Voce enciclopedica · Parte speciale
Vilipendio alla bandiera.
L'art. 292 c.p.: la fattispecie che tutela la bandiera nazionale e gli emblemi dello Stato dal disprezzo pubblico.
L'art. 292 c.p. — vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato — è una delle fattispecie che tutelano i simboli dell'unità politica nazionale. Nel corso del tempo ha conosciuto progressive ridimensionamenti, in omaggio al bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
«Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso con mezzi di comunicazione pubblicazione o in una riunione o pubblico esercizio.»
Storia della fattispecie
Il testo originario prevedeva pene detentive. La L. 85/2006 ha depenalizzato l'ipotesi base (sanzione amministrativa), mantenendo rilievo penale solo alle condotte pubbliche e qualificate (es. a mezzo di comunicazione pubblicazione, in riunioni o pubblici esercizi).
Condotta
Il vilipendio è il disprezzo offensivo — non la semplice critica. La giurisprudenza costituzionale (sent. 189/1987) ha chiarito che la critica politica, anche aspra, non integra vilipendio: è tutelata dall'art. 21 Cost. Il vilipendio richiede un atto espressamente denigratorio.
Forme aggravate
La pena diventa reclusiva (fino a due anni) se la condotta è commessa:
- con mezzi di comunicazione pubblicazione (giornali, televisione, social network pubblici);
- in una riunione pubblica;
- in un pubblico esercizio (bar, ristoranti, sale da gioco).
Rapporto con le altre fattispecie
Si distingue dal vilipendio della Repubblica (art. 290 c.p., depenalizzato) e dal vilipendio delle istituzioni (art. 291 c.p., oggi sanzione amministrativa).
Rinvii
Si rinvia a usurpazione di titoli o onori e a associazioni sovversive.
Domande frequenti
Vilipendere la bandiera è ancora reato?
L'ipotesi base è oggi illecito amministrativo (sanzione pecuniaria 1.000-5.000 €) dopo la L. 85/2006. Resta reato (reclusione fino a 2 anni) solo nelle forme pubbliche aggravate.
Cosa si intende per vilipendio?
Manifestazione di disprezzo offensivo. Non coincide con la critica, anche aspra: la critica politica è tutelata dall'art. 21 Cost.
Quando è penalmente rilevante?
Quando il fatto è commesso con mezzi di comunicazione pubblicazione (media, social pubblici), in riunione pubblica, o in pubblico esercizio.
Bruciare la bandiera in un corteo è vilipendio?
Dipende: se atto di mero disprezzo offensivo in luogo pubblico, sì (forma aggravata); se atto simbolico di protesta politica, l'art. 21 Cost. protegge la manifestazione di pensiero.
Cos'è la L. 85/2006?
La legge che ha depenalizzato il vilipendio della Repubblica e attenuato quello della bandiera, nell'ambito di una riforma delle fattispecie di opinione.