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Art. 131-bis c.p. — la particolare tenuità del fatto.

Il fatto è reato, ma non merita pena: quando l'offesa è minima e il comportamento non abituale, lo Stato rinuncia a punire. Requisiti, riforma Cartabia ed effetti pratici.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 30 maggio 2026 Art. 131-bis c.p. Lettura ≈ 8 min

L'art. 131-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28/2015, disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. È uno degli istituti più applicati nella pratica quotidiana, perché consente di sottrarre alla sanzione i fatti che, pur integrando un reato in tutti i loro elementi, esprimono un'offesa così esigua da rendere la pena sproporzionata. Non si tratta di un'assoluzione nel merito — il fatto è e resta reato — ma di una causa di non punibilità in senso stretto, fondata su esigenze di proporzione della risposta sanzionatoria e di deflazione del carico giudiziario.

Natura giuridica: una causa di non punibilità

La collocazione sistematica è chiara: l'istituto opera a valle dell'accertamento del reato. Il giudice deve prima verificare che il fatto sia tipico, antigiuridico e colpevole; solo dopo, accertata la sussistenza del reato, può dichiararne la non punibilità per tenuità. Le Sezioni Unite Tushaj (n. 13681/2016) hanno chiarito che l'art. 131-bis presuppone un reato perfetto e si distingue perciò nettamente dai casi di inoffensività in concreto (art. 49 c.p.), nei quali invece il reato manca del tutto per assenza di lesività.

I tre requisiti

L'applicazione richiede la presenza cumulativa di tre condizioni.

  • Il limite di pena. Dopo la riforma Cartabia, l'istituto si applica ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. L'ancoraggio al minimo edittale (e non più al massimo) ha ampliato sensibilmente la platea dei reati interessati.
  • La particolare tenuità dell'offesa. Si valuta alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.: le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo. È un giudizio globale e in concreto sul disvalore del fatto.
  • La non abitualità del comportamento. L'istituto è escluso quando l'autore è delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero ha commesso più reati della stessa indole o reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Art. 131-bis, comma 1, c.p.

«La punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.»

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022)

La riforma Cartabia ha inciso due volte sull'istituto. In primo luogo, ha modificato il parametro edittale, ancorandolo al minimo della pena (non superiore a due anni) anziché al massimo: una scelta che estende l'ambito a numerose fattispecie prima escluse. In secondo luogo, ha introdotto la rilevanza della condotta susseguente al reato tra gli indici della tenuità dell'offesa: le condotte riparatorie, il risarcimento del danno, l'eliminazione delle conseguenze dannose possono ora concorrere a fondare il giudizio di particolare tenuità, valorizzando una logica di giustizia riparativa.

Le ipotesi di esclusione tassativa

Accanto ai requisiti positivi, la norma individua casi in cui la tenuità è presunta insussistente dal legislatore, a prescindere dalla valutazione in concreto: si pensi a determinati delitti contro la persona di particolare allarme sociale, ai fatti commessi con crudeltà o con il concorso di specifiche aggravanti, e alle ipotesi tipizzate in cui l'offensività è ritenuta non comprimibile. In questi casi il giudice non può applicare l'art. 131-bis neppure quando il fatto appaia, sotto altri profili, di scarso rilievo.

Rapporto con altri istituti deflattivi

La particolare tenuità va distinta da istituti contigui. A differenza della prescrizione, che estingue il reato per il decorso del tempo, qui il reato è accertato nel suo disvalore minimo. A differenza dell'oblazione nelle contravvenzioni, non richiede pagamenti. Rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova, non comporta un programma di trattamento. È spesso decisiva, in concreto, proprio nelle contravvenzioni e nei reati bagatellari: si pensi alla molestia ex art. 660 c.p., dove la giurisprudenza riconosce con relativa liberalità la tenuità per episodi isolati e non aggressivi, o ai fatti colposi di lieve entità nell'ambito della colpa.

Effetti processuali e sul casellario

La non punibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado: con archiviazione su richiesta del pubblico ministero già nelle indagini preliminari, con sentenza di proscioglimento predibattimentale, o con sentenza all'esito del giudizio. È sempre garantito il contraddittorio con la persona offesa, che può opporsi. Il provvedimento è iscritto nel casellario giudiziale ma non compare nei certificati richiesti dal privato; la sentenza dibattimentale che applica l'art. 131-bis ha inoltre efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto nei giudizi civili e amministrativi.

Rinvii sistematici

La voce si collega a quelle sulla funzione e commisurazione della pena (decisivi i criteri dell'art. 133), sulla prescrizione del reato, sulla colpa e sulla molestia ex art. 660 c.p., terreno applicativo tipico dell'istituto.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è la particolare tenuità del fatto?

Una causa di non punibilità (art. 131-bis c.p., d.lgs. 28/2015): il fatto è reato ma non è punito quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento è non abituale. Non è un'assoluzione nel merito.

Quali sono i requisiti?

Tre, cumulativi: limite di pena (detentiva non superiore nel minimo a due anni), tenuità dell'offesa (modalità della condotta ed esiguità del danno, ex art. 133 c.p.) e non abitualità del comportamento.

Cosa ha cambiato la riforma Cartabia?

Il d.lgs. 150/2022 ha ancorato il limite al minimo edittale (non oltre due anni), ampliando i reati interessati, e ha introdotto la rilevanza della condotta susseguente al reato (riparazione, risarcimento) tra gli indici di tenuità.

Finisce nel casellario giudiziale?

Sì, è iscritta nel casellario, ma non compare nel certificato richiesto dal privato. Rileva soprattutto per valutare la non abitualità in procedimenti futuri.

Quando è esclusa?

Quando il comportamento è abituale, quando l'offesa non è tenue, nei casi tassativi di offensività presunta dal legislatore e per i reati che superano il limite di pena.

Può essere dichiarata in indagini?

Sì: con archiviazione su richiesta del PM, con proscioglimento predibattimentale o con sentenza, sempre nel contraddittorio con la persona offesa.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Ha dedicato particolare attenzione agli istituti deflattivi e alle cause di non punibilità, nel quadro dei principi di proporzione e sussidiarietà della pena.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma