Voce enciclopedica · Parte generale · Elemento soggettivo

La colpa — negligenza, imprudenza, imperizia.

Quando l'evento non è voluto ma resta rimproverabile: la colpa è il punto in cui il diritto penale punisce non l'intenzione, ma la violazione di una regola di prudenza che si sarebbe dovuta — e potuta — osservare.

di Marco Buono — Università di Roma Aggiornata al 30 maggio 2026 Art. 43 c.p. · Art. 27 Cost. Lettura ≈ 9 min

La colpa è, accanto al dolo, uno dei due criteri fondamentali di imputazione soggettiva del fatto tipico. La sua definizione legislativa è contenuta nell'art. 43 c.p.: il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il dato che distingue radicalmente la colpa dal dolo è dunque l'assenza della volontà dell'evento: chi agisce con colpa non vuole il risultato lesivo, ma vi perviene perché si è discostato da una regola di condotta che gli era imposta. Il rimprovero penale non cade sull'intenzione, ma sulla violazione di un dovere di diligenza.

Nozione e fondamento normativo (art. 43 c.p.)

La concezione oggi prevalente è quella normativa della colpa: il suo nucleo non è uno stato psicologico interno (la dottrina più risalente la collocava in un mero difetto di previsione), bensì la contrarietà della condotta a una regola cautelare. L'agente è in colpa perché ha tenuto un comportamento diverso da quello doveroso, in presenza di un evento che era prevedibile ed evitabile osservando la regola. Da ciò discende la struttura bifasica del giudizio di colpa: un profilo oggettivo (la violazione della regola cautelare e la prevedibilità/evitabilità dell'evento misurate sull'agente modello) e un profilo soggettivo (l'esigibilità in concreto di quel comportamento dall'agente reale), quest'ultimo ancorato alla colpevolezza.

Art. 43 c.p. — Elemento psicologico del reato

«Il delitto […] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Il fondamento costituzionale (art. 27 Cost.)

La colpa trova radice nell'art. 27, comma 1, Cost. e nel principio di personalità della responsabilità penale. Con le storiche sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato che la responsabilità penale esige almeno la colpa in rapporto agli elementi più significativi del fatto: non è ammissibile una responsabilità oggettiva pura, svincolata da ogni rimproverabilità. La colpa è quindi il livello minimo di coefficiente psicologico che, dopo la suitas, consente di ascrivere il fatto all'autore in modo conforme alla Costituzione. È in questa prospettiva che si è progressivamente eroso il novero delle ipotesi di responsabilità da posizione o da mero rischio.

Colpa generica: negligenza, imprudenza, imperizia

La colpa generica deriva dalla violazione di regole cautelari non scritte, ricavate dall'esperienza e dalla prudenza media, e codificate dall'art. 43 nei tre parametri elastici:

  • Negligenza: colpa omissiva, per difetto di attenzione o di cura — il mancato compimento di un'attività doverosa (l'operaio che non segnala lo scavo aperto).
  • Imprudenza: colpa commissiva, per eccesso di avventatezza — il compimento di un'azione che andava omessa o tenuta con maggiore cautela (la manovra di sorpasso azzardata).
  • Imperizia: colpa qualificata, per inosservanza delle leges artis proprie di un'attività tecnica o professionale (l'errore tecnico del chirurgo o del progettista).

I tre parametri non sono compartimenti stagni e spesso convivono nella ricostruzione del fatto. Ciò che li accomuna è il rinvio a una misura della diligenza che il giudice deve riempire di contenuto valutando la condotta esigibile in quella situazione concreta.

Colpa specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

La colpa specifica deriva invece dalla violazione di regole cautelari scritte e predeterminate: leggi (norme del codice della strada, normativa antinfortunistica), regolamenti, ordini dell'autorità o discipline (protocolli interni, regolamenti di servizio). Il vantaggio è la maggiore certezza, perché la regola cautelare è già cristallizzata. Resta però fermo che la mera violazione formale della norma non basta: occorre verificare che proprio la regola violata fosse diretta a prevenire l'evento in concreto realizzatosi (la cosiddetta causalità della colpa). La colpa generica e quella specifica possono concorrere: l'osservanza formale di un regolamento non esclude la colpa generica quando le circostanze esigevano una cautela ulteriore.

