Voce enciclopedica · Diritto del lavoro · Rito speciale (abrogato)
Rito Fornero e qualificazione del rapporto di lavoro.
Dal 2012 al 28 febbraio 2023 il licenziamento ex art. 18 Stat. Lav. ha avuto un binario processuale dedicato: la riforma Cartabia lo ha riassorbito nel rito lavoro ordinario.
Il Rito Fornero è stato, per oltre un decennio, il binario processuale speciale dedicato all'impugnazione dei licenziamenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Introdotto dall'art. 1, commi 47-69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. riforma Fornero), ha cessato di esistere il 28 febbraio 2023, abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia del processo civile). Il legislatore del 2022 ha riassorbito le controversie sul licenziamento nel rito lavoro ordinario di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c., introducendo però una corsia preferenziale di trattazione. La voce ricostruisce la genesi del rito, la sua peculiare struttura bifasica, il rilievo della qualificazione del rapporto come questione preliminare e la disciplina transitoria che governa i giudizi ancora pendenti.
Genesi della riforma Fornero (L. 92/2012)
La Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», ha riscritto in profondità l'art. 18 Stat. Lav., sostituendo l'unica tutela reintegratoria piena con un'articolazione di sanzioni differenziate per gravità del vizio. A fronte di una disciplina sostanziale più frammentata, il legislatore ha avvertito l'esigenza di un rito processuale dedicato che assicurasse celerità di definizione e fungesse da contraltare procedurale alla nuova flessibilità in uscita: i commi 47-69 dell'art. 1 hanno così disegnato un procedimento autonomo, alternativo al rito lavoro ordinario.
La struttura bifasica: fase sommaria + opposizione
L'architettura del Rito Fornero era caratterizzata da una doppia fase davanti allo stesso tribunale. La prima — sommaria, a cognizione semplificata — si apriva con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e si chiudeva con ordinanza immediatamente esecutiva. L'istruttoria era contingentata agli atti di indispensabile rilievo, in coerenza con la finalità acceleratoria. La seconda fase — di opposizione, a cognizione piena — si instaurava con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, davanti al medesimo tribunale ma in diversa composizione, e si concludeva con sentenza appellabile in Corte d'appello con il rito di reclamo, anch'esso accelerato. Sul provvedimento di secondo grado era poi ammesso ricorso per cassazione.
«La domanda avente ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro».
Il campo di applicazione: solo licenziamento ex art. 18 Stat. Lav.
Il rito speciale era riservato ai licenziamenti soggetti alla tutela reale rinforzata. Restavano dunque fuori i licenziamenti in regime di tutela obbligatoria ex L. 604/1966, quelli intimati ai dirigenti e — soprattutto — quelli soggetti al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che ha introdotto, per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, il contratto a tutele crescenti escludendo espressamente l'applicabilità del Rito Fornero. Si è creato così, per oltre sette anni, un sistema a doppio binario: ai licenziamenti pre-Jobs Act soggetti all'art. 18 si applicava il rito speciale; agli altri il rito lavoro ordinario.
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio […] ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro […] la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro».
La decadenza e i termini perentori
Il rito si innestava sul sistema di doppia decadenza scolpito dall'art. 32 della L. 183/2010: sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale. Il termine di trenta giorni per l'opposizione all'ordinanza, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione, era pacificamente perentorio. Il mancato rispetto comportava la definitività dell'ordinanza, suscettibile di passaggio in giudicato. La giurisprudenza di legittimità prevalente ha chiarito che la mancata opposizione consolidava la statuizione anche sulle questioni preliminari decise in fase sommaria, salvo l'ambito strettamente coperto dal giudicato.
La qualificazione del rapporto di lavoro come questione preliminare
Il comma 48 della L. 92/2012 menzionava espressamente le «questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro» tra quelle conoscibili nel rito speciale, purché funzionali all'impugnazione del licenziamento. La ragione è strutturale: il Rito Fornero presupponeva l'applicabilità dell'art. 18 Stat. Lav., e dunque la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto. Il giudice doveva pertanto risolvere, in via incidentale o principale, l'eventuale contestazione sulla qualificazione: se il rapporto risultava, per esempio, di natura autonoma o parasubordinata, l'art. 18 non era applicabile e la domanda andava rigettata in radice o riqualificata sotto il profilo del rito.
Poteri istruttori del giudice nel rito speciale
Nella fase sommaria il giudice esercitava poteri istruttori contingentati: il comma 49 prevedeva l'assunzione, anche d'ufficio, degli «atti di istruzione essenziali richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai fini del provvedimento di cui al comma 49». La giurisprudenza ha valorizzato la formula «essenziali» per legittimare un'istruttoria realmente snella, focalizzata sul nucleo del licenziamento. Nella fase di opposizione, viceversa, il giudice riacquistava la pienezza dei poteri istruttori del rito del lavoro, ivi inclusa la consulenza tecnica, l'audizione di testimoni e l'acquisizione documentale ampia.
SS.UU. n. 8635/2015 — perimetro applicativo
La Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8635 del 30 aprile 2015, ha definito il perimetro del rito speciale dirimendo un contrasto interno: le domande di accertamento della subordinazione e di qualificazione del rapporto rientrano nel Rito Fornero solo se strumentali all'impugnazione del licenziamento; le domande autonome — riqualificazione di un rapporto in essere, accertamento di qualifiche superiori, differenze retributive non collegate al licenziamento — devono essere proposte con il rito lavoro ordinario. La pronuncia ha consolidato il criterio della strumentalità, evitando che il rito speciale fungesse da contenitore generalista per l'intero contenzioso lavoristico.
Casistica giurisprudenziale
- Licenziamento per giusta causa impugnato da lavoratore in regime di art. 18: rito Fornero pacificamente applicabile in entrambe le fasi.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo con questione preliminare sulla soglia dei quindici dipendenti: la verifica dimensionale è incidentale e non muta il rito.
- Riqualificazione di rapporto co.co.co. in lavoro subordinato finalizzata a invocare l'art. 18: ammessa nel rito speciale ex SS.UU. 8635/2015.
- Domanda autonoma di differenze retributive proposta nel ricorso Fornero: separazione e prosecuzione con rito lavoro ordinario.
- Licenziamento del lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015: rito Fornero inapplicabile, rito lavoro ordinario per Jobs Act.
- Licenziamento collettivo ex L. 223/1991 impugnato per violazione delle procedure: rito Fornero applicabile quando l'esito sanzionatorio rientra nell'art. 18.
Abrogazione con D.Lgs. 149/2022 e disciplina transitoria
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega n. 206/2021 (cd. riforma Cartabia del processo civile), ha abrogato espressamente l'art. 1, commi 47-69, della L. 92/2012. La scelta di policy è stata netta: la struttura bifasica, originariamente concepita per accelerare, si era rivelata foriera di duplicazioni istruttorie, di contenzioso parassitario sulle questioni di rito e di un appesantimento complessivo dei tempi di definizione. Le controversie sul licenziamento sono state ricondotte al rito lavoro ordinario di cui all'art. 409 c.p.c., con introduzione di una corsia preferenziale di trattazione e fissazione dell'udienza entro termini ristretti.
Giudizi pendenti al 28 febbraio 2023
L'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 prevede una disciplina transitoria di tipo tempus regit actum attenuato: le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre per i giudizi già pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, incluso il Rito Fornero. Pertanto i ricorsi depositati prima di tale data hanno proseguito secondo la struttura bifasica originaria, comprese la fase di opposizione e i successivi gradi di gravame. La Cassazione, investita dei ricorsi avverso le sentenze d'appello rese nel rito speciale, applica tuttora le regole del Rito Fornero.
Rinvii
La voce si collega a quelle sulla patologia del contratto a progetto — emblematica delle questioni di qualificazione del rapporto — sui modelli di denuncia-querela per falsa testimonianza rilevanti nel contenzioso lavoristico, e alla raccolta di leggi speciali della rivista.
Domande frequenti
Cos'era il Rito Fornero?
Il rito processuale speciale introdotto dall'art. 1, commi 47-69, della L. 92/2012 per le controversie sui licenziamenti soggetti all'art. 18 Stat. Lav. Caratterizzato da struttura bifasica: fase sommaria con ordinanza esecutiva e fase di opposizione a cognizione piena.
Quando è stato abrogato?
Il 28 febbraio 2023, dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia). Le controversie sui licenziamenti seguono ora il rito lavoro ordinario ex art. 409 c.p.c. con corsia preferenziale.
Quali licenziamenti coinvolgeva?
Solo quelli soggetti alla tutela reale dell'art. 18 Stat. Lav. (lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in unità con più di 15 dipendenti). Esclusi i licenziamenti ex L. 604/1966 e quelli del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015).
Cosa decideva il giudice nella fase sommaria?
Decideva con ordinanza immediatamente esecutiva all'esito di un'istruttoria limitata agli atti essenziali. Opponibile entro 30 giorni dalla notifica/comunicazione, davanti allo stesso tribunale in diversa composizione.
Come incide la qualificazione del rapporto?
Era questione preliminare: il rito presupponeva la natura subordinata. Le SS.UU. n. 8635/2015 hanno chiarito che le domande di qualificazione strumentali all'impugnazione del licenziamento rientravano nel rito speciale; le altre, no.
Cosa succede ai giudizi pendenti?
L'art. 35 D.Lgs. 149/2022 dispone l'ultrattività del Rito Fornero per i ricorsi depositati prima del 28 febbraio 2023, fino all'esaurimento dei gradi di giudizio. La Cassazione applica tuttora le regole del rito speciale.