Voce enciclopedica · Parte generale
Il braccialetto elettronico.
Da strumento alternativo alla detenzione a dispositivo di controllo: la traiettoria di un'innovazione tecnologica entrata nel processo penale.
Il braccialetto elettronico è un dispositivo di controllo a distanza introdotto nel sistema italiano come strumento per rendere effettive alcune misure alternative alla detenzione e alcune misure cautelari. Introdotto con il d.l. 341/2000 (art. 275-bis c.p.p.), è progressivamente esteso dalla L. 199/2010 e, più recentemente, dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia).
Ambiti di applicazione
- Arresti domiciliari (art. 275-bis c.p.p.): quando il giudice ritiene necessario un controllo effettivo sul rispetto della misura.
- Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), soprattutto nei procedimenti per violenza domestica e stalking.
- Detenzione domiciliare in esecuzione (L. 199/2010).
- Divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), nei limiti tecnici.
Consenso e presupposti
Il braccialetto richiede il consenso del soggetto. In mancanza, il giudice può comunque disporre la misura cautelare ordinaria (carcere), valutando l'indispensabilità del controllo elettronico ai fini della proporzionalità della misura. La disponibilità effettiva dei dispositivi è limitata, e ciò ha generato prassi applicative differenziate tra uffici.
Violazioni
La rimozione, manomissione o allontanamento dal perimetro autorizzato attiva un segnale alle forze di polizia e può integrare l'evasione (art. 385 c.p.). L'applicazione richiede coordinamento tra magistratura, forze dell'ordine e centrale operativa del gestore (generalmente ROC — Remote Operating Center).
Profili di diritto fondamentale
L'uso del braccialetto solleva questioni di proporzionalità rispetto agli artt. 2, 3 e 13 Cost. La Corte costituzionale ne ha riconosciuto la legittimità a condizione che sia temporaneo, proporzionato e che i dati raccolti siano gestiti con garanzie privacy (d.lgs. 196/2003 e GDPR).
Rinvii
Si rinvia a custodia cautelare e misure di prevenzione e di sicurezza.
Domande frequenti
Cos'è il braccialetto elettronico?
Un dispositivo di controllo a distanza (GPS o radiofrequenza) applicato alla caviglia del soggetto per monitorare il rispetto di misure cautelari o alternative alla detenzione.
Chi può applicarlo?
Il giudice, con il consenso dell'interessato, nelle ipotesi degli artt. 275-bis, 282-bis e 282-ter c.p.p., nonché per l'esecuzione della detenzione domiciliare.
Cosa succede se viene rimosso?
Si attiva un allarme alla centrale operativa e alle forze di polizia; la condotta può integrare il reato di evasione (art. 385 c.p.) e la revoca della misura.
È sempre disponibile?
No: la disponibilità effettiva dei dispositivi è limitata. Quando non disponibile, il giudice valuta alternative (carcere o altra misura).
È costituzionale?
Sì, secondo la Corte costituzionale, se temporaneo, proporzionato e con garanzie privacy adeguate.