La misura della diligenza: l'agente modello

Il metro per accertare la violazione della regola cautelare è l'agente modello (homo eiusdem condicionis et professionis): non l'uomo medio in astratto, ma il modello di agente coscienzioso e avveduto appartenente alla stessa cerchia professionale o di attività dell'autore, collocato nelle medesime circostanze concrete. Si parla in proposito di doppia misura della colpa: il parametro oggettivo (cosa avrebbe fatto l'agente modello) fonda la tipicità colposa; il parametro soggettivo (cosa era in concreto esigibile dall'agente reale, alla luce delle sue capacità e conoscenze effettive) opera sul piano della colpevolezza, potendo escludere il rimprovero quando la regola, pur violata, non era soggettivamente esigibile.

Prevedibilità ed evitabilità dell'evento

La colpa presuppone che l'evento fosse prevedibile ed evitabile con un giudizio formulato ex ante, alla luce delle conoscenze disponibili al momento della condotta. La prevedibilità riguarda la rappresentabilità del rischio; l'evitabilità riguarda la possibilità, una volta previsto il rischio, di tenere la condotta alternativa idonea a scongiurarlo. Mancando la prevedibilità — perché l'evento si colloca al di fuori dello sviluppo causale governabile dalla regola cautelare — si ricade nel caso fortuito (art. 45 c.p.), che esclude la colpa. La prevedibilità non va però intesa come prevedibilità dell'evento nei suoi dettagli, bensì del genere di rischio che la regola mirava a contenere.

Colpa cosciente e colpa incosciente — il confine col dolo eventuale

Sotto il profilo della rappresentazione, la colpa si distingue in incosciente (l'agente non prevede affatto l'evento, pur potendolo e dovendolo prevedere) e cosciente o con previsione (l'agente prevede l'evento come possibile, ma confida di poterlo evitare). La colpa cosciente è prevista come aggravante dall'art. 61 n. 3 c.p. ed è il terreno del confine più delicato della parte generale: quello con il dolo eventuale.

Il discrimine non sta nella previsione — comune a entrambe le figure — ma nell'atteggiamento volitivo rispetto all'evento previsto. Nel dolo eventuale l'agente accetta il rischio dell'evento, vi aderisce psicologicamente, lo mette in conto come prezzo accettabile della propria condotta; nella colpa cosciente l'agente confida, per leggerezza o sopravvalutazione delle proprie capacità, che l'evento non si verifichi. Le Sezioni Unite, nella nota sentenza ThyssenKrupp (n. 38343/2014), hanno fissato come criterio di accertamento l'adesione interiore all'evento, ricostruita attraverso indicatori esterni (la cosiddetta «prima formula di Frank» rivisitata: l'agente avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento?).

«Ricorre il dolo eventuale quando l'agente, rappresentandosi l'evento come possibile conseguenza della propria condotta, ne accetti l'eventuale verificazione; ricorre invece la colpa cosciente quando l'agente, pur prospettandosi il medesimo evento, confidi nella sua non verificazione, escludendolo dalla propria adesione volontaria.» — Cass. pen., Sez. Un., n. 38343/2014 (ThyssenKrupp)

La causalità della colpa

Non basta che vi sia una regola cautelare violata e un evento lesivo: occorre un nesso qualificato fra l'una e l'altro. La causalità della colpa esige due verifiche convergenti. In primo luogo, l'evento concreto deve costituire la realizzazione proprio del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire (cosiddetto nesso di rischio o «concretizzazione del rischio»). In secondo luogo, occorre il giudizio controfattuale sul comportamento alternativo lecito: si deve poter affermare, con alto grado di credibilità razionale, che l'osservanza della regola avrebbe evitato l'evento. Se l'evento si sarebbe verificato comunque, anche tenendo la condotta doverosa, viene meno il nesso fra colpa ed evento e il fatto non è imputabile a titolo di colpa. Questo requisito si salda con la teoria del rapporto di causalità e con i principi affermati dalle Sezioni Unite Franzese in tema di accertamento causale.

La colpa medica e l'art. 590-sexies c.p.

L'area della responsabilità sanitaria è quella in cui la disciplina della colpa ha conosciuto le riforme più incisive. Dopo il decreto Balduzzi (2012), la legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) ha introdotto l'art. 590-sexies c.p., che prevede una causa di non punibilità per l'esercente la professione sanitaria quando l'evento (morte o lesioni) si sia verificato a causa di imperizia, sempre che siano state rispettate le linee guida accreditate ai sensi di legge (o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali) adeguate alle specificità del caso concreto. Le Sezioni Unite Mariotti (n. 8770/2018) hanno chiarito la portata della norma, limitando la non punibilità alla sola imperizia di grado lieve nella fase esecutiva delle linee guida correttamente individuate, e lasciando ferma la responsabilità per negligenza, imprudenza e imperizia grave. La materia resta tra le più sensibili nel bilanciamento fra tutela del paziente e contenimento della cosiddetta «medicina difensiva».

