Voce enciclopedica · Procedura penale · Libro III c.p.p.

La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale.

Dal perito d'ufficio al consulente di parte: il sapere tecnico entra nel processo. Disciplina, quesiti, incidente probatorio, valutazione.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 220 ss. c.p.p. Lettura ≈ 8 min

Il processo penale moderno non può prescindere dal sapere tecnico: l'imputabilità, il nesso causale, la balistica, l'analisi genetica, l'informatica forense sono ambiti in cui il giudice — giurista di formazione — non possiede le competenze per decidere da sé. Per colmare questo gap il codice di procedura penale del 1988 disciplina due istituti paralleli ma distinti: la perizia, affidata al perito nominato dal giudice, e la consulenza tecnica, affidata al consulente di parte.

Perizia: nozione e disciplina

Secondo l'art. 220 c.p.p. la perizia è ammessa «quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche». Il perito è nominato d'ufficio dal giudice (art. 221 c.p.p.), scelto tra persone iscritte negli appositi albi o dotate di particolare competenza nel campo. Il perito è ausiliario del giudice: opera in posizione di terzietà, con l'obbligo di verità e di lealtà processuale.

Art. 220, comma 2, c.p.p.

«Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.»

La nomina e i quesiti

Il giudice formula i quesiti — le domande tecniche a cui il perito è chiamato a rispondere — sentite le parti e i loro consulenti tecnici (art. 226 c.p.p.). I quesiti devono essere precisi, pertinenti, non eccedere il thema decidendum. Il perito presta giuramento, riceve l'incarico e dispone di un termine (prorogabile) per depositare la relazione scritta.

Il consulente tecnico di parte

L'art. 225 c.p.p. consente a ciascuna parte di nominare uno o più consulenti tecnici. Il consulente di parte non è un perito: opera nell'interesse della parte che lo nomina, può assistere alle operazioni peritali, proporre al perito osservazioni e riserve, depositare una propria relazione. La distinzione è fondamentale: il perito è imparziale, il consulente è di parte. Non per questo il consulente è meno attendibile: la sua relazione è comunque fonte di prova tecnica valutata dal giudice.

Incidente probatorio

Quando la perizia sia particolarmente complessa o non rinviabile al dibattimento (es. perizia su reperti deperibili), le parti possono chiederne l'assunzione già in fase di indagini preliminari con l'incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. Il giudice per le indagini preliminari procede alla perizia in contraddittorio con le parti; l'esito confluisce nel fascicolo del dibattimento.

Il giudice peritus peritorum

Un principio classico del processo penale: il giudice è peritus peritorum, cioè «perito dei periti». Non è vincolato alle conclusioni del perito e può disattenderle, ma deve farlo con motivazione rigorosa, specie quando rifiuta un parere tecnicamente fondato. Analogamente, può aderire al consulente di parte se lo ritiene più persuasivo del perito, sempre motivando.

Casistica

  • Perizia psichiatrica (per l'imputabilità): la più delicata, regolata dopo SS.UU. Raso (Corte di Cassazione).
  • Perizia medico-legale: lesioni, nesso causale, morte.
  • Perizia balistica: identificazione di armi, traiettorie.
  • Perizia informatica forense: estrazione di dati, integrità dei supporti.
  • Perizia tossicologica: su sostanze stupefacenti, per qualità e principio attivo.
  • Perizia fonica: riconoscimento vocale nelle intercettazioni.

Limiti e divieti

L'art. 220, co. 2, c.p.p. vieta espressamente perizie su carattere, personalità e qualità psichiche dell'imputato, salvo le eccezioni legate all'esecuzione. Il divieto mira a evitare che il giudizio si trasformi in un processo alla persona: si giudica il fatto, non l'anima.

Rinvii

La voce si collega con quelle sull'imputabilità, sulla prescrizione e sui profili sostanziali della parte generale.

Domande frequenti

Perizia e consulenza tecnica: differenza?

Perizia = perito nominato dal giudice, terzo. Consulenza tecnica = consulente nominato dalla parte. La prima è imparziale, la seconda è di parte. Entrambe sono fonti di prova tecnica.

Quando è ammessa la perizia?

Quando servono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.). Vietata per valutare personalità, carattere, tendenze criminogene del reo.

Cos'è l'incidente probatorio?

Lo strumento (art. 392 c.p.p.) per anticipare in fase di indagini una perizia non rinviabile. Si svolge davanti al GIP in contraddittorio.

Il giudice è vincolato al perito?

No. È peritus peritorum: può disattendere le conclusioni, ma con motivazione rigorosa.

Come si chiede la perizia?

Le parti con istanza motivata; il giudice decide con ordinanza. Può anche disporla d'ufficio.

Casi tipici di perizia?

Psichiatrica, medico-legale, balistica, informatica forense, tossicologica, grafologica, fonica, contabile.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Ha dedicato numerose ricerche al regime della prova tecnica e alle garanzie processuali del contraddittorio sui saperi scientifici.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma