Voce enciclopedica · Parte generale

Concorso di persone nel reato.

Art. 110 c.p.: quando più persone concorrono nel medesimo reato. Unità del reato, concorso materiale e morale, concorso in reato proprio.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 110-119 c.p. Lettura ≈ 6 min

Il concorso di persone nel reato si verifica quando più persone concorrono alla commissione del medesimo reato. La disciplina poggia sull'art. 110 c.p., norma che consacra il principio dell'unità del reato: il fatto plurisoggettivo è un unico reato, non una somma di reati singoli.

Art. 110 c.p.

«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.»

Requisiti del concorso

  • Pluralità di soggetti (almeno due).
  • Realizzazione del reato da almeno uno dei concorrenti: serve il fatto di reato (almeno tentato).
  • Contributo causale del singolo concorrente, anche modesto, al fatto complessivo.
  • Elemento psicologico: volontà di cooperare alla realizzazione del fatto comune.

Concorso materiale e concorso morale

  • Concorso materiale: partecipazione con atti materiali alla commissione del reato (es. fornire armi, tenere la porta, guidare l'auto).
  • Concorso morale: istigazione o rafforzamento del proposito criminoso altrui. Richiede contributo psicologico effettivo.

Istigazione non accolta (art. 115)

Se l'istigazione non è accolta o il reato non si verifica, non vi è concorso punibile, salva l'applicazione di misure di sicurezza. L'ordinamento non punisce la sola volontà non seguita da fatto.

Concorso anomalo (art. 116)

Se il reato commesso è diverso da quello voluto da uno dei concorrenti, questi ne risponde comunque se l'evento era prevedibile in concreto. Si rinvia alla voce dedicata al concorso anomalo.

Concorso in reato proprio (art. 117)

Nei reati propri (es. peculato — richiede la qualifica di pubblico ufficiale), l'extraneus che concorre con l'intraneus risponde del medesimo reato proprio, purché fosse a conoscenza della qualifica. La norma estende la soggettività tipizzata a chi materialmente collabora dall'esterno.

Circostanze personali e comunicazione (art. 118)

Le circostanze che riguardano la persona del concorrente (es. motivi particolari, rapporti di parentela) non si comunicano agli altri. Si comunicano invece le circostanze oggettive (relative al fatto).

Recesso attivo e desistenza

Il concorrente che prima della consumazione del reato volontariamente si dissocia e impedisce la realizzazione dell'evento, o comunque si adopera efficacemente per impedirla, può beneficiare di una causa di non punibilità (desistenza, art. 56, co. 3-4) o di una diminuzione (recesso attivo).

Rinvii

Si vedano concorso anomalo, circostanze del reato, chiamata in correità, teoria del reato.

Domande frequenti

Quando c'è concorso di persone?

Quando più persone contribuiscono causalmente e con volontà di cooperazione alla commissione del medesimo reato (art. 110 c.p.).

Differenza fra concorso materiale e morale?

Il materiale implica atti fisici di partecipazione; il morale è istigazione o rafforzamento del proposito altrui. Entrambi penalmente rilevanti se causali.

Cos'è il concorso in reato proprio?

Art. 117: quando l'extraneus (chi non ha la qualifica) concorre con l'intraneus in un reato che richiede una specifica qualifica soggettiva (es. pubblico ufficiale nel peculato).

Le circostanze si comunicano ai concorrenti?

Solo le oggettive (relative al fatto). Le soggettive (relative alla persona: motivi, parentela) restano personali. Art. 118 c.p.

Posso sottrarmi al concorso?

Sì, con la desistenza volontaria (art. 56 c.p.) se impedisci la consumazione, o con il recesso attivo (diminuzione della pena) se ti adoperi efficacemente.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata