Voce enciclopedica · Parte generale

La pena — specie, funzione, commisurazione.

Dalla pena come espiazione alla pena come rieducazione: l'architettura costituzionale della sanzione penale e i criteri di commisurazione.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 18 aprile 2026 Artt. 17-38 c.p. Lettura ≈ 6 min

La pena è la sanzione che l'ordinamento penale commina per il reato. Il codice la classifica (art. 17 c.p.) e la Costituzione le assegna una funzione precisa: «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, co. 3).

Funzioni della pena

La dottrina distingue tre profili funzionali, tutti presenti nell'ordinamento italiano:

  • Retributiva — la pena come corrispettivo del male commesso (radice classica).
  • General-preventiva — dissuasione della collettività dal commettere reati.
  • Special-preventiva/rieducativa — rieducazione e reinserimento sociale del condannato (art. 27 Cost.).

Specie di pene principali

  • Pene detentive: ergastolo, reclusione (delitti), arresto (contravvenzioni).
  • Pene pecuniarie: multa (delitti), ammenda (contravvenzioni).

Dettaglio: si rinvia alla voce su pene detentive e pecuniarie.

Pene accessorie

Interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale, interdizione da una professione o arte, sospensione dall'esercizio di una professione, incapacità di contrattare con la P.A., decadenza/sospensione della potestà genitoriale, pubblicazione della sentenza.

La commisurazione (artt. 132-133 c.p.)

Il giudice determina la pena concreta entro i limiti edittali, motivando in base a:

  • Gravità del reato: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno o pericolo, intensità del dolo o della colpa.
  • Capacità a delinquere: motivi, carattere, precedenti penali e giudiziari, condotta successiva al reato, condizioni di vita.

L'art. 133-bis aggiunge la valutazione delle condizioni economiche nella commisurazione della pena pecuniaria.

Sospensione condizionale e sostitutive

La sospensione condizionale (artt. 163-168 c.p.) per pene fino a 2 anni e per la prima condanna. Le sanzioni sostitutive post riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ampliano lo spettro: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria sostitutiva.

L'ergastolo ostativo e Corte cost. 253/2019

La Corte costituzionale (sent. 253/2019) ha dichiarato illegittima, con sentenza additiva, la preclusione assoluta all'accesso ai benefici penitenziari per condannati all'ergastolo per reati di mafia che non collaborano. La successiva L. 199/2022 ha codificato un regime che consente accesso condizionato.

Rinvii

Si veda pene detentive e pecuniarie, braccialetto elettronico, misure di sicurezza.

Domande frequenti

Qual è la funzione della pena in Italia?

Tripartita: retributiva, general-preventiva e rieducativa. L'art. 27, co. 3, Cost. privilegia espressamente la finalità rieducativa.

Quali sono le pene principali?

Ergastolo, reclusione e arresto (detentive); multa e ammenda (pecuniarie). Art. 17 c.p.

Come si commisura la pena?

Art. 132-133 c.p.: il giudice valuta gravità del reato (natura, mezzi, danno) e capacità a delinquere (motivi, precedenti, condotta post-reato).

Cos'è la sospensione condizionale?

La sospensione dell'esecuzione della pena per fino a 2 anni, con cessazione del reato se il condannato non commette altri reati nei 5 anni successivi (artt. 163-168).

Cosa sono le sanzioni sostitutive Cartabia?

Misure alternative alla detenzione breve introdotte dal d.lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro pubblica utilità, pena pecuniaria sostitutiva.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale all'Università di Roma Tor Vergata. 40+ anni di esperienza.

40+ anniDiritto penaleProcedura penaleTor Vergata