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La truffa (art. 640 c.p.).

Non la forza, ma l'inganno: la truffa colpisce il patrimonio attraverso la mente della vittima. Artifizi e raggiri, la sequenza causale del reato, la truffa contrattuale e quella aggravata.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 21 giugno 2026 Art. 640 c.p. Lettura ≈ 8 min

La truffa, prevista dall'art. 640 c.p., è il principale dei delitti contro il patrimonio mediante frode. A differenza del furto o della rapina, che aggrediscono il bene con la sottrazione o con la violenza, la truffa opera attraverso l'inganno: è la vittima stessa che, tratta in errore, dispone del proprio patrimonio in favore dell'autore. Per questo si dice che nella truffa la cooperazione (viziata) della persona offesa è un elemento costitutivo del reato.

Art. 640, comma 1, c.p. — Truffa

«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.»

La struttura del reato: una sequenza causale

La truffa è un reato a struttura progressiva, costruito su una catena di passaggi legati da nesso di causa-effetto: gli artifizi o raggiri dell'agente inducono la vittima in errore; l'errore determina un atto di disposizione patrimoniale; da questo derivano l'ingiusto profitto dell'agente e il danno della persona offesa. La mancanza o l'interruzione di uno solo di questi anelli esclude la consumazione del reato. È il rapporto di causalità interno alla fattispecie a tenere insieme la sequenza.

Artifizi e raggiri

I due termini descrivono modalità diverse dell'inganno. L'artifizio è la simulazione o dissimulazione della realtà materiale: mostrare una cosa per un'altra, alterare l'apparenza dei fatti, costruire una messinscena. Il raggiro è invece l'attività ingannatoria che agisce sulla psiche della vittima, persuadendola con menzogne argomentate e ragionamenti capziosi. In entrambi i casi la condotta deve essere idonea in concreto a trarre in inganno: la giurisprudenza esclude il reato quando l'inganno è talmente grossolano da essere agevolmente smascherabile con l'ordinaria diligenza, salvo che le condizioni della vittima ne riducano le difese.

L'errore e l'atto di disposizione

L'errore è la falsa rappresentazione della realtà ingenerata negli artifizi o raggiri. Da esso deve derivare l'atto di disposizione patrimoniale: un comportamento della vittima (un pagamento, una consegna, la stipula di un contratto) che incide sul proprio patrimonio. È proprio l'atto dispositivo a distinguere la truffa dal furto: nel furto il bene è sottratto contro la volontà del detentore; nella truffa è lo stesso ingannato a consegnarlo, sia pure per effetto dell'errore.

Il profitto ingiusto e il danno

L'ingiusto profitto è il vantaggio patrimoniale conseguito senza titolo, mentre il danno è il pregiudizio economico subito dalla vittima. I due elementi sono speculari: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue il profitto con il correlativo depauperamento. Sul piano soggettivo è richiesto il dolo, che deve abbracciare l'intera sequenza ingannatoria; un'eventuale rappresentazione solo successiva non basta.

La truffa contrattuale

Frequentissima nella prassi è la truffa contrattuale, realizzata nell'ambito di un rapporto negoziale: uno dei contraenti, con artifizi o raggiri sulla propria volontà o capacità di adempiere, induce l'altro a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. La linea di confine con il mero inadempimento civile è netta in teoria ma sottile nella pratica: si ha truffa solo quando l'inganno preesiste alla stipula e ne determina il consenso, mentre resta nel civile l'inadempimento sopravvenuto di un contratto concluso lealmente. Un caso paradigmatico è la truffa online, dove l'inganno si realizza tramite annunci e profili fittizi su marketplace e social.

Le circostanze aggravanti e la truffa aggravata

Il comma 2 dell'art. 640 prevede ipotesi di truffa aggravata, punite con la reclusione da uno a cinque anni e la multa più elevata. Vi rientrano, fra le altre, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico e quello commesso ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario. Opera inoltre, in concreto, l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), spesso riconosciuta nelle truffe a distanza, dove la vittima non può verificare bene e venditore. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio. Una figura autonoma è la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

«In tema di truffa, gli artifizi o raggiri devono essere idonei a indurre in errore la persona offesa, valutata secondo le condizioni concrete in cui ha operato, e il profitto ingiusto deve porsi in rapporto di immediata derivazione causale con l'atto di disposizione determinato dall'errore.» — Cass. pen., orientamento consolidato in tema di truffa

Differenza con la frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La distinzione tecnica decisiva è con la frode informatica. Nella truffa l'inganno è rivolto a una persona, indotta in errore. Nella frode informatica manca l'inganno a una persona: l'autore altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati e programmi, conseguendo un profitto ingiusto. La vendita fasulla con inganno dell'acquirente è truffa; la manipolazione di un home banking o di un processo automatizzato è frode informatica.

Sanzione e procedibilità

La pena della truffa semplice è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro; la truffa aggravata è punita più severamente. La truffa semplice è procedibile a querela della persona offesa (termine di tre mesi); si procede d'ufficio in presenza di aggravanti a effetto speciale o della minorata difesa. Per i termini di estinzione si rinvia alla prescrizione del reato.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è la truffa ex art. 640 c.p.?

Con artifizi o raggiri si induce taluno in errore procurando a sé un ingiusto profitto con altrui danno. Reato a sequenza: inganno → errore → atto di disposizione → profitto e danno. Pena: reclusione 6 mesi-3 anni e multa 51-1.032 euro.

Differenza tra artifizio e raggiro?

L'artifizio simula/dissimula la realtà materiale; il raggiro agisce sulla psiche con menzogne argomentate. Entrambi devono essere idonei in concreto a ingannare.

Cos'è la truffa contrattuale?

La truffa nel rapporto negoziale: l'inganno preesiste alla stipula e determina il consenso. Si distingue dal mero inadempimento civile, che è inadempimento sopravvenuto di un contratto concluso lealmente.

Quando è truffa aggravata?

Tra le ipotesi: danno allo Stato/ente pubblico, timore di un pericolo immaginario, e in concreto la minorata difesa (art. 61 n. 5). Nelle ipotesi aggravate si procede d'ufficio.

Differenza con la frode informatica?

Nella truffa si inganna una persona; nella frode informatica (640-ter) si altera un sistema o si interviene sui dati, senza inganno a una persona.

Si procede a querela?

La truffa semplice a querela (3 mesi); d'ufficio con aggravanti a effetto speciale o minorata difesa.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è dedicato ai delitti contro il patrimonio e ai criteri di consumazione e competenza dei reati di frode.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma