Voce enciclopedica · Parte speciale · Libro III, Contravvenzioni
Art. 660 c.p. — le molestie devono essere reiterate?
Molestia o disturbo alle persone: la condotta deve ripetersi o basta un singolo episodio? Una questione classica fra dottrina tradizionale e giurisprudenza recente.
L'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) è la contravvenzione che sanziona le condotte moleste tipicamente quotidiane: la telefonata notturna, il citofono suonato per dispetto, l'inseguimento rumoroso in un luogo pubblico. Nonostante la sua apparente modestia — è collocata fra le contravvenzioni, non fra i delitti — rimane una delle norme più applicate nella pratica, soprattutto dopo che lo stalking (art. 612-bis c.p.) ne ha coperto i casi più gravi e reiterati. Resta una domanda tecnica ma frequente: la molestia deve essere reiterata, o basta un singolo episodio?
Il testo dell'articolo
«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.»
Bene giuridico tutelato
La norma protegge un interesse duplice. Da un lato la tranquillità pubblica, in quanto la condotta deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico — o per mezzo equiparato, come il telefono. Dall'altro la serenità della singola persona, individualmente considerata, che patisce la molestia. Non è un caso che il reato sia collocato fra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (Libro III, Titolo I), ma con una proiezione individuale marcata.
La condotta tipica: molestia o disturbo
I concetti di molestia e disturbo sono descrittivi prima che giuridici: la giurisprudenza vi ha ricondotto una casistica ampia — telefonate, grida, suoni di campanello, inseguimenti rumorosi, offese reiterate, comportamenti invadenti. Ciò che conta è che la condotta alteri concretamente la quiete del soggetto passivo, con un'intensità sufficiente a superare la soglia del mero fastidio sociale.
L'elemento psicologico: petulanza o biasimevole motivo
L'art. 660 richiede un dolo specifico: la condotta deve essere posta in essere per petulanza — cioè per un atteggiamento di insistenza importuna e ripetitiva — oppure per altro biasimevole motivo, formula che attribuisce al giudice ampia discrezionalità nel valutare la riprovevolezza della spinta psicologica. Sono esclusi dall'area del penalmente rilevante quei comportamenti che, pur oggettivamente molesti, siano sorretti da un motivo lecito o comunque non biasimevole (es. il creditore che solleciti legittimamente il pagamento con reiterati contatti, nel rispetto dei limiti di correttezza).
La questione della reiterazione
Il cuore della voce. La dottrina più risalente, valorizzando la nozione di petulanza (etimologicamente: insistenza importuna), riteneva che la molestia richiedesse una pluralità di condotte: un solo atto non avrebbe potuto integrare di per sé quella dimensione di ripetizione che la petulanza evocherebbe. Alcune pronunce di merito hanno seguito questa impostazione, negando il reato per episodi isolati.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha progressivamente affermato un orientamento opposto. La molestia — si è chiarito — non richiede la reiterazione come elemento costitutivo: può integrare il reato anche un singolo atto, purché obiettivamente molesto e sorretto dal richiesto elemento psicologico. La reiterazione rileva come indice di petulanza, ma non è requisito autonomo della fattispecie.
«Il reato di cui all'art. 660 c.p. è integrato anche da una sola condotta molesta, quando per le modalità con le quali è stata realizzata sia idonea a recare disturbo alla persona offesa e sia sorretta dall'elemento psicologico della petulanza o di altro biasimevole motivo.» — Cass. pen., Sez. I, orientamento consolidato (tra le altre, n. 19050/2013; n. 25726/2014)
Il criterio operativo è dunque qualitativo prima che quantitativo: conta la qualità molesta del fatto, non il suo numero. Un unico episodio, se condotto con modalità tali da superare la soglia del mero fastidio, è sufficiente. Al contempo, la reiterazione è pur sempre un segnale forte della petulanza e influisce sulla commisurazione della pena e sul giudizio di tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Rapporto con lo stalking (art. 612-bis c.p.)
Qui il confronto è netto. L'art. 612-bis c.p. (atti persecutori) richiede espressamente, come elemento costitutivo, la reiterazione: «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura…». Allo stalking si aggiungono eventi tipici qualificati (grave stato di ansia, fondato timore per l'incolumità, alterazione delle abitudini di vita) e una pena significativamente più severa.
