
state di rilevanza causale in ordine al rafforzamento di Cosa nostra;
né tanto meno poteva sostenersi che esse avessero il carattere della
"infungibilità" o fossero state compiute in un momento di
"fibrillazione" della vita del sodalizio criminoso. La mancata
concretizzazione probatoria di tali condotte e l'autonomo movente
elettorale - clientelare o di tipo corruttivo impedivano qualsiasi
connessione logica e causale con i rapporti di "amicizia", "vicinanza"
e "disponibilità", pure incontrovertibilmente instaurati e coltivati
dal M. con taluni esponenti agrigentini e palermitani
dell'organizzazione mafiosa.
2. - Disposta la riapertura dell'istruzione dibattimentale, mediante
l'acquisizione delle sentenze irrevocabili riguardanti rispettivamente
i procedimenti R. D. E. (di assoluzione del M. per il reato di
corruzione e di estinzione per amnistia del reato di finanziamento
illecito dei partiti), V. (di assoluzione dell'imputato dal reato di
partecipazione mafiosa) e A., e l'audizione degli imputati di reato
connesso B., G. e A., la Corte di appello di Palermo, con sentenza
dell'11/5-5/11/2004, all'esito di una rinnovata disamina dei fatti,
giustificata dall'asserita "destoricizzazione e destrutturazione" del
compendio probatorio effettuata dal primo giudice, ribaltava la
pronunzia assolutoria e dichiarava M. colpevole dell'unico reato
permanente di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. protrattosi fino
al marzo 1994, in esso assorbite le condotte contestate per il periodo
antecedente al 28/9/1982, e, negate le attenuanti generiche, lo
condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.
Esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M. per difetto di
specificità delle censure, la Corte palermitana enunciava in premessa i
parametri giurisprudenziali presi in considerazione per il reato di
concorso esterno in associazione mafiosa, sostenendo di condividere i
principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze Demitry e
Carnevale, e, movendo dal rilievo critico del metodo atomistico seguito
dal primo giudice, poiché difettava la valutazione sintetica
complessiva degli elementi indiziari mentre taluni episodi sarebbero
rimasti "inesplorati", ne inferiva la necessità della integrale
rilettura delle prove per verificarne l'effettiva portata.
Erano così ricostruiti la carriera e il ruolo politico di M., quale
esponente della D. C. e uomo di Governo, regionale e nazionale, ed
erano rivisitate le vicende già oggetto di disamina da parte del
giudice di primo grado, la cui interpretazione veniva integralmente
rovesciata in chiave accusatoria.
In particolare, erano ritenute utilizzabili, per trarne elementi per la
formazione del convincimento giudiziale, le sentenze di primo grado
nelle quali risultava accertata la mafiosità di taluni soggetti che
avevano avuto consistenti rapporti con M. (F. e I.). Era anche
utilizzata la sentenza non irrevocabile del Tribunale di Palermo
2/7/2002 di condanna di S. per il reato di cui all'art. 416 bis cod.
pen., nella quale era descritto il sistema dei rapporti tra politici,
imprenditori e mafia nella gestione degli appalti pubblici,
ripercorrendosi (anche alla luce delle propalazioni di G. che aveva
riferito quanto sentito in proposito da B. P.) il passaggio dal vecchio
metodo "parassitario e vessatorio" alla ristrutturazione verticistica
di Cosa nostra con il coinvolgimento "simbiotico" del livello politico,
individuato nelle persone di M., L., N. e S., la cui contropartita era
costituita dai voti procurati dalla mafia mediante il controllo del
territorio e dalle tangenti versate dagli imprenditori.
Dopo avere preso in considerazione ciascun elemento indiziante, la
Corte passava alla valutazione complessiva degli stessi, avvalendosi
anche dell'analisi storico - sociologica del fenomeno della "contiguità
compiacente", col risultato di trasformare la valenza del singolo
fatto, in sé spiegabile come episodio di malcostume e frutto di
attività politico - clientelare o corruttiva, come sintomatico di un
fascio di relazioni di scambio dipendente da un accordo "occulto",
comportante l'adesione del M. alle finalità dell'associazione mafiosa
secondo lo schema del concorso esterno. Ed il patto, così ricostruito
probatoriamente, era ritenuto penalmente rilevante ai sensi degli artt.
110 e 416 bis cod. pen., ravvisandosi l'idoneità causale della
disponibilità manifestata dal politico rispetto al fine di
consolidamento del livello di efficienza del sodalizio criminoso.
Elencate quindi le condotte di adempimento della promessa fatta dal M.
in occasione del patto elettorale (l'assunzione di M.; il finanziamento
per la cantina di B.; i contatti con S. per il tramite di V.; la
costante attenzione per gli appalti a favore delle imprese S. e V.
nella vicenda S. e nella realizzazione di altre opere pubbliche;
l'attribuzione di posti di sottogoverno a F. e ad esponenti del gruppo
palermitano; l'appoggio elettorale a I.; gli stretti rapporti con P.,
organico a Cosa nostra; i contatti con il clan G.) e individuata nella
stagione delle stragi la crisi del patto, la conclusione era che il M.
aveva favorito Cosa nostra, senza soluzione di continuità, fin
dall'accordo del 1981, susseguendosi da allora una serie di eventi
indicativi della sua persistente efficacia nel tempo.
3. - La difesa del M. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo
l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello e formulando a
sostegno della richiesta una serie consistente di motivi.
In rito, è stata riproposta la questione della inammissibilità, per
difetto di specificità dei motivi, dell'appello del P.M. ed eccepita
l'illegittimità costituzionale dell'art. 570 cod. proc. pen. per
contrasto con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio
nella formazione della prova, garanzie assicurate dagli artt. 24 comma
2 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero
non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo
grado, lamentando altresì, in collegamento con la censura di
incostituzionalità, il difetto di motivazione con riferimento
all'omessa valutazione di prove decisive indicate nelle memorie
depositate per contrastare il gravame del P.M..
È stata anche dedotta la nullità della sentenza per violazione degli
artt. 111 Cost., 190, 234, 238 bis e 526, in relazione all'art. 178
lett. c) cod. proc. pen., essendo state prese in esame, senza essere
state ritualmente acquisite, e utilizzate nel merito della
ricostruzione e valutazione probatoria dei fatti, le sentenze non
ancora irrevocabili di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis
cod. pen., 2/7/2002 del Tribunale di Palermo a carico di S., 20/11/2000
del Tribunale di Palermo a carico di I. (seguita tuttavia dalla
pronunzia assolutoria di secondo grado 3/12/2004) e 10/7/2003 del
Tribunale di Caltanissetta nei confronti di F..
La difesa ha censurato inoltre: l'erronea applicazione della legge
penale con riferimento ai presupposti della condotta qualificata come
concorso esterno in associazione mafiosa, in punto di efficacia causale
del contributo e di dolo del concorrente; l'erroneità del metodo di
valutazione globale della prova dichiarativa, pure in assenza dei
requisiti di certezza e precisione dei singoli elementi indiziari e di
obiettivi riscontri individualizzanti per le propalazioni dirette e de
relato dei collaboratori; la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione desumibile dalla mancanza di linearità e dalla disordinata
trattazione dei temi in discussione.
L'illogicità e l'interna contraddittorietà della motivazione è stata
denunziata anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, negate nonostante la scelta di determinare la
pena nel minimo edittale.
In subordine, si è dedotto che, in violazione della disciplina della
successione delle leggi nel tempo, l'art. 416 bis cod. pen. sarebbe
stato erroneamente applicato anche ai fatti anteriori all'entrata in
vigore della norma incriminatrice (art. 1 l. 13/9/1982, n. 646), sulla
base di una indebita equiparazione della fattispecie di concorso
esterno al reato di partecipazione associativa, solo quest'ultimo
essendo di natura permanente. Lo scambio elettorale politico - mafioso
risalente al 1981 sarebbe ricompreso, d'altra parte, nella previsione
dell'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen.,
introdotto, insieme con l'art. 416 ter, solo ad opera del d.l. n.
306/1992 conv. in l. n. 356/1992: donde la non punibilità della
condotta precedente l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Con un'articolata memoria, dal contenuto essenzialmente riepilogativo
dei motivi di ricorso, la difesa ha infine sollecitato una pronuncia
delle Sezioni Unite che definisse i contorni della fattispecie di
concorso esterno in associazione mafiosa nel caso del politico che
stringe un accordo elettorale con la mafia, e ha diffusamente
argomentato le ragioni della richiesta di annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata, sull'assunto che le situazioni di fatto e
l'intero materiale probatorio ad esse pertinente fossero già stati
scandagliati e valorizzati al limite massimo, si da potersi escludere
radicalmente la responsabilità dell'imputato "oltre il ragionevole
dubbio".
A seguito di tale motivata richiesta il Primo Presidente, rilevato che
tra le varie questioni prospettate nel ricorso figuravano anche quelle,
controverse e di speciale importanza, aventi ad oggetto da un lato i
requisiti per la configurabilità del concorso esterno del politico
nell'associazione mafiosa (nel caso paradigmatico del patto di scambio
tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio
promesso a questa da parte del candidato) e dall'altro i limiti di
utilizzabilità probatoria delle sentenze pronunciate in procedimenti
diversi e non ancora divenute irrevocabili, con decreto 30/3/2005 ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la discussione
l'odierna udienza pubblica.
Considerato in diritto
1. - Il ricorrente ha riproposto innanzitutto la
questione di inammissibilità (o solo parziale ammissibilità nei limiti
del devolutum) dell'appello del pubblico ministero, per difetto di
specificità dei motivi, sul rilievo che il P.M. aveva genericamente
censurato "tutti i capitoli della sentenza impugnata" per l'asserita
atomizzazione e frammentazione del materiale probatorio, sostenendo la
critica con riferimento solo a taluni episodi esemplificativamente
citati per argomentare la sussistenza degli estremi del reato
contestato: il che avrebbe prodotto l'effetto di circoscrivere la
materia devoluta alla cognizione del giudice dell'appello, con la
contestuale implicita rinuncia alla verifica della valenza probatoria
di tutti gli elementi di fatto non espressamente citati, da reputarsi
ormai coperti da giudicato.
E siffatto onere di specificazione dei punti della sentenza da
devolvere al giudice di appello, insieme con i motivi di dissenso, non
poteva ritenersi assolto dal pubblico ministero attraverso il rinvio
per relationem ad un atto (la memoria riepilogativa depositata nel
giudizio di primo grado) antecedente alla pronuncia della sentenza, non
essendo consentita la mera riproposizione di argomenti vanamente
prospettati al primo giudice.
Il motivo di impugnazione è privo di pregio poiché, come ha esattamente
rilevato la Corte palermitana, risulta devoluto dall'appello del P.M.
al giudice di secondo grado il punto cruciale della sussistenza o meno
del contestato reato di concorso esterno in associazione mafiosa,
mediante specifiche e articolate critiche al metodo di valutazione del
compendio probatorio del primo giudice, a prescindere dalle singole
argomentazioni logiche portate a sostegno della tesi accusatoria e del
petitum oggetto del gravame (Sez. Un., 27/9/1995, Timpanaro, Cass. pen.
1996, 1398) e nonostante l'improprio richiamo dell'appellante ad una
memoria redatta in prime cure, funzionale alla rilettura dei singoli
episodi probatoriamente valorizzati come sintomatici della contiguità
mafiosa dell'imputato.
D'altra parte è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'appello
del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal
giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia
nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto "pienamente
devolutivo", attribuendo tradizionalmente al giudice ad quem gli ampi
poteri decisori elencati negli artt. 515 comma 2 cod. proc. pen. 1930 e
597 comma 2 lett. b) del vigente codice di rito (Sez. Un., 31/3/2004,
Donelli, Cass. pen. 2004, 2746). Ciò comporta, da un lato, che il
giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze
processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della
sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica
critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate
con i motivi di appello, e dall'altro che l'imputato è rimesso nella
fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte
le istanze difensive che concernono la ricostruzione probatoria del
fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del
reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello non può
sottrarsi all'onere di esprimere le sue determinazioni.
2. - Il ricorrente ha eccepito altresì l'illegittimità costituzionale
dell'art. 570 (rectius: 593 comma 1) cod. proc. pen., per contrasto con
le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio nella
formazione della prova assicurate dagli artt. 24 comma 2 e 111 Cost.,
nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero non possa
proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Si
sostiene che l'appello del pubblico ministero sia privo di rango
costituzionale e contrasti con i diritti difensivi quando viene
esercitato contro una sentenza di assoluzione poiché il gravame, che
nello stesso caso è precluso all'imputato, determina il devolutum
impedendo il rilievo di eventuali nullità o profili di incompetenza
sollevati e respinti dal primo giudice e l'escussione di prove a
discarico non ammesse in prime cure né riproposte in appello. Quanto al
denunziato sacrificio del contraddittorio nella formazione della prova,
nel giudizio di appello promosso dall'esclusivo gravame del P.M.
l'imputato subisce il controllo che la Corte effettua sugli atti
probatori già acquisiti, senza possibilità di partecipare alla
formazione della conoscenza di quel giudice, col rischio della
reformatio in pejus conseguente al mero esercizio del diritto
potestativo del pubblico ministero appellante.
Ritiene il Collegio che i prospettati dubbi di costituzionalità siano manifestamente infondati.
Si è già detto che, in virtù del carattere ampiamente devolutivo del
giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del P.M.
contro la pronunzia assolutoria, l'imputato ha il diritto di riproporre
ogni questione sostanziale e processuale già posta e disattesa in primo
grado.
Va inoltre sottolineato che, nella prospettiva ermeneutica disegnata
dalle Sezioni Unite con la sentenza 30/10/2003, Andreotti (Cass. pen.
2004, 811) in coerenza con le disposizioni di diritto internazionale
pattizio di cui all'art. 14.5 Patto intern. dir. civ, e pol. ed
all'art. 2.2 Protocollo n. 7 Conv. eur. dir. uomo, la garanzia
apprestata dall'ordinamento processuale interno, per la verifica di
legittimità della condanna dell'imputato intervenuta in appello dopo
l'assoluzione in primo grado, riveste carattere "sostanziale" in
termini di effettività del sindacato di legittimità ex art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen., a fronte della mancanza e/o manifesta
illogicità della motivazione della sentenza di condanna derivante
dall'omessa valutazione di prove decisive per il proscioglimento
dell'imputato da parte del giudice di appello e, ancor prima, del
giudice di primo grado che pure lo aveva assolto. Ai fini della
rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione
può e deve fare riferimento, pertanto, non solo alla sentenza
assolutoria di primo grado, ma anche alle memorie ed agli atti con i
quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero,
abbia prospettato al giudice di appello l'avvenuta acquisizione
dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo
decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel
giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la
decisione assolutoria. Con il lineare corollario che la mancata
risposta del giudice di appello alle argomentazioni svolte dalla difesa
nel contraddittorio dibattimentale circa la portata di decisive
risultanze probatorie, conducente all'illegittimo esercizio del potere
demolitorio della sentenza di assoluzione di primo grado ad opera di un
giudice che ha valutato solo il carteggio processuale, inficia la
tenuta "informativa" e "logico - argomentativa" della sentenza di
condanna e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato, la rende suscettibile di annullamento.
Né va sottaciuto il principio più volte affermato dalla giurisprudenza
di legittimità, secondo il quale il giudice di appello che riformi
totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo all'assoluzione
l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ha l'obbligo di
dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o
l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificato il
rovesciamento della statuizione assolutoria in quella di condanna.
Di talché, ferma restando la discrezionalità delle scelte legislative
quanto alla riperimetrazione delle opzioni decisorie consentite al
giudice di appello, ritiene il Collegio, alla stregua della formulata
soluzione interpretativa, che le fondamentali garanzie di cui agli
artt. 24 comma 2 e 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà
difensive, anche per i profili della formazione della prova nel
contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa
nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute
ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito
dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria
di primo grado.
3. - Chiamata a pronunziarsi sull'appello del pubblico ministero, che
aveva censurato la prima decisione per non avere osservato i principi
giurisprudenziali in tema di requisiti della fattispecie di concorso
esterno in associazione mafiosa, per essersi disancorata dai dati certi
costituiti dalle plurime e convergenti dichiarazioni, dirette o de
relato, dei collaboratori e per avere valutato frammentariamente la
portata dei numerosi indizi raccolti a carico dell'imputato, la Corte
di appello di Palermo, criticata la "destoricizzazione e
destrutturazione" del compendio probatorio effettuate dal primo
giudice, all'esito di una rinnovata disamina dei fatti ha dichiarato il
M. colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen..
Premesso che costituisce un compito davvero arduo procedere a una
ordinata esposizione del ragionamento probatorio della sentenza di
secondo grado per la palese farraginosità dei passaggi argomentativi
(taluni temi vengono prima trattati, poi abbandonati per essere infine
ripresi in contesti diversi e lontani) e per la complessiva
disorganicità, anche grafica, della motivazione sia in fatto che in
diritto, se ne segnalano in estrema sintesi i contenuti, contrapposti
al ragionamento del giudice di primo grado.
La Corte palermitana, sembrando prestare formale adesione ai parametri
giurisprudenziali fissati per il reato di concorso esterno in
associazione mafiosa dalle sentenze delle Sezioni Unite 5/10/1994,
Demitry e 30/10/2002, Carnevale, ne ha così illustrato gli elementi
costitutivi: - il dolo del concorrente è quello generico, dato dalla
consapevolezza e volontà dell'efficienza causale del proprio contributo
rispetto al conseguimento degli scopi dell'associazione, anche soltanto
nella forma dell'accettazione del rischio, non quello specifico che
caratterizza la posizione del partecipe; - la prova da acquisire è
quella di ogni singolo contributo apportato dall'agente e della sua
portata agevolativa rispetto agli scopi dell'associazione, non essendo
sufficiente la mera "disponibilità"; - il patto stretto tra esponenti
di una cosca e il politico che si impegni a fornire utilità di tipo
economico - imprenditoriale in cambio di sostegno elettorale appare di
per sé idoneo ad integrare la responsabilità per concorso esterno
quando la promessa, per la caratura e l'affidabilità del promittente,
sia in grado di determinare un immediato salto di qualità nel livello
di efficienza dell'organizzazione criminale, mentre il successivo
adempimento degli impegni assunti costituisce condotta susseguente al
reato valutabile sotto il profilo probatorio, e parimenti indifferente
è l'esito delle consultazioni elettorali; il reato di cui all'art. 416
ter cod. pen., che punisce la promessa di voti in cambio di somme di
denaro, e un reato di pericolo astratto che resta integrato senza che
occorra la prova che il contributo del politico abbia avuto efficacia
causale per il rafforzamento del sodalizio mafioso.
Quindi, movendo dal rilievo critico del metodo seguito dal primo
giudice, che aveva assolto l'imputato per carenza dell'elemento
soggettivo circa la consapevolezza della mafiosità di taluni soggetti
con i quali aveva avuto significativi rapporti o per insufficienza
probatoria della rilevanza causale di talune condotte ai fini del
rafforzamento dell'associazione, considerate solo come espressione di
una politica clientelare e corruttiva, il giudice di appello ha
proceduto all'integrale rilettura degli indizi per verificarne
l'effettiva portata con una valutazione sintetica e aggregata. E,
all'esito di tale operazione, condotta anche mediante il ricorso
all'analisi storico - sociologica del fenomeno criminale "per
orientarsi nella zona grigia della contiguità compiacente", ha ritenuto
che ogni singolo episodio, in sé spiegabile come frutto di malcostume o
di attività politico - clientelare, fosse in realtà sintomatico di un
fascio di relazioni di scambio dipendenti da un accordo "occulto",
comportante l'adesione del M. alle finalità dell'associazione mafiosa
secondo lo schema del concorso esterno. In particolare, si è affermato
che: tra le strategie di rafforzamento della mafia vi è quella di
trarre profitto dalle relazioni intessute con esponenti del potere
politico - amministrativo per il conseguimento di finanziamenti e
appalti, potendo la consorteria a sua volta contare su un vasto
potenziale elettorale; negli anni '80 il M. aveva bisogno di voti per
la sua ascesa politica e ne chiese, in occasione delle consultazioni
regionali e nazionali, ad esponenti mafiosi di spicco agrigentini e
palermitani; dei "favori" fatti dal M. hanno parlato taluni
collaboratori di giustizia, riferendosi alla "vicinanza" e
"disponibilità" del politico, assistita dalla consapevolezza e volontà
di interagire con l'associazione mafiosa; in questa prospettiva andava
interpretato il patto stretto nel 1980 - 1981 tra il M. e P., col quale
il primo manifestò la sua "disponibilità" in cambio dell'appoggio
elettorale nell'area palermitana, anche se non erano predeterminate nel
dettaglio le controprestazioni in termini di "favori" all'associazione
mafiosa, subordinati alla positività dei risultati elettorali che
arrivarono con notevole incremento nel 1983. M. favorì dunque Cosa
nostra senza soluzione di continuità, fin dall'accordo del 1981,
susseguendosi da allora una serie di episodi indicativi della sua
persistente efficacia nel tempo, cronologicamente elencati e
qualificati come condotte di adempimento della promessa.
Così ricostruito, il patto elettorale politico - mafioso è stato
ritenuto rilevante ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen.,
essendosi ravvisata l'immediata idoneità causale della "disponibilità"
manifestata dal politico (la cui affidabilità era desumibile dai
rapporti da tempo instaurati con i capi della famiglia agrigentina e
dalla gravità delle reazioni cui sarebbe andato incontro se non avesse
tenuto fede agli impegni) e, con essa, dell'acquisizione di un rapporto
privilegiato con un referente istituzionale ("sicuro punto di
riferimento" e "interfaccia politica" dell'associazione), rispetto al
fine di consolidamento e rafforzamento del livello di efficienza del
sodalizio criminoso, che dal patto trasse linfa vitale quantomeno in
alcuni settori di influenza.
Rispetto a siffatto apparato argomentativo la difesa del ricorrente,
dopo averne preliminarmente sottolineato l'adesione acritica alle tesi
del pubblico ministero, la sistematica pretermissione delle
proposizioni difensive, il "disordine", la "frammentarietà" e la
"prolissità" nella superficiale analisi dei fatti, ha denunziato, con
due motivi di impugnazione, il cui assunto appare sostanzialmente
unitario, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale con
riferimento ai requisiti della condotta qualificata come concorso
esterno in associazione mafiosa e, dall'altro, l'inosservanza dei
criteri di valutazione della prova dichiarativa, nonché la mancanza e
la manifesta illogicità della motivazione. È stato anche rilevato che,
a differenza della chiara ricostruzione delle vicende effettuata dai
giudici di primo grado all'esito di una complessa e laboriosa
istruttoria dibattimentale, la sentenza impugnata risultava inficiata
dalla disordinata trattazione dei temi e dalla mancanza di linearità
dell'iter logico e argomentativo, che rendeva incomprensibili e
insuscettibili di controllo il ragionamento probatorio e le modalità di
formazione del convincimento del giudice.
In particolare, a fronte dell'ineccepibile metodo di interpretazione
del primo giudice, coerente ante litteram con i principi poi fissati da
Sez. Un., 30/10/2002, Carnevale in tema di efficacia causale del
contributo e di dolo del concorrente, la Corte di appello, con una
confusa e ridondante disamina del patto elettorale politico - mafioso,
si sarebbe discostata da essi e, nell'esprimere un giudizio di
disvalore essenzialmente etico - sociale, avrebbe attribuito alla
"disponibilità" mostrata dal politico nell'incontro con P. e V., di per
sé, rilevanza causale nel determinare l'immediato salto di qualità del
livello di efficienza del sodalizio criminoso, per la particolare
caratura, serietà e affidabilità del politico, senza verificare
l'oggettivo e concreto contributo effettivamente dato al consolidamento
o al rafforzamento del medesimo sodalizio o di un suo particolare
settore. Nella sentenza impugnata si sarebbe altresì affermata la
sufficienza del dolo generico o addirittura eventuale del concorrente,
indipendentemente dalla consapevolezza e volontà di perseguire il
programma criminale dell'associazione mafiosa, nonché sostenuto che
dalle aspettative di "impunità" e "favori" create dalla promessa del
politico il sodalizio avrebbe tratto "sostegno morale", concorrendo la
"carica psicologica" e il "prestigio" acquisito al rafforzamento della
struttura associativa, sebbene nel capo di imputazione si facesse
esclusivo riferimento a condotte di natura materiale e il concorso
morale non avesse mai trovato ingresso nel processo.
Quanto alle indicazioni di metodo nella valutazione della prova
dichiarativa, il ricorrente ha dedotto che, mentre la sentenza di primo
grado aveva analizzato singolarmente gli elementi indiziari indicati a
sostegno dei temi di accusa, applicando a ciascuna delle dichiarazioni,
dirette o indirette, dei collaboratori di giustizia le regole stabilite
dagli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. sulla attendibilità intrinseca ed
estrinseca e sul carattere individualizzante dei riscontri, il giudice
di appello, accedendo alla critica del P.M. di "frammentazione",
"atomizzazione" e "destoricizzazione" delle prove e pervenendo
all'indebito capovolgimento della assolutoria, aveva invece assemblato
l'intero compendio probatorio secondo una lettura totalizzante e
d'assieme, corroborata anche da parametri socio - culturali in tema di
"contiguità compiacente", pure in assenza di obiettivi riscontri
individualizzanti, soprattutto per le propalazioni de relato dei
collaboratori, e della verifica analitica di certezza, conferenza,
gravità e precisione di ciascuno degli indizi, che deve
metodologicamente precedere la sintesi finale degli stessi in una
prospettiva dimostrativa globale.
Il mancato rispetto dei criteri legali di valutazione della prova in
riferimento alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia era
censurabile anche perché le stesse non avevano superato il vaglio di
attendibilità all'esito del contraddittorio in prime cure, sì che la
diversa valutazione in senso favorevole all'accusa imponeva un onere
motivazionale particolarmente rigoroso nell'indicazione delle ragioni
del contrario avviso, onere in realtà non assolto; con riferimento ai
collaboranti B. e S., l'omissione appariva ancora più grave, posto che
le dichiarazioni dei due sulla collocazione temporale del c.d. accordo
del tavolino - 1988 o 1991 - o sulla genesi mafiosa degli attentati di
Sciacca e sull'incontro col boss D. G. erano risultate in contrasto a
seguito della riapertura dell'istruzione dibattimentale. Si sarebbe
inoltre fatto largo uso del criterio secondo cui M. "non poteva non
conoscere" la mafiosità di alcuni soggetti con i quali era entrato in
contatto (I. e N. S., S., C., M., I., F. ecc.), senza però tenere conto
di insuperabili elementi storici e logici di segno contrario a tale
apodittica presunzione, ovvero utilizzando passaggi argomentativi o
valutativi di sentenze non irrevocabili e neppure acquisite ritualmente
al dibattimento.
4. - Le Sezioni Unite ritengono innanzi tutto di confermare il
principio giurisprudenziale (Sez. Un., 5/10/1994, Demitry, Foro it.
1995, II, 422; Sez. Un., 27/9/1995, M., Cass. pen. 1996, 1087; Sez.
Un., 30/10/2002, Carnevale, Foro it. 2003, II, 453), secondo cui anche
per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis
cod. pen. è configurabile il concorso esterno.
Nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie
concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno, si
definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e
organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa,
non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla)
stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera
acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico,
con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti
che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi
scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della
medesima.
Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione
rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di
attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno
della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il
nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile
compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.
Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi
giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti
nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione
rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la
commissione di delitti - scopo, oltre a molteplici, variegati e però
significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza
alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante
permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile,
"messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio
criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo
temporale considerato dall'imputazione.
Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non
inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione
mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa
parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e
volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza
causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità
operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come
"Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o
articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione,
anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Può dunque dirsi ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché
unanimemente asseverata dalla dottrina (ma anche il più recente
progetto di riforma del codice penale elaborato nel 2005 dalla
Commissione Nordio estende espressamente, all'art. 47, le disposizioni
sul concorso eventuale ai reati associativi, intendendosi per tali i
"reati di associazione criminale" o a concorso comunque necessario)
l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di
persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso
stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è
quello di natura associativa. Ed invero, anche in tal caso la funzione
incriminatrice dell'art. 110 cod. pen. (mediante la combinazione della
clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte
speciale che prevedono le ipotesi - base di reato) consente di dare
rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle
condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni" che rivestano le
caratteristiche suindicate.
Ma siffatta opzione ermeneutica, favorevole in linea di principio alla
configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale " o
"esterno" nei reati associativi, postula ovviamente che sussistano
tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale
significativo del concorso di persone nel reato. E cioè:
- da un lato, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata,
tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma
incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia
oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi (arg. ex
art. 115 cod. pen., circa la non punibilità del mero tentativo di
concorso, nelle forme dell'accordo per commettere un reato e
dell'istigazione accolta a commettere un reato, non seguite però dalla
commissione dello stesso);
- dall'altro, che il contributo atipico del concorrente esterno, di
natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello
dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia
stato condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e
indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non
proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per
la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la
produzione dell'evento lesivo" del bene giuridico protetto, che nella
specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata
dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo
di attuazione dei delitti - scopo del programma criminoso.
La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine,
quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno
investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia
tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il
contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione
del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire,
sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento
lesivo del "medesimo reato". E, sotto questo profilo, nei delitti
associativi si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto
dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte
dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della
stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o
indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro
interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della
sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il
rafforzamento dell'associazione: egli "sa" e "vuole" che il suo
contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del
programma criminoso del sodalizio.
In merito allo statuto della causalità, sono ben note le difficoltà di
accertamento (mediante la cruciale operazione controfattuale di
eliminazione mentale della condotta materiale atipica del concorrente
esterno, integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura
o generalizzazioni e massime di esperienza dotate di affidabile
plausibilità empirica) dell'effettivo nesso condizionalistico tra la
condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come
storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue
caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta
dimensione plurisoggettiva e natura associativa. E però, trattandosi in
ogni caso di accertamento di natura causale che svolge una funzione
selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa
dell'area dell'illecito, ritiene il Collegio che non sia affatto
sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera
pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la
probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora
poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o
addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo.
L'opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico,
tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in
contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata
inammissibilità del mero tentativo di concorso.
D'altra parte, ferma restando l'astratta configurabilità dell'autonoma
categoria del concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa,
neppure sembra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente
"soggettivistico" che, operando una sorta di conversione concettuale (e
talora di sovvertimento dell'imputazione fattuale contestata),
autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica
c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare
in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del
contributo materiale per la realizzazione del reato: nel senso che la
condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe
comunque nei membri dell'associazione criminosa la fiduciosa
consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente
esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura
organizzativa della stessa.
Occorre ribadire che pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del
fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai
legittimare - come queste Sezioni Unite hanno già in altra occasione
affermato (sent. 10 luglio 2002, Franzese, Foro it., 2002, II, 601) -
un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e
una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della
teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme
espansione della responsabilità penale. Ed invero, poiché la condizione
"necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie
criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore
dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il
ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi
costitutivi del fatto di reato.
Si è peraltro sottolineato da parte delle Sezioni Unite, nella citata
sentenza Franzese, che, attesa la natura preminentemente induttiva
dell'accertamento e del ragionamento inferenziale nel giudizio penale,
"il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette
generalizzazioni causali e sulla base dell'intera, evidenza probatoria
disponibile, che la condotta dell'agente è condizione necessaria del
singolo evento lesivo, e impegnato nell'operazione ermeneutica alla
stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti
conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo
largamente induttivo [ispirato ai criteri valutativi delineati
nell'art. 192 commi 1 e 2 e, quanto alla doverosa ponderazione delle
ipotesi antagoniste, nell'art. 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen.], ad
un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di
credibilità razionale o conferma dell'ipotesi formulata sullo specifico
fatto da provare: giudizio [nella specie, quello in ordine alla reale
efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente esterno]
enunciato anche in termini di elevata probabilità logica o probabilità
prossima alla - confinante con la - certezza".
Che il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla
condotta concorsuale costituisca il presupposto indispensabile di
tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte
ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente, secondo il
classico modello condizionalistico della spiegazione causale
dell'evento, è infine ribadito tanto dal progetto 2001 della
Commissione Grosso quanto da quello 2005 della Commissione Nordio di
riforma della parte generale del codice penale. Nella relazione al
primo, in tema di concorso di persone nel reato, si segnala la
specificazione aggiunta all'art. 43 comma 1 - "causalmente rilevanti
per la sua esecuzione" - per sottolineare "l'elemento fondamentale
della efficacia causale rispetto alla realizzazione del reato che ogni
condotta atipica deve in ogni caso possedere", si da "assicurare
l'esigenza di provare la realizzazione di un apporto causale
significativo". Parimenti, nella relazione al secondo si avverte, nel
definire le forme di partecipazione consistenti in specifici "atti di
agevolazione", che anche per essi "l'art. 43 comma 5 rapporta il
contributo agevolatore alla sua efficacia causale", in modo da rendere
"l'accertamento del contributo nettamente più concreto perché impone al
giudice di verificare se realmente il singolo concorrente abbia
materialmente portato al fatto un quid pluris (contributo
individualizzante) che abbia effettivamente influenzato il fatto
storico".
5. - C. M. è imputato del delitto di concorso eventuale in associazione
mafiosa, "per avere - avvalendosi del potere personale e delle
relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della D.
C. siciliana - contribuito sistematicamente e consapevolmente alle
attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa nostra,
mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché
delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa
area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori
comunali, provinciali e regionali) e sub - istituzionali (enti pubblici
e privati), onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni,
licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di
membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso".
Il thema decidendum sotteso alla vicenda processuale, che sembra
scontare fin dall'origine l'insufficiente determinatezza nella
descrizione fattuale dell'imputazione contestata, riguarda quella
particolare forma di contiguità alla mafia comunemente definita come
"patto di scambio politico - mafioso". In forza dell'accordo, a fronte
del richiesto appoggio dell'associazione mafiosa nelle competizioni
elettorali succedutesi nel corso della sua carriera locale o nazionale,
il personaggio politico, senza essere organicamente inserito come
partecipe nelle logiche organizzatorie del sodalizio criminoso,
s'impegna a strumentalizzare i poteri e le funzioni collegati alla
posizione pubblica conseguente all'esito positivo dell'elezione a
vantaggio dello stesso sodalizio, assicurandone così dall'esterno
l'accesso ai circuiti finanziari e al controllo delle risorse
economiche, ovvero rendendo una serie di favori quale corrispettivo del
richiesto procacciamento di voti.
Chiamate a rispondere al quesito interpretativo se sia configurabile il
concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, nel caso
paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte
della associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del
candidato, le Sezioni Unite ne condividono la soluzione affermativa
unanimemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I,
8/6/1992, Battaglini, Foro it. 1993, II, 133, in una fattispecie nella
quale è stata ravvisata, peraltro, l'ipotesi di partecipazione
"interna" del politico; Sez. V, 16/3/2000, P.G. in proc. Frasca, Foro
it. 2001, II, 80; Sez. VI, 15/5/2000, P.M. in proc. Pangallo, rv.
216815; Sez. V, 26/5/2001, Allegro, rv. 220266; Sez. I, 17/4/2002,
Frasca, Foro it. 2003, II, 5; Sez. V, 13/11/2002, Gorgone, rv. 224274;
Sez. I, 25/11/2003, Cito, rv. 229991-993; Sez. I, 4/2/2005, Micari),
anche se necessitano di essere rivisitate e puntualizzate le ragioni di
ordine logico - giuridico che la giustificano.
In linea di principio non può escludersi, infatti, per questa
particolare tipologia di relazioni collusive con la mafia che anche la
promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a
favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli
estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto
associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione
dell'accordo valutabili sotto il profilo probatorio.
D'altra parte, la scelta legislativa di incriminare con la nuova
fattispecie dell'art. 416 ter cod. pen. (introdotta dall'art. 11 ter
d.l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. 356/1992, in funzione complementare
rispetto al precetto dell'art. 416 bis, comma 3, ultima parte, al pari
inserito dall'art. 11 bis del medesimo decreto legge) l'accordo
elettorale politico - mafioso in termini di scambio denaro/voti non può
essere intesa come espressiva dell'intento di limitare solo a questa
fattispecie l'ambito di operatività dei variegati patti collusivi in
materia elettorale con un'associazione mafiosa, negandosi dunque
rilievo penale ad ogni altro accordo diverso da quel tipo di scambio.
L'esegesi storico - sistematica della disposizione incriminatrice
dell'art. 416 ter lascia invero intendere che la soluzione legislativa
- in vece dell'emendamento di largo respiro elaborato al comitato
ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei deputati - sia
stata dettata dalla volontà di costruire una specifica e tipica figura,
alternativa al modello concorsuale, sì che (come si è già ritenuto
dalle Sezioni Unite, sent. 30/10/2002, Carnevale, cit.) "la relativa
introduzione deve leggersi come strumento di estensione della
punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il
patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al
mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe
irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 cod.
pen.
S'intende affermare che neppure un'ampia e diffusa frammentazione
legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose dei vari casi
di contiguità mafiosa (com'è avvenuto, ad esempio, sul terreno del
distinto fenomeno terroristico, mediante l'introduzione delle nuove
figure del "finanziamento" di associazioni con finalità di terrorismo -
art. 270 bis comma 1 cod. pen., ins. dall'art. 1.1 d.l. n. 374/2001
conv. in l. n. 438/2001 -, ovvero dell'"arruolamento" e "addestramento"
di persone per il compimento di attività con finalità di terrorismo
anche internazionale - artt. 270 quater e 270 quinquies cod. pen., ins.
dall'art. 15.1 d.l. n. 144/2005 conv. in l. n. 155/2005 -) sarebbe
comunque in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola
generale di estensione della responsabilità per i contributi atipici ed
esterni diversi da quelli analiticamente elencati, secondo il modello
dettato dall'art. 110 cod. pen. sul concorso di persone nel reato se
non introducendosi una disposizione derogatoria escludente
l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi.
E però, ammessa l'astratta configurabilità delle regole del concorso
eventuale anche per l'ipotesi di accordo politico - mafioso diverso
dallo scambio denaro/voti, occorre trarne le conseguenze in punto di
rigorosa ricostruzione dei requisiti di fattispecie, con particolare
riguardo, oltre che al dolo, anzitutto all'efficacia causale del
contributo atipico del concorrente esterno.
Non basta certamente la mera "disponibilità" o "vicinanza", né appare
sufficiente che gli impegni presi dal politico a favore
dell'associazione mafiosa, per l'affidabilità e la caratura dei
protagonisti dell'accordo, per i connotati strutturali del sodalizio
criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la specificità
dei contenuti del patto, abbiano il carattere della serietà e della
concretezza. Ed invero, la promessa e l'impegno del politico (ad
esempio, nel campo - pure oggetto dell'imputazione - della
programmazione, regolamentazione e avvio di flussi di finanziamenti o
dell'aggiudicazione di appalti di opere o servizi pubblici a favore di
particolari imprese) in tanto assumono veste di apporto dall'esterno
alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa,
rilevanti come concorso eventuale nel reato, in quanto, all'esito della
verifica probatoria ex post della loro efficacia causale e non già
mediante una meta valutazione prognostica di idoneità ex ante (che pure
sembra acriticamente recepita in talune decisioni di legittimità, fra
quelle sopra citate), si possa sostenere che, di per sé, abbiano inciso
immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative
dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o
utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte
dall'impegno assunto. Il politico, concorrente esterno, viene in tal
modo ad interagire con i capi e i partecipi nel funzionamento
dell'organizzazione criminale, che si modula in conseguenza della
promessa di sostegno e di favori mediante le varie operazioni di
predisposizione e allocazione di risorse umane, materiali, finanziarie
e di selezione strategica degli obiettivi, più in generale di
equilibrio degli assetti strutturali e di comando, derivandone
l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa
dell'associazione mafiosa con riguardo allo specifico settore di
influenza.
Una volta prospettata l'ipotesi di accusa in riferimento al patto
elettorale politico - mafioso, si rivela quindi necessaria la ricerca e
l'acquisizione probatoria di concreti elementi di fatto, dai quali si
possa desumere con logica a posteriori che il patto ha prodotto
risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o
consolidamento dell'associazione mafiosa, sulla base di
generalizzazioni del senso comune o di massime di esperienza dotate di
empirica plausibilità.
Con l'avvertenza peraltro che, laddove risulti indimostrata
l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del
politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura
organizzativa dell'ente, non è consentito convertire surrettiziamente
la fattispecie di concorso materiale oggetto dell'imputazione in una
sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile - contributo al
rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica: nel
senso che, in virtù del sostegno del politico, risulterebbero comunque,
quindi automaticamente, sia "all'esterno" aumentato il credito del
sodalizio nel contesto ambientale di riferimento (ove tutta via non si
accerti e si definisca "occulto" l'accordo) che "all'interno"
rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia
di sicura impunità dei partecipi.
In ordine al quesito interpretativo riportato in premessa e sottoposto
all'esame delle Sezioni Unite, dev'essere pertanto enunciato, a norma
dell'art. 173.3 disp. att. cod. proc. pen., il seguente principio di
diritto: "È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione
di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico - mafioso,
in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto
appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad
attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza
essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni
assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo,
per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di
riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere
della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica
probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato,
sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità,
che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e
significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed
eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul
rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione
criminale o di sue articolazioni settoriali".
6. - Orbene, ritiene il Collegio che le censure della difesa involgenti
la congruenza giuridica e logica della sentenza impugnata siano
fondate, atteso che i principi giurisprudenziali sopra enunciati in
tema di disciplina normativa della fattispecie concorsuale, ai quali la
Corte palermitana pure ha affermato in premessa di volersi
programmaticamente ispirare, risultano per contro sistematicamente
pretermessi o esplicitamente inosservati in numerosi e cruciali snodi
argomentativi della motivazione.
Quanto al momento rappresentativo ed a quello volitivo dell'elemento
soggettivo del reato, si è già detto che il dolo deve investire sia il
fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia il contributo
causale recato dalla propria condotta alla conservazione o al
rafforzamento dell'associazione mafiosa, ben sapendo e volendo il
concorrente esterno che il suo apporto è diretto alla realizzazione,
anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Ma, a fronte del
duplice coefficiente psicologico del dolo come sopra delineato, restano
ambigue le soluzioni prospettate nella sentenza di appello, il cui
itinerario argomentativo anche su tale punto si rivela dubbio e
incerto, fino a tendere in taluni passi ad una connotazione
dell'atteggiamento soggettivo addirittura nella forma meno intensa del
dolo "eventuale", inteso come mera accettazione da parte del
concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto
solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati
intenzionalmente perseguiti. Operazione questa che, oltre che
difficoltosa sul terreno della dimostrazione probatoria per il
carattere ipotetico dell'accertamento, si palesa fortemente
censurabile, dovendosi ancora una volta sottolineare l'esigenza
concettuale - in funzione della rilevata estensione dell'area della
tipicità e della punibilità a condotte altrimenti atipiche - che la
realizzazione del fatto tipico mediante l'evento di conservazione o
rafforzamento dell'associazione mafiosa sia rappresentata e voluta dal
concorrente esterno, nel senso sicuramente più pregnante che
l'obiettivo del verificarsi del risultato dell'azione criminosa sia
accettato e perseguito dall'agente a prescindere dagli scopi ulteriori
o ultimi avuti di mira.
Risultano altresì del tutto omesse dal giudice di appello sia
l'indagine sui contenuti oggettivi dell'accordo elettorale politico -
mafioso, che è rimasto indefinito quanto alla natura degli specifici
impegni assunti dal M. a sostegno di Cosa nostra, sia la verifica ex
post della positiva rilevanza causale del promesso aiuto per la
conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa, in termini,
di logica inferenza probatoria dell'effetto di potenziamento delle
capacità e strategie operative della medesima.
Da un lato sembrano indeterminate le concrete linee dell'apporto del
politico, al di là dell'assicurazione di una generica "disponibilità" o
"vicinanza", di continuative e stabili relazioni personali con
esponenti della mafia agrigentina e palermitana, di incontri e
frequentazioni giuridicamente indifferenti o di ambigua decifrazione
sul piano della "contiguità". Dall'altro, con riferimento alla mera
idoneità ex ante del patto - che si definisce "occulto" - per il
rafforzamento della struttura associativa e ad una sorta di "sostegno
morale" da esso derivante, si sottolineano la previsione di "favori"
nei vari settori di interesse del sodalizio e la "carica psicologica
dell'intera organizzazione" per il "rinnovato prestigio criminale
acquisito" e per l'"aspettativa di impunità". Concetti, questi, fluidi
e virtuali dalla cui vaghezza semantica e retorica non sembra lecito, a
ben vedere, trarre solide conclusioni probatorie in tema di concorso
esterno in associazione mafiosa secondo massime di esperienza
empiricamente controllabili.
7. - La sentenza di colpevolezza poggia inoltre su una ratio decidendi
che, oltre a rappresentare il frutto di vistose violazioni sia dei
canoni sostanziali che di quelli processuali, evidenzia una grave
frattura logica del ragionamento probatorio conducente al rovesciamento
della decisione assolutoria, in un quadro espositivo graficamente e
logicamente sconnesso, caratterizzato da percorsi frammentari e
itinerari "carsici", le cui linee argomentative sono di difficile
identificazione e interpretazione.
Il vizio del ragionamento giudiziale è reso innanzi tutto palese dal
fatto che il convincimento di responsabilità dell'imputato si è formato
anche mediante l'utilizzo, nella valutazione del compendio probatorio,
di sentenze non definitive pronunciate da altri giudici penali.
In effetti, oltre le due sentenze irrevocabili prodotte dalla difesa
nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale (Trib. Palermo
1/3/2000, di assoluzione del M. dal reato di corruzione; Trib. Palermo
22/7/2002, di assoluzione del V. dal reato di concorso esterno in
associazione mafiosa), viene diffusamente citata in motivazione anche
la sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo 2/7/2002 di
condanna di S. ed altri per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.,
traendone argomenti per descrivere le varie fasi del sistema di
intercettazione degli appalti pubblici, in base all'accordo del
tavolino tra mafia, imprenditori e politici, e ritenere provato
l'attivo coinvolgimento in esso del M.. Sono state ritenute inoltre
acquisibili e utilizzabili, non solo come attestato del fatto
processuale dalle stesse rappresentato ma anche per trarne elementi di
prova in merito agli aspetti di contiguità mafiosa delle condotte del
M., le sentenze non definitive di condanna di I. e F. (Trib. Palermo,
20/11/2000, riformata però in appello in senso assolutorio con sentenza
pronunciata il 3/12/2004 nelle more del presente giudizio, e
rispettivamente Trib. Caltanissetta, 10/7/2003), nelle quali risultava
accertata la mafiosità di soggetti che rivestivano una centrale
importanza nella ricostruzione del contributo causale del M.
all'associazione mafiosa per le consistenti relazioni con essi
intessute.
Orbene, la difesa del ricorrente deduce in proposito la nullità della
sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 190, 234, 238,
238 bis e 526, in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.,
ossia per inosservanza del canone interpretativo relativo alla
acquisizione e utilizzabilità di provvedimenti giudiziari non
definitivi, per un duplice ordine di ragioni: per avere la Corte preso
in esame le citate sentenze di primo grado senza che fosse dato
rintracciare nei verbali di udienza un formale provvedimento
acquisitivo delle medesime, e quindi in violazione del principio del
contraddittorio; per avere la Corte utilizzato tali sentenze non
definitive, non come documenti che attestassero l'esistenza del fatto
storico della decisione e dei caratteri essenziali della stessa, bensì
come mezzo di prova "completo", nel merito della ricostruzione dei
fatti e della valutazione probatoria di quei giudici e, per giunta,
senza neppure la verifica critica prescritta dall'art. 238 bis per le
sentenze irrevocabili.
Le censure del ricorrente sono fondate sotto entrambi i profili.
Osserva innanzi tutto il Collegio che nel giudizio di appello
l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale senza che sia
necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la
rinnovazione parziale del dibattimento (Cass., Sez. VI, 24/11/1993, De
Carolis, rv. 197263; Sez. I, 23/9/1998, Cassandra, rv. 212121; Sez. VI,
10/7/2000, D'Ambrosio, rv. 217993; Sez. VI, 2/2/2004, Agate, rv.
228657, per le sentenze irrevocabili; Sez. V, 22/4/2004, Communara, rv.
230238, per le sentenze non irrevocabili). Resta pur sempre
ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito
al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti,
derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice, non
mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione
della prova, l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della
deliberazione secondo il chiaro disposto dell'art. 526 comma 1 cod.
proc. pen..
Sul distinto tema dei limiti di efficacia dimostrativa e di
utilizzabilità delle sentenze pronunciate in procedimenti penali
diversi e non ancora divenute irrevocabili si sono invece delineati due
contrastanti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza della Corte
di cassazione. Secondo un primo orientamento, esse costituiscono prova
solo dei fatti documentali rappresentati - ad esempio, che un certo
imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua
posizione sia stata definita in un certo modo - e non della
ricostruzione dei fatti accertati nel giudizio e della valutazione
probatoria degli stessi da parte di quel giudice, atteso che tale
valore probatorio è riconosciuto dall'art. 238 bis solo alle sentenze
irrevocabili (Sez. II, 12/3/1996, Lento, Cass. pen. 1997, 1762; Sez.
VI, 7/7/1999, Arcadi, rv. 215266; Sez. IV, 5/12/2000, Reina, rv.
218315; Sez. IV, 11/5/2004, Tahir, rv. 228936). A tale orientamento si
contrappone l'altro, di matrice sostanzialista, secondo cui non può
escludersi che il giudice, in base al principio del libero
convincimento, possa comunque trarre dal provvedimento elementi di
giudizio finalizzati all'accertamento della verità (Sez. II, 16/1/1996,
Romeo, rv. 204767; Sez. III, 4/12/1996, Eviani, rv. 207300; Sez. I,
2/5/1997, Dragone, rv. 208573; Sez. VI, 2/5/1998, De Michelis, rv.
211999; Sez. II, 5/5/2003, Passalacqua, rv. 225157; Sez. V, 22/10/2003,
Leoni, rv. 226839; Sez. V, 26/10/2004, P.G. in proc. Tripodi, rv.
230457).
Le Sezioni Unite condividono la prima e più rigorosa soluzione
ermeneutica sul rilievo che le sentenze non irrevocabili - delle quali
è certamente ammissibile la produzione e l'acquisizione al pari degli
altri documenti ex artt. 234 comma 1 e 236 -, siccome non ancora
assistite dalla intangibilità, del decisum, sono idonee, in ragione
dell'oggetto della rappresentazione incorporata nella scrittura, a
documentare il (e ad essere utilizzate come prova extra - e pre -
costituita limitatamente al) mero fatto storico dell'esistenza della
decisione e le scansioni delle relative vicende processuali, ma non la
ricostruzione, né il ragionamento probatorio sui fatti oggetto di
accertamento in quei procedimenti, inerenti più propriamente alla
regiudicanda ancora in discussione, per la cui valutazione soccorre lo
specifico modulo acquisitivo dei verbali di prove di altri procedimenti
predisposto dall'art. 238 del codice di rito.
A questa regola di indubbia ragionevolezza sistematica deroga infatti,
limitatamente alle sentenze irrevocabili, la disposizione dell'art. 238
bis dettata da esigenze eminentemente pratiche di coordinamento
probatorio fra processi. Norma, questa, sicuramente eccezionale
nell'impianto codicistico ispirato ai principi di oralità e
immediatezza, rispetto alla quale si sostiene peraltro nella
giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. I, 16/11/1998, Hass,
rv. 211768) che l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze
divenute irrevocabili neppure comporta, per il giudice di detto
procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a
fini decisori dei fatti in esse accertati, né tanto meno dei giudizi di
fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle
suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice
conservi integra l'autonomia critica e la libertà delle operazioni
logiche di accertamento e di formulazione di giudizio a lui
istituzionalmente riservate.
In ordine all'ulteriore quesito interpretativo sottoposto al vaglio
delle Sezioni Unite, dev'essere pertanto enunciato il seguente
principio di diritto: "Le sentenze pronunciate in procedimenti penali
diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al
fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono
essere utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della
decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai
fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti
oggetto di accertamento in quei procedimenti".
8. - Colgono nel segno anche le critiche del ricorrente circa la
disapplicazione dei criteri legali di valutazione della prova
indiziaria e l'incompletezza o la carenza della motivazione, in ordine
alla basilare operazione logica tendente alla verifica dei singoli
episodi indicati dall'accusa come sintomatici delle specifiche condotte
di favore poste in essere dal M. in esecuzione del patto elettorale.
Essendo stato privilegiato dalla Corte palermitana il metodo di lettura
unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio, a fronte di
una pretesa polverizzazione ed atomizzazione delle fonti di prova
asseritamente operata dal giudice di primo grado, si è finito per dare
rilevanza anche ad una serie di indizi che, pur analiticamente presi in
esame in prime cure e ritenuti ciascuno di essi incerto, non preciso né
grave (ovvero, trattandosi di dichiarazioni dirette o de relato di
collaboratori di giustizia, neppure assistite da riscontri
individualizzanti) e perciò probatoriamente ininfluente, sembravano
tuttavia raccordabili e coerenti con la narrazione storica delle
vicende, come ipotizzata dall'accusa e recepita dai giudici di appello.
Ma un siffatto metodo di assemblaggio e di mera sommatoria degli
elementi indiziari viola le regole della logica e del diritto
nell'interpretazione dei risultati probatori. Secondo i rigorosi
criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. gli indizi
devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la
valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla
loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva
globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la
confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo:
sicché ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto
di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto
della "storia" racchiusa nell'imputazione (da ultimo, per un'analoga
fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, v. Cass, Sez.
VI, 6/4/2005, P.G. in proc. Marasà).
Parimenti fondata risulta l'ulteriore doglianza, collegata alla censura
di incostituzionalità trattata in premessa, con la quale il ricorrente
lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, con
riguardo all'omessa valutazione di prove decisive indicate nelle
memorie depositate nel procedimento di appello per contrastare le
ragioni di gravame del P.M., nelle quali, con accenti anche critici
rispetto ai rilievi fattuali della sentenza assolutoria, erano state
trattate talune circostanze delle vicende riguardanti i rapporti con i
S., l'incontro del M. con P. e V., l'assunzione di M., il sistema di
controllo degli appalti pubblici, la formazione del gruppo politico
palermitano, gli attentati di Sciacca, la vicenda narrata dal
collaboratore B., il pranzo alla T. M., le nozze C., i rapporti con S.
e V..
In effetti, non è dato rinvenire nella motivazione della impugnata
decisione alcun cenno almeno alla terza memoria depositata dalla difesa
in appello dopo la requisitoria del P.G., nella quale venivano
analizzate criticamente e diffusamente talune emergenze probatorie
attinenti agli episodi sopra citati, onde inferirne l'insussistenza in
fatto e in diritto degli elementi costitutivi del contestato concorso
esterno. E la mancata risposta del giudice di appello alle
argomentazioni svolte dalla difesa circa la portata di decisive
risultanze probatorie inficia la tenuta logico - argomentativa della
sentenza di condanna (Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti, cit.).
Appare infine altrettanto evidente la violazione del principio più
volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. II,
12/12/2002, P.G. in proc. Contrada, rv. 225564; Sez. IV, 29/11/2004,
P.G. in proc. Marchiorello, rv. 231136), per il quale il giudice di
appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado,
caratterizzata come nella specie da un solido impianto argomentativo,
ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del
proprio, alternativo, ragionamento probatorio ma anche di confutare
specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della
motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all'assoluzione
si sostituisca la decisione di colpevolezza dell'imputato, di
dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o
l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la
riforma.
9. - Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema
di requisiti della fattispecie criminosa di concorso esterno in
associazione mafiosa, con particolare riguardo all'ipotesi del patto
elettorale politico - mafioso, e dell'analisi retrospettiva della
struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea
logica della motivazione della sentenza impugnata, ritiene in
definitiva il Collegio che risulta evidente tanto la violazione della
legge penale sostanziale, con specifico riguardo alle regulae iuris
stabilite dagli artt. 110 e 416 bis cod. pen., quanto di quella
processuale in tema di applicazione dei criteri di utilizzazione e
valutazione delle prove dettati dagli artt. 192, 234, 238 bis e 526
comma 1 cod. proc. pen., nonché la rilevanza testuale ex art. 606 comma
1 lett. e) dell'illogicità del ragionamento probatorio.
D'altra parte, prendendo la motivazione ad oggetto fatti diversi da
quelli rilevanti per la disposizione incriminatrice, si è creata una
palese asimmetria fra l'interpretazione della norma sostanziale sul
concorso esterno in associazione mafiosa e il giudizio di fatto. Di
talché, solo configurandosi in termini corretti l'impostazione
giuridica dei requisiti soggettivi ed oggettivi della fattispecie
criminosa, viene a ridefinirsi l'area della prova e della motivazione
mediante la prospettazione di più solidi temi probatori e la
valorizzazione in tal senso del materiale indiziario.
I rilevati vizi logici e giuridici della sentenza impugnata ne
giustificano pertanto l'annullamento in ordine ai molteplici punti
presi in considerazione (restando assorbite le doglianze prospettate in
subordine dal ricorrente), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione
della Corte di appello di Palermo la quale, uniformandosi ai principi
di diritto precedentemente enunciati, dovrà rivalutare tutti gli
elementi di prova legittimamente acquisiti ed utilizzabili.
Nell'affidare al giudice di rinvio il delicato compito di delineare la
corretta qualificazione giuridica e l'eventuale rilevanza penale delle
condotte ascritte al M., in stretta correlazione con la specifica
situazione probatoria e con l'identificazione dell'effettivo contributo
materiale dallo stesso apportato alla conservazione o al rafforzamento
di Cosa nostra, sembra infine opportuno ribadire che nella pur
accertata "vicinanza" e "disponibilità" di un personaggio politico nei
confronti di un sodalizio criminoso o di singoli esponenti del medesimo
sono da ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un
punto di vista etico e sociale, ma di per sé estranee, tuttavia,
all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione
mafiosa, la cui esistenza postula la rigorosa verifica probatoria, nel
giudizio, degli elementi costitutivi del nesso di causalità e del dolo
del concorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite,
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deliberato in Roma il 12 luglio 2005.
Depositata in cancelleria il 20 settembre 2005.
|