Voce enciclopedica · Parte generale
La legittima difesa.
Art. 52 c.p.: il diritto di respingere l'offesa ingiusta. Dai presupposti classici alle riforme del 2006 e del 2019 sulla legittima difesa domiciliare.
La legittima difesa — disciplinata dall'art. 52 c.p. — è la causa di giustificazione per eccellenza: la norma che toglie all'ordinamento la pretesa di punire chi ha reagito a un'offesa ingiusta per proteggere un proprio diritto. Fonda il sistema delle cause di giustificazione (scriminanti) insieme all'adempimento del dovere, all'esercizio di un diritto e allo stato di necessità.
«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.»
I presupposti classici
Per integrare la legittima difesa devono concorrere cinque elementi:
- Pericolo attuale: imminente o in atto, non passato né meramente futuro;
- Offesa ingiusta: lesione di un diritto proprio o altrui in violazione della legge;
- Necessità di difendere: impossibilità di evitare l'offesa altrimenti;
- Costringimento: la difesa è l'unica scelta possibile;
- Proporzionalità fra difesa e offesa: equilibrio tra il bene aggredito e il bene leso dalla difesa.
La legittima difesa domiciliare (L. 59/2006)
Il comma 2 dell'art. 52 c.p., introdotto dalla L. 59/2006, ha previsto una presunzione di proporzionalità per chi, legittimamente presente nel proprio domicilio (o esercizio commerciale), usi un'arma legalmente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità, o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
La riforma del 2019 (L. 36/2019)
La L. 26 aprile 2019, n. 36 ha rafforzato la legittima difesa domiciliare con l'aggiunta del comma 4: si presume che agisca "sempre in stato di legittima difesa" chi, all'interno del proprio domicilio, compie un atto per respingere l'intrusione. La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che la presunzione non è assoluta: il giudice deve comunque verificare l'esistenza dei presupposti dell'art. 52, in particolare il pericolo attuale.
Eccesso colposo (art. 55 c.p.)
Quando i limiti della legittima difesa sono colposamente superati — per errore di calcolo sulla proporzionalità, o per eccesso reattivo — si applica l'art. 55 c.p.: il fatto è punito come reato colposo, se colposamente previsto dalla legge. La riforma del 2019 ha esteso la non punibilità dell'eccesso colposo se derivante da grave turbamento psichico.
Giurisprudenza
Le Sezioni Unite (n. 34912/2012) hanno chiarito che il giudizio di proporzionalità si compie confrontando i beni giuridici in conflitto, non i mezzi impiegati. La Corte costituzionale è intervenuta più volte per bilanciare la ratio protettiva con il principio di colpevolezza.
Esempio pratico
Tizio, titolare di un negozio, si trova davanti un rapinatore che lo minaccia con una pistola. Reagisce sparando a sua volta con un'arma legalmente detenuta. La condotta è scriminata: pericolo attuale (rapina in atto), offesa ingiusta (aggressione alla persona e al patrimonio), costringimento (impossibilità di fuga), proporzionalità (arma contro arma), legittimo possesso del mezzo.
Rinvii
Si rinvia alle voci sulla prescrizione, sull'imputabilità e sulla custodia cautelare.
Domande frequenti
Cos'è la legittima difesa?
È la causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p. che esclude la punibilità di chi commette un fatto per difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, con difesa proporzionata.
Quali sono i presupposti?
Pericolo attuale, offesa ingiusta, necessità, costringimento, proporzionalità tra difesa e offesa.
Cosa cambia con la legittima difesa domiciliare?
La L. 59/2006 (comma 2 art. 52) introduce una presunzione di proporzionalità per chi difende la propria persona o patrimonio in abitazione o esercizio commerciale con un'arma legalmente detenuta.
Cosa ha cambiato la riforma del 2019?
La L. 36/2019 ha rafforzato la difesa domiciliare: si presume "sempre" la legittima difesa quando il fatto è commesso nel domicilio contro un intruso. La presunzione non è però assoluta secondo la Cassazione.
Cos'è l'eccesso colposo?
L'art. 55 c.p. punisce come reato colposo (se previsto) chi supera per colpa i limiti della legittima difesa. La riforma 2019 ha escluso la punibilità se l'eccesso è dovuto a grave turbamento psichico.
Posso sparare a un ladro in casa?
La risposta richiede valutazione caso per caso. La legge presume la proporzionalità ma la Cassazione richiede comunque: arma legalmente detenuta, pericolo attuale, impossibilità di alternative. Il giudice valuta tutte le circostanze concrete.