Voce enciclopedica · Parte generale · Elemento soggettivo
La suitas — coscienza e volontà della condotta.
Prima del dolo, prima della colpa: il presupposto minimo della responsabilità penale è che il fatto sia, in senso giuridico, opera dell'agente. La nozione di suitas traccia il confine.
La suitas — formula coniata dalla dottrina italiana sulla scorta del latino suus, «proprio», «di sé» — designa l'attribuibilità materiale della condotta al soggetto come fatto suo proprio. È il presupposto minimo di rilevanza penale dell'azione o dell'omissione: il punto al di sotto del quale non vi è neppure ciò che si possa qualificare come «condotta» nel senso del diritto penale, e dunque non vi è materia da imputare. La sua positivizzazione è nell'art. 42, comma 1, c.p., che subordina la punibilità alla circostanza che l'autore abbia commesso il fatto con coscienza e volontà. Logicamente e ontologicamente, la suitas precede il giudizio sull'elemento soggettivo in senso pieno: prima di chiedersi se il fatto è doloso o colposo, occorre stabilire se è, prima di tutto, fatto dell'agente.
Nozione: la suitas come pre-condizione della tipicità soggettiva
La dottrina prevalente colloca la suitas all'interno della tipicità: non è dolo, non è colpa, ma è il presupposto comune che entrambi richiedono. Riprendendo una distinzione di matrice tedesca, può dirsi che la suitas è il minimo psicologico del fatto tipico — la dominabilità della condotta da parte del soggetto al momento dell'agire — su cui il legislatore innesta poi i criteri di imputazione soggettiva (dolo, colpa, preterintenzione). Difetta la suitas quando il movimento corporeo è del soggetto solo in senso anatomico ma non in senso giuridico: il braccio si muove, ma non lo muove l'agente.
Il fondamento costituzionale (art. 27 Cost. e personalità della responsabilità)
La copertura costituzionale della suitas riposa sull'art. 27, comma 1, Cost., secondo cui «la responsabilità penale è personale». La Corte costituzionale, già con le storiche sentenze sulla colpa (n. 364 e n. 1085 del 1988), ha letto la disposizione nel senso che il rimprovero penale presuppone almeno un nesso psicologico minimo tra autore e fatto: punire chi non ha commesso il fatto con coscienza e volontà significherebbe rispondere per atto altrui, in palese contrasto con il principio di personalità. La suitas è quindi la traduzione codicistica di quel nesso minimo richiesto dalla Costituzione.
Coscienza e volontà ex art. 42 c.p.
Le due componenti dell'art. 42, comma 1, c.p. non vanno intese in senso forte. La coscienza indica la presenza di un controllo cosciente sull'attività in corso: un livello soglia di vigilanza percettiva che renda l'atto accessibile alla regia del soggetto. La volontà indica la riferibilità dell'atto a una determinazione, anche minima, dell'agente: non occorre la volontà dell'evento (sarebbe già dolo), ma basta la volontà del movimento corporeo o dell'omissione, intesa come dominabilità. La giurisprudenza di legittimità prevalente legge la formula in chiave normativa: ciò che conta non è uno stato psicologico introspettivo, ma la possibilità per l'agente di esercitare quel controllo che ci si attende da lui in quella situazione.
«Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà».
Suitas e atti automatici (riflessi, sonno, sonnambulismo)
Il banco di prova della suitas sono gli atti automatici. La dottrina e la giurisprudenza distinguono due classi. Da un lato, gli atti riflessi puri — risposte motorie a stimoli neurosensoriali che bypassano la corteccia — non sono dominabili e difettano perciò di suitas. Dall'altro, gli atti automatici culturali o appresi (la frenata istintiva, il gesto abituale del professionista) restano in linea di principio controllabili dalla coscienza e sono ascritti all'agente. La distinzione è sottile ma decisiva: il sonno, il sonnambulismo, l'incoscienza patologica acuta privano la condotta di suitas; la mera distrazione, la fretta, la stanchezza no.
Caso fortuito e forza maggiore (art. 45 c.p.)
L'art. 45 c.p. dispone che «non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore». La vis maior — energia esterna cui il soggetto non può resistere (vis cui resisti non potest) — interrompe il dominio dell'agente sulla condotta e tipicamente esclude la suitas: chi è scaraventato da una folla in fuga contro un terzo non «agisce» nel senso del diritto penale. Il casus, secondo la dottrina prevalente, opera invece su un piano diverso, quello della causalità o della colpa: l'agente è presente, ma l'evento gli sfugge perché frutto di un decorso imprevedibile e inevitabile. La giurisprudenza di legittimità tende oggi a una lettura unitaria, focalizzata sull'inesigibilità di un comportamento alternativo.
«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza».
Costringimento fisico assoluto (art. 46 c.p.)
L'art. 46 c.p. disciplina l'ipotesi in cui un terzo eserciti sul soggetto una violenza fisica assoluta (vis absoluta), tale da ridurlo a strumento materiale dell'altrui condotta. Chi è guidato a forza nel premere il grilletto non commette il fatto: la mano è la sua, ma la condotta è dell'autore della violenza. La fattispecie esclude radicalmente la suitas in capo al costretto e sposta integralmente il fatto sull'autore della costrizione, che ne risponde a titolo di autoria mediata. Diverso il caso della vis compulsiva (minaccia che lascia spazio a una scelta, sia pure tragica): qui la condotta resta dell'agente, ferma la possibile rilevanza dello stato di necessità ex art. 54 c.p.
Suitas e imputabilità (art. 85 c.p.) — capacità versus dominabilità del fatto
La suitas non si confonde con l'imputabilità. L'art. 85 c.p. definisce imputabile chi, al momento del fatto, era capace di intendere e di volere: si tratta di una qualità del soggetto, statica, riferita alle sue facoltà mentali. La suitas è invece una caratteristica del singolo atto: dinamica, riferita al rapporto tra soggetto e condotta concreta. Un soggetto pienamente imputabile può compiere atti privi di suitas (un riflesso involontario, un gesto in stato di sonno); per converso, un soggetto non imputabile può compiere atti dotati di suitas (una condotta voluta, ma non rimproverabile per difetto di capacità). Le conseguenze sistematiche sono nette: il difetto di suitas esclude il fatto tipico; il difetto di imputabilità esclude la sola colpevolezza.
Suitas nei reati omissivi propri e impropri
Nell'omissione la suitas si declina come possibilità di agire: l'omissione è del soggetto solo se egli era in condizione di tenere la condotta dovuta. Nel reato omissivo proprio, il difetto di suitas ricorre quando l'inerzia è imposta da una forza fisica irresistibile, da uno stato di incoscienza o da una condizione che renda impossibile l'azione. Nei reati omissivi impropri, dove la condotta omessa è il mancato impedimento dell'evento, la suitas si lega alla concreta dominabilità della situazione: il garante immobilizzato, il medico privo di accesso al paziente, l'addetto alla sicurezza fisicamente impedito non rispondono, perché la condotta dovuta non era loro accessibile.
Casistica
- Atto compiuto in stato di sonno o sonnambulismo: difetta la suitas, perché l'agente non ha controllo cosciente sulla condotta.
- Riflesso involontario a uno stimolo improvviso (puntura di insetto al volante): atto non dominabile, esclusa la suitas; residua il vaglio della colpa per eventuale colpa pregressa nell'esposizione al rischio.
- Costringimento fisico assoluto ex art. 46 c.p.: il costretto è strumento dell'autore della violenza; la suitas manca radicalmente.
- Blackout improvviso per causa neurologica non prevedibile (sincope cardiaca, crisi epilettica inaugurale): la condotta perde di suitas; il giudizio si sposta semmai sulla prevedibilità ex ante.
- Infezione cerebrale acuta con stato confusionale: difetta la coscienza nel senso minimo richiesto dall'art. 42 c.p.
- Spinta da parte di terzi in folla: il movimento corporeo non è opera dell'agente, ma vis maior esterna; suitas esclusa ex art. 45 c.p.
Profili problematici e applicativi
Due nodi restano al centro del dibattito. Il primo è quello dell'incoscienza pre-ordinata o actio libera in causa: chi si pone volontariamente in stato di incoscienza per commettere il fatto (o accettandone il rischio) non può invocare il difetto di suitas; la condotta rilevante è retrocessa al momento — antecedente — in cui il soggetto era pienamente cosciente e volente. Il secondo è quello delle alterazioni acute sopravvenute (intossicazioni, scompensi metabolici, crisi epilettiche): la giurisprudenza di legittimità prevalente esige un accertamento clinico rigoroso e tende a salvaguardare la suitas tutte le volte in cui residui un margine di controllo, ancorché ridotto. La linea di confine non è disegnata in astratto, ma ricostruita caso per caso, in dialogo con la consulenza medico-legale e con i principi di personalità della responsabilità.
Rinvii
La voce si collega a quelle sul reato — nozione ed elementi, sull'imputabilità, sullo stato di necessità e sul rapporto di causalità.
Domande frequenti
Cos'è la suitas?
L'attribuibilità materiale della condotta al soggetto come fatto suo proprio: il presupposto minimo di rilevanza penale, anteriore al giudizio sul dolo o sulla colpa. L'art. 42, comma 1, c.p. la traduce nella formula «coscienza e volontà» della condotta.
Differenza tra suitas e dolo?
La suitas riguarda la sola condotta — l'atto come opera dell'agente; il dolo riguarda invece la rappresentazione e la volontà dell'evento. Manca la suitas, manca anche il presupposto su cui interrogarsi sul dolo.
La suitas è prevista dal codice penale?
Il termine è dottrinale; il contenuto è positivizzato dall'art. 42, comma 1, c.p., con copertura costituzionale nell'art. 27, comma 1, Cost. (personalità della responsabilità penale).
Atto automatico è imputabile?
Gli atti riflessi puri, in stato di sonno o di incoscienza patologica acuta non sono dominabili e difettano di suitas. Gli atti automatici «culturali» o appresi restano controllabili e sono ascritti all'agente.
Caso fortuito esclude la suitas?
L'art. 45 c.p. esclude la punibilità per caso fortuito e forza maggiore. La forza maggiore tipicamente esclude la suitas; il caso fortuito opera secondo la dottrina prevalente sul piano della causalità o della colpa.
Suitas e imputabilità: differenza?
L'imputabilità (art. 85 c.p.) è una qualità del soggetto (capacità di intendere e di volere); la suitas è una caratteristica del singolo atto (dominabilità della condotta concreta).