Il quadro che ne deriva è una sorta di scala di gravità:
- Episodio singolo di molestia, obiettivamente tale e con dolo specifico → art. 660 c.p.
- Condotte reiterate moleste che producono ansia, paura o alterazione delle abitudini → art. 612-bis c.p. (stalking), con assorbimento della contravvenzione.
- Molestie reiterate senza raggiungere la soglia dello stalking → ancora art. 660 c.p., eventualmente in continuazione (art. 81 c.p.).
Luogo tipico della condotta
La norma richiede che la molestia avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono. La giurisprudenza ha esteso l'equiparazione al telefono anche a strumenti funzionalmente analoghi (chiamate VoIP, alcune forme di messaggistica istantanea sincrona). Le molestie via email o social network, invece, sono più frequentemente ricondotte ad altre fattispecie (stalking, diffamazione, minaccia), salvo casi di limite.
Sanzione e regime processuale
La pena è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. Trattandosi di contravvenzione, si applicano gli istituti tipici: oblazione (art. 162-bis c.p.), estinzione del reato con il pagamento di una somma; patteggiamento semplice; termini di prescrizione brevi (4 anni base, con interruzioni fino a circa 5). Il reato è procedibile d'ufficio.
Casistica ricorrente
- Telefonate notturne: pacificamente riconducibili all'art. 660, anche se una sola, se sorretta da petulanza o biasimevole motivo.
- Citofoni suonati ripetutamente: rientrano se avvengono in un condominio (luogo aperto al pubblico).
- Inseguimento rumoroso in strada: integra la fattispecie quando supera il mero disturbo sociale.
- Messaggi SMS petulanti: assimilati alla molestia telefonica dalla giurisprudenza di legittimità.
- Molestie via social: terreno più controverso; frequentemente contestato lo stalking, la diffamazione o la minaccia.
Tenuità del fatto e art. 131-bis c.p.
Data la modesta offensività media del fatto ex art. 660, la giurisprudenza è orientata a riconoscere con una certa liberalità l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), specie per episodi isolati, non offensivi, commessi in contesti di conflitto personale definibile. L'istituto non si applica invece quando la reiterazione o le modalità evidenzino un atteggiamento aggressivo o persecutorio.
Rinvii sistematici
La voce si integra con quelle sulla prescrizione del reato (decisive le regole sulle contravvenzioni), sull'imputabilità (profili soggettivi del dolo specifico) e sulla legge Reale (tutela dell'ordine pubblico). Per il quadro generale, si rinvia alla sezione della parte speciale.
La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
La molestia ex art. 660 deve essere reiterata?
No, la reiterazione non è elemento costitutivo. Secondo la Cassazione consolidata (es. Cass. 19050/2013) anche un singolo atto obiettivamente molesto integra il reato, se avviene in luogo pubblico/aperto al pubblico o via telefono e c'è il dolo specifico (petulanza o biasimevole motivo). La reiterazione è però un indice forte della petulanza e pesa sulla pena.
Qual è la differenza tra molestia (660) e stalking (612-bis)?
Lo stalking richiede espressamente la reiterazione e la produzione di un evento qualificato (grave ansia, paura, alterazione delle abitudini). L'art. 660 è una contravvenzione di condotta: si consuma con la sola molestia, anche singola, senza necessità di eventi ulteriori.
Le molestie telefoniche rientrano nell'art. 660?
Sì: il telefono è espressamente indicato come mezzo tipico. Estensione giurisprudenziale anche a VoIP e messaggistica sincrona. Email e social network sono terreno più incerto.
Qual è la pena?
Arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 516 euro. Contravvenzione → ammessa l'oblazione ex art. 162-bis c.p. (estinzione col pagamento).
Quanto si prescrive?
Quattro anni base (art. 157 c.p., contravvenzioni) con possibile estensione a ≈5 anni per atti interruttivi. Vedi la voce sulla prescrizione.
Si applica la particolare tenuità del fatto (131-bis)?
Sì, spesso — specie per episodi isolati e non aggressivi. Si esclude invece quando le modalità o la reiterazione denotino un atteggiamento persecutorio.