Voce enciclopedica · Parte speciale · Delitti contro l'onore
La diffamazione a mezzo social e internet (art. 595 c.p.).
Un commento, un post, una recensione: in rete l'offesa raggiunge in un istante un pubblico indeterminato. Perché la diffamazione online è aggravata, come si distingue dall'ingiuria e come si prova.
La diffamazione è il delitto, previsto dall'art. 595 c.p., che punisce chi offende l'altrui reputazione comunicando con più persone. Con la diffusione dei social network, dei blog e delle piattaforme di recensione, la fattispecie ha conosciuto un'espansione applicativa imponente: il post che insulta, il commento denigratorio, la recensione mendace e lesiva sono oggi tra le forme più frequenti di offesa alla reputazione. La rete non crea un reato nuovo, ma amplifica quello esistente, facendo scattare di regola l'aggravante della pubblicità del mezzo.
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. […] Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità […], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.»
Gli elementi del reato
La diffamazione richiede tre elementi. Primo: l'assenza dell'offeso, che non deve percepire direttamente l'offesa nel momento in cui è pronunciata (in caso contrario si ricadeva nell'ingiuria). Secondo: la comunicazione con più persone, cioè con almeno due soggetti diversi dall'autore e dalla vittima, anche in momenti successivi. Terzo: l'offesa all'altrui reputazione, intesa come la considerazione di cui la persona gode nel contesto sociale. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico: la coscienza e volontà di offendere comunicando con più persone, senza necessità di un fine specifico.
La diffamazione online e l'aggravante della pubblicità
Il punto centrale è la qualificazione del mezzo telematico. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la pubblicazione di un contenuto offensivo su un social network, su un sito o su un blog integri la diffamazione aggravata ai sensi del comma 3, perché internet è un «altro mezzo di pubblicità» idoneo a raggiungere un numero indeterminato e potenzialmente illimitato di persone. La pena passa così alla reclusione da sei mesi a tre anni o alla multa non inferiore a 516 euro. La maggiore offensività riposa proprio sulla diffusività e sulla persistenza del contenuto in rete.
La differenza con l'ingiuria (depenalizzata)
Il confine classico è quello con l'ingiuria. Mentre la diffamazione presuppone l'offeso assente e la comunicazione a più persone, l'ingiuria riguardava l'offesa rivolta direttamente al presente. L'art. 594 c.p. che la puniva è stato abrogato dal d.lgs. n. 7/2016: l'ingiuria non è più reato, ma un illecito civile assoggettato a sanzione pecuniaria civile. La distinzione conserva piena rilevanza pratica nel mondo digitale: un messaggio privato inviato direttamente alla vittima può integrare l'ingiuria (illecito civile), mentre lo stesso contenuto pubblicato sulla bacheca visibile a terzi integra la diffamazione (reato).
«La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso una bacheca social integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.» — Cass. pen., orientamento consolidato in tema di diffamazione telematica
Diritto di critica e di cronaca
Non ogni espressione sgradevole è diffamatoria. Operano le scriminanti del diritto di critica e del diritto di cronaca, che escludono l'antigiuridicità quando ricorrono tre limiti: la verità del fatto (oggettiva per la cronaca, putativa e ragionata per la critica), la continenza formale (misura espressiva, assenza di gratuita aggressione), e l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto. Sui social il limite della continenza è quello più frequentemente superato: l'insulto gratuito, l'epiteto degradante e l'attacco ad personam fuoriescono dall'area della critica lecita.
La prova della diffamazione telematica
La prova del fatto si forma, di regola, attraverso l'acquisizione delle schermate (screenshot) del contenuto, la riferibilità del profilo all'autore e i dati tecnici (indirizzo IP, log di accesso). La riconducibilità soggettiva del post a un determinato utente è spesso il nodo probatorio decisivo, soprattutto in presenza di profili anonimi o fittizi: la giurisprudenza richiede elementi convergenti e gravi che superino la mera intestazione dell'account. Per i profili procedurali si rinvia agli strumenti acquisitivi e, ove necessario, alle attività di acquisizione dei dati.
Procedibilità, termine e risarcimento
La diffamazione è procedibile a querela della persona offesa, da proporre entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Per chi intende attivarsi, è utile la guida con il modello di querela per diffamazione. Sul piano civile, il fatto fonda un'obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione, liquidabile anche in via equitativa: la persona offesa può costituirsi parte civile nel processo penale o agire separatamente in sede civile.
Rinvii sistematici
La voce si collega alla guida pratica con il modello di querela per diffamazione, ai delitti contro la persona e all'exceptio veritatis. Per i termini di estinzione si rinvia alla prescrizione del reato.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
La diffamazione sui social è reato?
Sì. Un post o un commento offensivo visibile a più persone integra la diffamazione ex art. 595 c.p., di regola nella forma aggravata del comma 3 perché internet è mezzo di pubblicità.
Differenza tra diffamazione e ingiuria?
La diffamazione presuppone l'offeso assente e la comunicazione a più persone. L'ingiuria (offesa al presente) è stata depenalizzata dal d.lgs. 7/2016 ed è oggi solo illecito civile.
Perché la diffamazione online è aggravata?
Per il comma 3 dell'art. 595: l'offesa col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità (internet, social) è aggravata. Pena: reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro.
In quanto tempo si presenta la querela?
Entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Vedi la guida con modello di querela.
Si può provare la verità del fatto?
Solo nei casi tassativi dell'art. 596 c.p. (exceptio veritatis). Distinte sono le scriminanti del diritto di critica e di cronaca, entro i limiti di verità, continenza e interesse pubblico.
Spetta il risarcimento del danno?
Sì: il danno non patrimoniale alla reputazione è risarcibile, anche in via equitativa. La vittima può costituirsi parte civile o agire in sede civile.