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Art. 631 Usurpazione

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.





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