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Le intercettazioni telefoniche e ambientali nel processo penale.

Tra art. 15 Cost. e artt. 266-271 c.p.p.: presupposti, decreto del giudice, durata e proroga, captatore informatico, utilizzazione in altri procedimenti.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 27 aprile 2026 Art. 15 Cost. · Artt. 266-271 c.p.p. Lettura ≈ 9 min

Le intercettazioni telefoniche e ambientali sono il più invasivo dei mezzi di ricerca della prova nel processo penale italiano: la captazione occulta di comunicazioni private comprime, in radice, due libertà costituzionali — segretezza della corrispondenza e inviolabilità del domicilio — e per questo è subordinata a uno statuto di garanzie particolarmente rigoroso. Disciplinate dagli artt. 266-271 c.p.p., le intercettazioni postulano la riserva di legge e la riserva di giurisdizione enunciate dall'art. 15 della Costituzione, e la loro evoluzione recente — captatore informatico, riforma Orlando, riforma Bonafede, riforma Cartabia — testimonia la difficoltà di equilibrare efficienza investigativa e tutela dei diritti fondamentali.

Fondamento costituzionale: art. 15 Cost. e doppia riserva

L'art. 15 della Costituzione tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ammettendone la limitazione soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Si tratta di una doppia riserva: di legge — solo il legislatore può tipizzare ipotesi e modalità della compressione — e di giurisdizione — solo il giudice, e non l'autorità di pubblica sicurezza, può autorizzare l'ingerenza. La disciplina degli artt. 266 ss. c.p.p. costituisce attuazione diretta del precetto costituzionale e ne ricalca, sul piano tecnico, l'architettura garantista.

Art. 15 Cost.

«La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

Tipologie: telefoniche, ambientali, telematiche

L'art. 266 c.p.p. distingue due figure base: le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e le intercettazioni di comunicazioni tra presenti (cd. ambientali), per le quali, quando si svolgano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (privata dimora), occorre il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. L'art. 266-bis c.p.p. ha aggiunto le intercettazioni di flussi informatici e telematici: e-mail, chat, traffico VoIP, comunicazioni tra dispositivi. Tertium genus, di confine e di sintesi, è la captazione mediante captatore informatico, che — come si vedrà — opera sul dispositivo trasformandolo in microfono ambientale itinerante.

Presupposti sostanziali: gravi indizi, indispensabilità, catalogo reati

Tre sono i presupposti che reggono l'autorizzazione: la sussistenza di gravi indizi di reato (non gravi indizi di colpevolezza, dunque uno standard meno intenso di quello cautelare); l'assoluta indispensabilità del mezzo per la prosecuzione delle indagini, da motivare in concreto; l'inserimento del reato per cui si procede nel catalogo dell'art. 266 c.p.p. — delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, delitti contro la pubblica amministrazione, stupefacenti, armi, contrabbando, usura, manipolazione del mercato, molestia telefonica e altri specificamente nominati. Per la criminalità organizzata e il terrorismo l'art. 13 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 deroga ai presupposti ordinari abbassando la soglia indiziaria a «sufficienti indizi» e l'indispensabilità a mera «necessità».

La procedura: richiesta del PM, decreto motivato del GIP

Il pubblico ministero, valutati i presupposti, presenta richiesta motivata al giudice per le indagini preliminari. Il GIP autorizza con decreto motivato: la motivazione non può ridursi a clausole di stile ma deve esplicitare gli elementi indiziari e le ragioni dell'indispensabilità, dando conto dell'inadeguatezza degli altri mezzi investigativi. In casi di urgenza il PM dispone con proprio decreto, da trasmettere al giudice entro ventiquattro ore per la convalida da emettersi entro le quarantotto ore successive.

Art. 267, comma 1, c.p.p.

«Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini».

Durata e proroghe

La durata è scandita dall'art. 267, comma 3, c.p.p.: quindici giorni dalla data di esecuzione, prorogabili per periodi successivi di quindici giorni con decreto motivato del giudice, in presenza dei medesimi presupposti. Per i procedimenti di criminalità organizzata e terrorismo la durata iniziale è di quaranta giorni, prorogabili di venti. Le proroghe non possono trasformarsi in autorizzazioni perpetue: la motivazione deve dare conto dell'attualità degli indizi e della persistente indispensabilità del mezzo. Decisioni che si limitino a riprodurre la motivazione del decreto originario sono affette da nullità derivata e i risultati delle captazioni successive divengono inutilizzabili.

Esecuzione e udienza stralcio (art. 268 c.p.p.)

Le operazioni si svolgono mediante impianti installati in apparati appartenenti alla Procura della Repubblica; in casi eccezionali e motivati il PM può autorizzare l'uso di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. I verbali e le registrazioni sono custoditi nell'archivio digitale delle intercettazioni. L'udienza stralcio è il momento processuale in cui — su impulso del PM e con il contraddittorio dei difensori — si selezionano i brani rilevanti per la prosecuzione del processo e si dispone la distruzione di quelli irrilevanti, soprattutto quando coinvolgano terzi estranei: presidio fondamentale di riservatezza, rafforzato dalle riforme del 2017 e del 2022.

Il captatore informatico (trojan): SS.UU. Scurato e disciplina post-2017

Il captatore informatico è un software inoculato in modo occulto su un dispositivo elettronico portatile che, attivando il microfono, consente la captazione delle comunicazioni tra presenti ovunque il dispositivo si trovi. Le Sezioni Unite n. 26889/2016 (Scurato) ne ammisero l'utilizzo nei procedimenti di criminalità organizzata anche al di fuori dei luoghi di privata dimora, in deroga al limite dell'art. 266, comma 2, c.p.p. Il D.lgs. 216/2017 (riforma Orlando) ne ha codificato i presupposti, le modalità tecniche di iscrizione nel registro delle imprese fornitrici, l'obbligo di indicare nel decreto i luoghi e il tempo della captazione. Le successive riforme — D.L. 161/2019 conv. L. 7/2020 (riforma Bonafede) e D.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) — ne hanno esteso l'ambito ai delitti contro la pubblica amministrazione puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e ridefinito la disciplina dell'archivio digitale.

Utilizzazione in altri procedimenti: art. 270 c.p.p. e SS.UU. 32697/2014

L'art. 270 c.p.p. limita l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui furono autorizzate: ammessa solo se indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ovvero per i reati di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. quando connessi. Le Sezioni Unite n. 32697/2014 hanno precisato che la connessione rilevante è quella tipizzata dall'art. 12 c.p.p. e che il giudizio di pertinenza spetta al giudice del procedimento ad quem, il quale deve verificare in concreto se le risultanze captate riguardino il medesimo fatto-reato o un fatto in connessione qualificata.

Inutilizzabilità e sanatorie

L'art. 271 c.p.p. fissa un regime di inutilizzabilità rafforzato: le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero senza decreto autorizzativo o di proroga del giudice, ovvero in violazione delle modalità previste dall'art. 268 (in particolare in materia di impianti), non possono essere utilizzate. La giurisprudenza ha qualificato il vizio come patologia originaria, non sanabile ex art. 191 c.p.p., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Sono altresì inutilizzabili le intercettazioni di colloqui tra difensore e assistito, salvo che non costituiscano corpo del reato.

Casistica

  • Intercettazioni in indagini per criminalità organizzata: presupposti attenuati ex art. 13 D.L. 152/1991, durata iniziale di quaranta giorni, captatore ammesso anche in privata dimora.
  • Intercettazioni ambientali in luogo di privata dimora: ammesse solo se vi è fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 266, comma 2, c.p.p.).
  • Captatore informatico su smartphone dell'indagato: ammesso per i reati del catalogo Scurato e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. con pena massima ≥ 5 anni.
  • Indagini per concorso in reati gravi: utilizzabili anche nei confronti del concorrente non originariamente intercettato, a condizione che il fatto rientri nella connessione ex art. 12 c.p.p.
  • Conversazioni captate in altro procedimento: utilizzabili solo entro i limiti dell'art. 270 c.p.p., previa motivata valutazione di indispensabilità da parte del giudice.
  • Colloquio difensore-assistito intercettato: inutilizzabile ex art. 271, comma 2, c.p.p., con obbligo di stralcio e distruzione.

La riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022)

La riforma Cartabia ha consolidato l'archivio digitale delle intercettazioni presso ciascun ufficio del PM, con accesso riservato e tracciato; rafforzato il presidio dell'udienza stralcio quale luogo del contraddittorio sulla rilevanza dei brani; precisato i limiti di utilizzo del captatore informatico nei delitti contro la P.A.; tutelato la riservatezza dei terzi estranei al procedimento attraverso obblighi di selezione e distruzione delle captazioni irrilevanti. Il complesso delle riforme — Orlando, Bonafede, Cartabia — disegna un sistema in cui l'efficienza investigativa è temperata da una sequenza serrata di garanzie: motivazione del decreto, controllo del giudice, contraddittorio, sanzione di inutilizzabilità.

Rinvii

La voce si collega a quelle sulla perizia e consulenza tecnica nel processo penale, sulla custodia cautelare, sulla violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e sulla prescrizione del reato.

Domande frequenti

Quando sono ammesse le intercettazioni?

Per i reati del catalogo dell'art. 266 c.p.p. — delitti non colposi con pena massima superiore a 5 anni, delitti contro la P.A. con pena massima ≥ 5 anni, stupefacenti, armi, usura, contrabbando, manipolazione del mercato, molestia telefonica — in presenza di gravi indizi di reato e di assoluta indispensabilità.

Chi le autorizza?

Il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del PM (art. 267 c.p.p.). In caso d'urgenza il PM dispone con proprio decreto, salva convalida del GIP entro 48 ore.

Quanto possono durare?

Quindici giorni, prorogabili per ulteriori quindici con decreto motivato. Quaranta giorni iniziali (prorogabili di venti) per criminalità organizzata e terrorismo.

Cos'è il captatore informatico (trojan)?

Software inoculato occultamente su un dispositivo portatile, capace di attivare il microfono e captare le comunicazioni ovunque il dispositivo si trovi. Ammesso dalle SS.UU. Scurato 2016 per la criminalità organizzata e disciplinato dal D.lgs. 216/2017.

Le intercettazioni di un altro procedimento sono utilizzabili?

Solo se indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, o per i reati ex art. 266 c.p.p. connessi ex art. 12 c.p.p. (SS.UU. n. 32697/2014).

Cosa cambia con la riforma Cartabia?

Il D.lgs. 150/2022 ha consolidato l'archivio digitale, rafforzato l'udienza stralcio, esteso il captatore ai delitti contro la P.A. con pena massima ≥ 5 anni, irrobustito le tutele per i terzi estranei.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Si è occupato in modo continuativo della disciplina dei mezzi di ricerca della prova, con particolare attenzione all'evoluzione del captatore informatico e ai limiti costituzionali delle intercettazioni.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma