Appello penale
Appello nel processo penale (artt. 593-603 c.p.p.): legittimazione, termini perentori, motivi specifici, procedimento di secondo grado, poteri della corte d'appello.
L'appello è il mezzo di impugnazione ordinario attraverso il quale le parti possono chiedere la revisione della sentenza di primo grado dinanzi alla corte d'appello. Disciplinato dagli artt. 593-603 c.p.p., rappresenta il giudizio di secondo grado del processo penale italiano.
Legittimazione all'appello
Sono legittimati a proporre appello (art. 593 c.p.p.):
- Imputato: contro la sentenza di condanna o di assoluzione
- Pubblico ministero: sia in caso di condanna che di assoluzione
- Parte civile: limitatamente ai capi che la riguardano
- Responsabile civile: limitatamente alla propria responsabilità
Termini per l'impugnazione
L'appello deve essere proposto entro 15 giorni (art. 585 c.p.p.):
- Dalla notificazione della sentenza per l'imputato e le altre parti
- Dalla lettura del dispositivo in udienza per il pubblico ministero
- I termini sono perentori e non sono soggetti a sospensione festiva
Motivi di appello
I motivi devono essere specifici e depositati entro 20 giorni dall'impugnazione (art. 585-bis c.p.p.). I principali motivi sono:
- Errori in iudicando: errori di giudizio sulla qualificazione del fatto, sulla pena, ecc.
- Errori in procedendo: violazioni delle norme processuali
- Mancanza di motivazione: motivazione insufficiente o contraddittoria
- Nullità insanabili: nullità che non possono essere sanate
Procedimento di appello
Il procedimento si articola in:
- Fase scritta: deposito dell'atto di appello e dei motivi
- Fase dibattimentale: trattazione orale dinanzi alla corte d'appello
- Sentenza: decisione nel termine di 60 giorni dalla chiusura dell'istruttoria
Poteri della corte d'appello
La corte d'appello può (art. 603 c.p.p.):
- Confermare la sentenza di primo grado
- Riformare la sentenza parzialmente o totalmente
- Annullare la sentenza con rinvio ad altro giudice
- Assolvere l'imputato se il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge
Sospensione dell'esecuzione
L'appello non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza. È possibile chiedere la sospensione quando ricorrono gravi motivi, valutati dal giudice dell'esecuzione.
Rinvii
La materia si collega con i profili generali del processo penale e con l'impugnazione incidentale.
Domande frequenti
Chi può appellare?
Imputato, p.m., parte civile, responsabile civile (art. 593 c.p.p.). P.m. può appellare sia condanne che assoluzioni.
Termini per appellare?
15 giorni dalla notificazione sentenza (per parti) o lettura dispositivo (per p.m.). Termini perentori, non sospesi festivi.
Motivi di appello?
Specifici: errores in iudicando (errori giudizio), errores in procedendo (violazioni procedurali), mancanza motivazione, nullità insanabili.
Cosa decide corte appello?
Conferma, riforma parziale/totale, annulla con rinvio, assolve se fatto non sussiste o non previsto come reato.
Appello sospende esecuzione?
No automaticamente. Possibile chiedere sospensione per gravi motivi al giudice esecuzione.