Gradi della colpa e commisurazione

Il grado della colpa — lieve, grave o gravissima — rileva su più piani. Sul piano della commisurazione della pena, l'art. 133 c.p. impone al giudice di valutare l'intensità della colpa fra gli indici di gravità del reato. Su piani specifici, il grado diventa elemento costitutivo o di disciplina: si pensi alla rilevanza della colpa grave nell'area sanitaria post Gelli-Bianco o nei reati con soglie di rimproverabilità qualificata. La graduazione si fonda su parametri quali la misura della divergenza dalla condotta doverosa, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la quantità del bene esposto a pericolo e il grado di esigibilità soggettiva della regola.

Casistica

  • Incidente stradale per eccesso di velocità: colpa specifica (violazione del codice della strada) eventualmente concorrente con colpa generica (imprudenza nelle condizioni concrete della carreggiata).
  • Infortunio sul lavoro per mancata predisposizione delle protezioni: colpa specifica per violazione della normativa antinfortunistica, di regola in capo al datore di lavoro garante della sicurezza.
  • Errore chirurgico nell'esecuzione di un intervento: imperizia, con vaglio dell'art. 590-sexies c.p. e del rispetto delle linee guida adeguate al caso.
  • Caduta di un oggetto da un cantiere non transennato: negligenza nell'omessa adozione delle cautele esigibili dall'agente modello.
  • Guida sotto sopravvalutazione delle proprie capacità con previsione del rischio di sinistro: terreno tipico della colpa cosciente, da distinguere dal dolo eventuale secondo i criteri ThyssenKrupp.

Rinvii

La voce si collega a quelle sul reato — nozione ed elementi, sulla suitas, sul rapporto di causalità e sulla funzione e commisurazione della pena. Per i profili soggettivi della capacità si rinvia all'imputabilità.

La presente voce ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

Cos'è la colpa nel diritto penale?

È il criterio di imputazione soggettiva del fatto previsto dall'art. 43 c.p.: l'evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il rimprovero cade sulla violazione di una regola cautelare doverosa, non sull'intenzione.

Differenza tra colpa generica e specifica?

La colpa generica deriva dalla violazione di regole cautelari non scritte (negligenza, imprudenza, imperizia); la colpa specifica dalla violazione di regole scritte e predeterminate (leggi, regolamenti, ordini, discipline). Possono concorrere.

Colpa cosciente o dolo eventuale?

In entrambi l'evento è previsto. Nel dolo eventuale l'agente accetta il rischio e vi aderisce; nella colpa cosciente (aggravante ex art. 61 n. 3 c.p.) confida che l'evento non si verifichi. Criterio di accertamento: Sez. Un. ThyssenKrupp (n. 38343/2014).

Cos'è la causalità della colpa?

L'evento deve essere la concretizzazione del rischio che la regola violata mirava a prevenire, e il comportamento alternativo lecito deve averlo potuto evitare con alto grado di credibilità razionale. Se l'evento si sarebbe verificato comunque, manca il nesso fra colpa ed evento.

Come è regolata la colpa medica?

Con la legge Gelli-Bianco (l. 24/2017), l'art. 590-sexies c.p. prevede la non punibilità per imperizia quando il sanitario abbia rispettato le linee guida accreditate adeguate al caso. Le Sez. Un. Mariotti (n. 8770/2018) hanno limitato la non punibilità all'imperizia lieve nella fase esecutiva.

La colpa ha un fondamento costituzionale?

Sì: l'art. 27, comma 1, Cost. e le sentenze costituzionali n. 364 e n. 1085 del 1988 esigono almeno la colpa rispetto agli elementi significativi del fatto, escludendo forme di responsabilità oggettiva pura.

Prof. Marco Buono

Marco Buono

Professore ordinario · Università di Roma

Il Prof. Marco Buono insegna Diritto penale e Procedura penale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

I suoi studi si sono concentrati sui criteri di imputazione soggettiva del fatto tipico, con particolare attenzione alla teoria della colpa e ai suoi rapporti con la causalità e la colpevolezza.

40+ anni di esperienzaDiritto penaleProcedura penaleUniversità di Roma