Voce enciclopedica · Parte generale

Concorso anomalo.

Il partecipe che risponde di un reato diverso da quello voluto: la figura di cui all'art. 116 c.p. e il suo difficile equilibrio con la colpevolezza.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Art. 116 c.p. Lettura ≈ 6 min

L'art. 116 c.p. disciplina il c.d. concorso anomalo: l'ipotesi in cui il reato effettivamente commesso da uno dei concorrenti sia diverso da quello voluto dagli altri. In origine, la norma prevedeva un'imputazione oggettiva di responsabilità — il concorrente rispondeva pure di ciò che non aveva voluto. La sentenza n. 42/1965 della Corte costituzionale ha salvato la norma solo attraverso una lettura conforme.

Art. 116, commi 1 e 2, c.p.

«Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. [...] Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.»

L'interpretazione costituzionalmente conforme

La Corte costituzionale, con la sent. n. 42/1965, ha stabilito che l'art. 116 non impone una responsabilità oggettiva ma richiede un requisito di rimproverabilità: il concorrente risponde del reato diverso solo se questo era prevedibile in concreto, secondo regole di comune esperienza.

Criterio della prevedibilità

La prevedibilità è concreta, non astratta. Si valuta alla luce:

  • delle caratteristiche della condotta inizialmente programmata;
  • degli strumenti impiegati (es. armi);
  • del contesto in cui l'azione si svolgeva;
  • della personalità e delle precedenti condotte degli altri concorrenti.

Esempio paradigmatico

Tizio e Caio progettano una rapina. Tizio porta un coltello. Caio, improvvisamente, spara con una pistola nascosta e uccide la vittima. Tizio (che voleva solo la rapina) risponde dell'omicidio solo se l'uso dell'arma da fuoco era prevedibile in concreto — ad esempio perché sapeva che Caio era armato, o perché la vittima era particolarmente robusta.

Pena

Il comma 2 prevede che la pena per il concorrente anomalo sia diminuita rispetto a quella di chi ha voluto il reato più grave.

Rinvii

Si rinvia alla voce sulla chiamata in correità e all'imputabilità.

Domande frequenti

Cos'è il concorso anomalo?

L'ipotesi in cui uno dei concorrenti compie un reato diverso (di norma più grave) da quello voluto dagli altri. Art. 116 c.p.

Il concorrente risponde del reato diverso?

Sì, ma solo se l'evento era prevedibile in concreto (C. cost. 42/1965), non per pura responsabilità oggettiva.

Cosa significa "prevedibilità in concreto"?

Valutazione caso per caso basata su mezzi utilizzati (es. armi), circostanze, personalità dei concorrenti, esperienza criminale comune.

La pena è la stessa?

No. La pena è diminuita per chi volle il reato meno grave (art. 116, co. 2).

Esempio classico?

Rapina programmata, uno spara e uccide: l'altro risponde dell'omicidio solo se era prevedibile l'uso dell'arma.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata