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La truffa online (art. 640 c.p.).

L'annuncio che non esiste, il pagamento che sparisce, il venditore irreperibile. La truffa non cambia natura sul web: cambiano gli artifizi, l'aggravante della distanza e il luogo del reato.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 30 maggio 2026 Art. 640 c.p. Lettura ≈ 8 min

La truffa è il delitto, previsto dall'art. 640 c.p., che punisce chi, con artifizi o raggiri, induce taluno in errore procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La sua versione digitale — la truffa online — è oggi tra i reati patrimoniali più diffusi: vendite su marketplace di beni inesistenti, finte trattative, annunci di affitto fasulli, falsi acquisti, raggiri sentimentali con richiesta di denaro. Il punto da fissare è che la rete non crea un reato nuovo: la truffa online resta truffa ex art. 640 c.p., perché l'inganno colpisce pur sempre una persona, indotta in errore e a una disposizione patrimoniale pregiudizievole.

Art. 640 c.p. — Truffa

«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.»

La struttura del reato: una sequenza causale

La truffa è un reato a struttura progressiva, costruito su una concatenazione di passaggi che devono susseguirsi in rapporto di causa-effetto: gli artifizi o raggiri dell'autore inducono la vittima in errore; l'errore determina un atto di disposizione patrimoniale; da questo derivano l'ingiusto profitto dell'agente e il danno della vittima. La mancanza o l'interruzione di uno solo di questi anelli esclude la consumazione. L'artifizio è la simulazione o dissimulazione della realtà materiale (l'annuncio con foto false, l'identità fittizia); il raggiro è l'attività ingannatoria che agisce sulla psiche, persuadendo con menzogne argomentate.

Gli artifizi e i raggiri nel contesto telematico

Sul web gli artifizi assumono forme tipiche: profili venditore creati ad arte, recensioni costruite, immagini sottratte ad altri annunci, documenti contraffatti, siti clone di e-commerce noti. Il raggiro si realizza nelle conversazioni che rassicurano l'acquirente, sollecitano il pagamento anticipato fuori dai circuiti protetti, inventano pretesti per spostare la trattativa su canali privati. Ciò che conta, ai fini dell'art. 640, è che la vittima sia tratta in inganno da una condotta attiva e non semplicemente delusa da un inadempimento contrattuale: la linea di confine tra truffa e mero illecito civile passa proprio per l'esistenza dell'inganno originario.

Differenza con la frode informatica (art. 640-ter c.p.)

È la distinzione tecnica decisiva. Nella truffa l'inganno è rivolto a una persona, indotta in errore. Nella frode informatica (art. 640-ter c.p.) manca l'inganno a una persona: l'autore altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati, informazioni o programmi, conseguendo un profitto ingiusto. La vendita fasulla in cui l'acquirente è ingannato e paga è truffa; la manipolazione di un sistema, l'accesso abusivo a un home banking, l'alterazione di un processo automatizzato per dirottare un pagamento sono frode informatica. Il phishing può integrare l'una o l'altra figura, o entrambe in concorso, a seconda che il momento centrale sia l'inganno della vittima (che comunica le credenziali) o la successiva manipolazione del sistema.

L'aggravante della minorata difesa

Una peculiarità della truffa online è la frequente applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.). La giurisprudenza valorizza il fatto che, nella vendita a distanza, la vittima non può esaminare il bene, verificare l'identità reale del venditore o la sua solvibilità, e opera in un contesto che ostacola la privata difesa. L'aggravante non è automatica, ma ricorre quando le circostanze concrete denotano un'effettiva agevolazione dell'inganno; incide sulla pena e, soprattutto, comporta la procedibilità d'ufficio.

«In tema di truffa online, integra l'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p. la condotta posta in essere approfittando delle condizioni di vendita a distanza, che impediscono all'acquirente di verificare l'identità dell'offerente e le caratteristiche del bene offerto.» — Cass. pen., orientamento consolidato in tema di truffe telematiche

Procedibilità, consumazione e competenza territoriale

La truffa semplice è procedibile a querela (termine di tre mesi); si procede d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti a effetto speciale o della minorata difesa. Quanto al momento consumativo, il reato si perfeziona con il conseguimento dell'ingiusto profitto e il correlativo danno: nella truffa contrattuale online ciò coincide, di regola, con l'accredito o l'incasso della somma da parte dell'autore. Su questa base le Sezioni Unite hanno individuato la competenza territoriale nel luogo in cui l'agente consegue il profitto, superando le incertezze legate alla smaterializzazione della condotta.

Tutela della vittima e risarcimento

La persona offesa ha interesse a conservare ogni elemento di prova (annuncio, chat, ricevute, dati dell'IBAN e del profilo), a presentare tempestiva denuncia-querela — anche alla Polizia postale — e a valutare l'azione civile per il risarcimento del danno patrimoniale subito, eventualmente costituendosi parte civile. Sul piano sistematico la truffa si inserisce nei delitti contro il patrimonio e va tenuta distinta dalle figure prive di inganno personale.

Rinvii sistematici

La voce si collega ai delitti contro il patrimonio, al rapporto di causalità (rilevante per la sequenza inganno-errore-disposizione-danno) e all'oggetto del reato. Per i termini di estinzione si veda la prescrizione del reato.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

La truffa online è reato ex art. 640 c.p.?

Sì. Vendite fasulle, annunci inesistenti e raggiri che inducono a pagare integrano la truffa: con artifizi o raggiri si induce in errore la vittima, procurando un ingiusto profitto con altrui danno.

Differenza con la frode informatica (640-ter)?

Nella truffa l'inganno colpisce una persona; nella frode informatica manca l'inganno e si altera un sistema o si interviene sui dati. Vendita fasulla = truffa; manipolazione di home banking = frode informatica.

La truffa online è aggravata?

Spesso sì, per minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.): la vendita a distanza impedisce di verificare bene e venditore. L'aggravante comporta la procedibilità d'ufficio.

In quanto tempo si presenta la querela?

Entro tre mesi per la truffa semplice. Con aggravanti a effetto speciale o minorata difesa si procede d'ufficio.

Quale tribunale è competente?

Secondo le Sezioni Unite, il luogo in cui l'agente consegue il profitto (di regola dove avviene l'accredito o l'incasso), momento in cui il reato si consuma.

Cosa fare se si è vittima?

Conservare prove (annuncio, chat, ricevute, IBAN), presentare denuncia-querela (anche alla Polizia postale) entro il termine e valutare l'azione civile per il risarcimento.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è dedicato ai delitti contro il patrimonio e alle frodi nell'economia digitale, con attenzione ai criteri di consumazione e competenza.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma