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Armi — L. 110/1975.

La disciplina delle armi in Italia: la L. 110/1975, il RD 773/1931 TULPS, porto e detenzione, reati e sanzioni penali.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 L. 110/1975 Lettura ≈ 6 min

La disciplina delle armi in Italia combina norme del codice penale (artt. 697-703), del codice di procedura penale, del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza — TULPS) e della L. 18 aprile 1975, n. 110. L'impianto è storicamente restrittivo: l'Italia ha scelto il controllo rigido sia del possesso sia della circolazione delle armi.

Classificazione delle armi

La L. 110/1975 distingue:

  • Armi da guerra: fucili d'assalto, pistole mitragliatrici, munizionamento militare. Detenzione e porto severamente vietati ai privati.
  • Armi comuni da sparo: pistole, fucili da caccia, revolver. Ammesse con licenza.
  • Armi improprie (art. 4): oggetti non armi ma atti a offendere (coltelli, bastoni, catene) — porto fuori dall'abitazione vietato senza giustificato motivo.
  • Armi ad aria compressa: ammesse in quantità e potenza limitate.

Detenzione

Per detenere un'arma comune da sparo occorre la denuncia al Questore o alla stazione CC entro 72 ore (art. 38 TULPS). La detenzione abusiva è reato (art. 697 c.p.): arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a 371 euro.

Porto d'arma

Il porto è più restrittivo della detenzione: richiede specifica licenza (uso venatorio, uso sportivo, difesa personale). Il porto abusivo integra il reato ex art. 699 c.p.: arresto fino a 18 mesi.

L'art. 4 L. 110/1975: armi improprie

Il porto di oggetti atti ad offendere (coltelli non domestici, mazze, tirapugni) fuori dalla propria abitazione è punito con arresto fino a 2 anni e ammenda. La giurisprudenza valuta caso per caso: il coltello da cucina in auto per trasporto è tollerato; lo stesso coltello portato in una piazza senza giustificazione non lo è.

Aggravanti e concorso con altri reati

Il porto d'arma durante la commissione di altri reati (rapina, estorsione, manifestazioni pubbliche) integra aggravanti specifiche e può concorrere con le fattispecie principali. La Cassazione (SS.UU. 22164/2018) ha chiarito i confini del concorso.

Divieti soggettivi

Non possono ottenere licenza di porto o detenzione i soggetti condannati per delitti non colposi con pena superiore a 2 anni, i sottoposti a misure di prevenzione, i non imputabili, gli alcoldipendenti o tossicodipendenti dichiarati.

Rinvii

Si rinvia a legge Reale (porto improprio nelle manifestazioni), legittima difesa e misure di prevenzione.

Domande frequenti

Serve licenza per detenere un'arma in casa?

Sì. Occorre denuncia al Questore entro 72 ore dall'acquisto. La detenzione abusiva è reato (art. 697 c.p.).

Posso portare un coltello in macchina?

Dipende dal giustificato motivo. Coltello domestico in trasporto (es. dalla ferramenta a casa) è tollerato; lo stesso coltello portato "per difesa" no.

Qual è la differenza tra detenzione e porto?

La detenzione è il possesso in abitazione (denuncia); il porto è il trasporto in luogo pubblico (licenza specifica).

Cosa sono le armi improprie?

Oggetti non-armi ma atti a offendere (bastoni, coltelli, catene). L'art. 4 L. 110/1975 vieta il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo.

Chi non può ottenere il porto d'armi?

Condannati per delitti non colposi con pena >2 anni, sottoposti a misure di prevenzione, non imputabili, alcol/tossicodipendenti.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata